L’assessore al Welfare della Regione Lombardia vorrebbe introdurre una tessera sanitaria a punti per premiare chi aderisce agli screening sanitari. Iniziative di questo tipo sollevano problemi di privacy, fino a ledere i valori di uguaglianza e giustizia.
Il consenso e l’algoritmo
L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato che è allo studio una tessera sanitaria a punti per premiare chi aderirà ai vari screening sanitari proposti dalla Regione. Secondo le dichiarazioni dell’assessore, condurre “uno stile di vita corretto e salutare” farà “guadagnare dei punti” e consentirà di ricevere “incentivi che possono essere diverse modalità di premialità”. Il fine è quello di aumentare il numero di persone che ricorrono alla prevenzione e, quindi, di “ridurre sensibilmente i costi economici della sanità”.
L’iniziativa, i cui intenti sono senz’altro lodevoli, va valutata sotto il profilo del trattamento dei dati personali.
Sistemi automatizzati, che raccolgono ed elaborano dati personali in modo da ottenere indicazioni sulle condotte delle persone, possono avere aspetti critici. Innanzitutto, in termini di base giuridica, cioè la condizione che autorizza legalmente il trattamento di tali dati.
La Regione Lombardia, per le proprie iniziative di premialità verso i cittadini “virtuosi”, dovrebbe avvalersi del loro consenso. Tuttavia, il considerando 43 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) afferma che, qualora “esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento”, è opportuno che il consenso non costituisca il presupposto per il trattamento dei dati personali da parte di una qualche autorità pubblica. Ciò al fine di garantire che esso sia dato liberamente.
Peraltro, il consenso sarebbe una base giuridica valida solo ove vi fosse piena conoscibilità circa i criteri e gli algoritmi utilizzati nel trattamento dei dati per il quale è prestato. Di recente, questo principio è stato attestato dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 30123/2023): perché il consenso possa dirsi “libero e specifico”, quindi effettivamente legittimo e valido, è richiesto che colui che lo presta “sia in grado di conoscere l’algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema, che venga descritto all’utente in modo non ambiguo e in maniera dettagliata”.
Il consenso dovrà in ogni caso essere chiesto, ai sensi del Gdpr (art. 9), per poter trattare i dati particolari (“sensibili”) che questa iniziativa certamente implica.
I diritti e le libertà degli interessati
La raccolta di dati finalizzata a una valutazione dei comportamenti individuali con meccanismi di profilazione può determinare “conseguenze giuridiche negative sui diritti e le libertà degli interessati, inclusi i soggetti più vulnerabili”. L’ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali nel 2022, in relazione a iniziative simili a quella della Regione Lombardia, “basate su soluzioni di tipo premiale che fanno ricorso a meccanismi di scoring associati a comportamenti “virtuosi” del cittadino in diversi settori (ambiente, fiscalità, cultura, mobilità, sport)”.
Operazioni di questo tipo possono ledere i valori di uguaglianza e giustizia. Basti pensare che la concessione di premialità a chi adotti condotte reputate desiderabili da un’autorità pubblica, rappresentando un meccanismo di discriminazione positiva in favore di alcuni, finisce per discriminare quelli che ne restano esclusi. In altre parole, i cittadini che non siano in condizione di adottare comportamenti auspicabili, magari per incolpevoli situazioni di svantaggio di tipo sociale o geografico, oppure per particolari stati patologici, con l’adozione di politiche di cittadinanza a punti vedrebbero cristallizzare la propria situazione di svantaggio.
Sorgerebbero criticità ulteriori qualora l’iniziativa fosse realizzata mediante l’uso di sistemi completamente automatizzati o basati sull’intelligenza artificiale. La proposta di Artificial Intelligence Act, in discussione in sede europea, ne vieta l’uso da parte di autorità pubbliche per la valutazione delle condotte delle persone. Ciò per evitare che iniziative di social scoring o altre similari possano portare le autorità all’utilizzo dei dati personali in contesti diversi da quelli in cui sono stati raccolti, con conseguenze pregiudizievoli per gli interessati o con effetti sproporzionati oppure ingiustificati.
I rischi per il futuro
In un’epoca in cui il ricorso alle tecnologie diventa sempre più invasivo, la valutazione degli impatti del loro utilizzo sulla dimensione privata degli individui dev’essere oltremodo attenta. Il rischio è che iniziative oggi configurate come stimoli a comportamenti virtuosi possano evolvere in una valutazione sistematica dei cittadini ai fini più vari. Peraltro, in un sistema liberale, non può ritenersi auspicabile che una autorità decida, con un certo paternalismo, i comportamenti da seguire in base a una scala di valori da essa definita. Infine, la tendenza in atto a incentivare il cittadino a cedere propri dati personali in vista di un “premio” non può che destare allarme in chi reputa che la privacy sia un diritto inviolabile, e non invece un bene monetizzabile.
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Savino
Visione paternalista delle cose. Esattamente il contrario di come in Lombardia la vedevano ai tempi di covid e vaccini. E’ giusto lasciare libere le persone. E’ la medicina di prossimità che deve interessarsi di loro, ad esempio fin dai tempi della scuola.
Lucio
Mi chiedo quale sia la differenza tra questi meccanismi premiali e il greenpass imposto, ai tempi del Covid, per poter continuare a lavorare
Luca Ceccaroni
In un paese come l’Italia dove c’è un bonus e un condono fiscale su tutto…anche sui comportamenti più deleteri, finalmente si pensa di premiare comportamenti che hanno veramente una ricaduta positiva sul benessere collettivo.
Dal momento che la sanità è finanziata in gran parte con la fiscalità generale mi sembra corretto che chi intraprende un percorso virtuoso (a sue spese…almeno a livello di tempo rispetto a chi fa altre scelte) ne abbia un beneficio. Alla fine non si toglie l’assistenza sanitaria a nessuno ma si restituisce qualcosa (anche a livello simbolico) a chi potenzialmente grava di meno sul SSN.