La questione dei tempi di pagamento del Tfs-Tfr dei dipendenti pubblici è solo l’ultimo esempio. Spesso le sentenze della Consulta restano lettera morta. Bisogna fissare un limite oltre il quale ciò che è costituzionalmente illegittimo non possa restare.
Riflettori sul pagamento a rate del Tfs-Tfr
La recente ordinanza 25/2026 della Corte costituzionale chiede al legislatore di riformare la normativa di trattamento di fine servizio-trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, nella parte in cui il pagamento non avviene in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro. ma posticipato e rateizzato senza alcuna rivalutazione monetaria. Sotto la lente dei giudici sono finite misure adottate in urgenza nel 2010, per contrastare le ricadute della crisi sui conti pubblici, e poi divenute permanenti.
Non è la prima volta che la Consulta si pronuncia sul tema. Altre due sentenze, la 130/2023 e la 159/2019, avevano già sollecitato la risistemazione nel solco della legittimità costituzionale. In entrambi i casi la Corte non era arrivata a far decadere la normativa censurata, ritenendo più opportuno lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la messa a punto della soluzione tecnica più opportuna, comprensiva di eventuale fase di congrua transizione. “Deve, infatti, considerarsi il rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto, in ogni caso, comporta, (e) ciò richiede che sia rimessa al legislatore la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato (…). La discrezionalità di cui gode il Legislatore deve, tuttavia, ritenersi, temporalmente limitata”.
Dopo avere inutilmente atteso, ora i giudici costituzionali, con l’ordinanza 25/2026, hanno scelto di mettere in mora il legislatore: se entro gennaio 2027 non ci sarà una riforma coerente e organica, l’intero blocco normativo sarà valutato illegittimo, con “l’espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione”.
Si tratta di una presa di posizione che può creare i presupposti anche per azioni innanzi al giudice ordinario per il ristoro dei danni subiti dai lavoratori che hanno già ricevuto l’intero ammontare di Tfs-Tfr posticipato e rateizzato.
I ritardi del legislatore
Al di là della fattispecie, il punto su cui si desidera richiamare attenzione è l’interazione istituzionale Corte-legislatore. In tanti anni di analisi delle pronunce della Consulta su contese che coinvolgono la finanza pubblica, si sono notati due atteggiamenti prevalenti: l’ablazione tout court delle norme illegittime, oppure la richiesta di intervenire quanto prima per risolvere i punti di illegittimità. La seconda opzione è stata adottata nei casi in cui l’effetto di una eliminazione immediata avrebbe avuto significative ripercussioni sugli equilibri di bilancio, tutelati tra l’altro dall’articolo 81 della Costituzione su cui la Corte non può non vegliare. Per inciso, secondo le elaborazioni dell’Inps, la cancellazione del posticipo di pagamento di Tfs-Tfr genererebbe subito una maggiore spesa di 4,2 miliardi di euro, che salirebbe a 11,6 miliardi se il rinvio fosse mantenuto, ma fosse esclusa la rateizzazione e a 15,6 miliardi in caso di eliminazione di entrambi i meccanismi dilatori.
D’altra parte, raramente si è trovata una messa in mora così netta da parte della Consulta, con l’indicazione di un termine massimo entro cui adottare una misura che preveda una fase di transizione, per stemperare l’impatto sui conti, ma soprattutto che superi in tempi ragionevoli tutte le violazioni costituzionali. L’udienza è già fissata: il 14 gennaio 2027, i giudici valuteranno il provvedimento e se non sopraggiungerà o sarà insufficiente, è già scritto che non ci sarà un altro rimando, ma direttamente la cancellazione di tutto il blocco normativo di posticipo e rateizzazione.
Da un lato, la Corte ha impegnato se stessa e la sua credibilità istituzionale, che verrebbe intaccata anche da uno scrutinio troppo leggero e ancora una volta perdonista. Dall’altro lato, nella fissazione di un termine non c’è alcun travalicamento di funzioni che possa limitare la sfera politica, e anzi semmai il contrario: è dalla sordità pluriennale del legislatore che deriva un vulnus istituzionale, perché i richiami di incostituzionalità non possono rimanere pendenti per troppo tempo quasi valessero solamente come esercizio di coerenza formale, senza una sostanza di urgenza a informare la realtà.
Nel caso specifico, tra la sentenza 159/2019 e l’udienza del 14 gennaio 2027 saranno intercorsi oltre sette anni, durante i quali le norme illegittime avranno continuato a generare effetti, incidendo su opportunità e scelte dei cittadini, non solo quelli andati in pensione, cui normalmente si fa riferimento, ma anche i più giovani, perché Tfs e Tfr svolgono un importante compito di cuscinetto finanziario per i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tutte le età.
È patologico che una censura di incostituzionalità venga sanata dopo tanto tempo. Non si tratta di uno dei lamentati ritardi del giudiziario civile, penale, amministrativo. La controversia non deve passare attraverso i vari livelli di giudizio con contraddittorio e appellabilità ma, quando la Corte costituzionale va a pronuncia, è già definita e il tempo successivo è dato esclusivamente dalla negligenza o dall’incapacità del legislatore a recepire e adeguarsi. Durante tutto il tempo, che si tratti di Tfs-Tfr, rapporti tra stato e regioni, assetti regolatori settoriali, cittadini consumatori, contratti di lavoro o altro, si vive in deroga della Costituzione e in attesa di riallinearsi ai suoi principi.
Un limite da fissare
L’ordinanza 25/2026 spinge a chiedersi se sia ipotizzabile una diversa impostazione dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore che, mantenendo intatte separazione e indipendenza delle rispettive sfere istituzionali, migliori i tempi entro i quali porzioni illegittime della normativa sono adeguate, e soprattutto fissi un termine certo perché questo avvenga. Con la prima pronuncia di illegittimità, la Corte potrebbe chiedere al legislatore di sanare, scegliendo la soluzione più idonea e prevedendo, se ritiene, una congrua fase di transizione. Decorso un tempo massimo senza risposta, le parti incostituzionali sarebbero tout court ablate, succeda quello che può succedere. Con un tempo a disposizione ragionevolmente limitato (qualche mese, al più un anno), si potrebbe prevedere anche la riapertura ex-novo dei termini in caso di elezione di nuovo Parlamento.
L’obiettivo è fissare un limite oltre il quale ciò che è costituzionalmente illegittimo non possa vivere. È vero che la Corte potrebbe già chiedere, fin dalla prima pronuncia, di adottare adeguata correzione entro udienza a data fissata, pena l’eliminazione automatica della norma. Si tratta, tuttavia, di provare a dare regolarità e metodicità all’interazione istituzionale a tempi definiti. Più diventa credibile agli occhi di tutti (istituzioni nazionali e internazionali, governi, cittadini, imprese), più la regola può stimolare comportamenti responsabili e risolutivi ben prima che si arrivi al limite della cancellazione tout court. Questa idea si rispecchia un po’ nella letteratura economica, che approfondisce i vantaggi della indipendenza e della credibilità istituzionale nei rapporti tra banca centrale e politica.
In ballo non c’è solo il giusto rispetto per le pronunce della Corte, che non possono rischiare di rimanere pure invocazioni sine die, con buona pace dei soggetti coinvolti dalla controversia. C’è anche il fatto che più tardive sono le soluzioni, più si accetta implicitamente che l’articolo 81 della Costituzione debba nel frattempo fare aggio. E questo è un viatico tutt’altro che rassicurante con i problemi di crescita, debito, invecchiamento e instabilità geopolitica che ci sono di fronte. Le compatibilità economiche non possono non essere rispettate, ma con scelte esplicite e senza far mancare il rispetto della Costituzione. Sarebbe una operazione verità su tutti i fronti.
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