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Niente sgravi dall’Ires

Contrariamente a quanto si lascia intendere, la riforma della tassazione delle società approvata dal Consiglio dei ministri non comporterà una riduzione dell’onere fiscale che grava sulle imprese. Non è neppure vero che ci si adegui a un modello europeo, peraltro inesistente. È vero invece che dalle legislazioni degli altri paesi europei si mutuano le norme più favorevoli per le holding e per i gruppi, senza interrogarsi se il nuovo sistema sia o meno coerente con le proposte di coordinamento elaborate dalla Commissione europea.

Il Consiglio dei ministri del 12 settembre ha approvato lo schema di decreto legislativo di riforma della tassazione delle società di capitali, secondo le linee previste dalla delega per la riforma fiscale (legge 80/2003).
Si tratta di un provvedimento molto ampio e complesso, che muta radicalmente oltre al nome (da Irpeg a Ires), anche il disegno della tassazione societaria nel nostro paese.

A prescindere da un’analisi di merito delle molteplici novità introdotte, una prima riflessione può iniziare da quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri del 12 settembre: “L’imposta sul reddito delle società che sostituisce l’Irpeg adegua tutte le regole del prelievo sugli utili prodotti dalle società all’evoluzione in atto nei paesi europei (riduzione delle aliquote, semplificazione)”.
Questa affermazione può essere discussa sotto diversi profili. Proponiamo qui alcune considerazioni sulla riduzione delle aliquote e sull’adeguamento del sistema all’evoluzione europea.

Riduzione delle aliquote

La riduzione delle aliquote dell’imposta societaria è un fenomeno iniziato nella generalità dei paesi occidentali negli anni Ottanta.
L’Italia è andata in controtendenza per lunghi anni, fino alla riforma Visco del 1997-98 che ha ridotto l’aliquota sugli utili societari dal 53,2 per cento a un valore compreso fra il 31,25 e il 41,25 per cento (sistema di tassazione a due aliquote, noto come Dit). Nel 2001 le aliquote minime e massime sono state ulteriormente ridotte, al 23,25 e al 40,25 per cento. L’aliquota massima ha continuato a ridursi anche dopo, fino all’attuale 38,25 per cento.
Con la nuova riforma, il modello di tassazione duale viene definitivamente abbandonato a favore di un modello di tassazione unica.

La nuova Ires, con aliquota del 33 per cento, sommata all’Irap, immutata al 4,25 per cento, darà luogo a un prelievo uniforme sugli utili societari del 37,25 per cento.
Questa piccola riduzione dell’aliquota complessiva (dal 38,25 al 37,25 per cento) in molti casi non sarà in grado di compensare la penalizzazione subita dalle società per l’abbandono della aliquota agevolata della Dit.

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Va poi considerato l’incremento del prelievo che, secondo le previsioni della relazione di accompagnamento all’originale versione della delega fiscale, dovrebbe derivare dalle modificazioni della base imponibile, accolte nello schema di decreto legislativo. Incremento che, sempre secondo il disegno originario, avrebbe dovuto permettere di finanziare la riduzione dell’aliquota e un abbattimento dell’Irap per circa 2,3 miliardi di euro. Parte delle misure di ampliamento della base imponibile sono state anticipate dal decreto legge 209 del settembre 2002 per contenere il disavanzo del bilancio pubblico (vedi Giannini), mentre per evidenti ragioni di gettito, la riduzione dell’Irap non sembra essere nell’agenda del Governo per il prossimo futuro.
Per quanto riguarda il carico fiscale complessivo, il bilancio per le imprese non appare quindi roseo.

Adeguamento all’evoluzione in atto nei paesi europei

È impossibile individuare un modello europeo di riferimento o un’evoluzione comune per la tassazione societaria. I sistemi vigenti restano ampiamente differenziati per aliquote, criteri e regimi di ammortamento, trattamento delle perdite, e per gli stessi regimi impositivi, soprattutto se si considerano congiuntamente le società di capitali e quelle di persone. Ad esempio, i paesi nordici e l’Austria adottano sistemi di tassazione duale che, seppure molto diversi fra loro, hanno alcuni punti in comune con il sistema introdotto in Italia nel 1997 e ora abolito.

Questa riforma non adegua (né potrebbe) tutte le regole del prelievo italiano all’evoluzione in atto nei paesi europei, ma “importa” da altri ordinamenti una serie di istituti, relativi soprattutto alla tassazione dei gruppi di imprese. Nel fare ciò si ispira soprattutto alla riforma tedesca dell’estate 2000.
I sistemi “importati” sono tra quelli più favorevoli in ambito Ue per le holding e per i gruppi.
I dividendi infrasocietari e i guadagni derivanti dalla cessione di partecipazioni saranno esenti, che siano di origine interna o estera, e indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.
Sistemi di “esenzione da partecipazione” esistono in diversi paesi della Ue, ma sono solitamente caratterizzati da condizioni più restrittive.
Tra i nuovi istituti introdotti, quello che maggiormente potrebbe definirsi “europeo” è il consolidato fiscale, ossia la possibilità di compensare a fini fiscali utili e perdite delle società appartenenti a un gruppo.

Solo il Belgio e la Grecia, oltre all’Italia, non hanno una tassazione di gruppo. In Italia si parlava da tempo di una riforma in questa direzione, le resistenze però arrivavano dalle imprese. Vi erano infatti meccanismi alternativi per raggiungere lo stesso scopo: il credito di imposta sui dividendi e la possibilità di svalutare fiscalmente le partecipazioni. Si trattava di un sistema più flessibile e di più ampia portata, perché diversamente dal consolidato, andava a vantaggio di tutte le società, indipendentemente dal rapporto di partecipazione. Tuttavia, era criticabile sotto altri aspetti e dava luogo a a fenomeni elusivi.
Anche sul consolidato, i paesi europei adottano criteri e regole diversi sia nella definizione di gruppo, sia nelle modalità di consolidamento. Di nuovo, le scelte della riforma italiana sono tra le più favorevoli in ambito Ue.
Per accedere al consolidato fiscale è sufficiente una partecipazione superiore al 50 per cento. Il consolidamento interno potrà interessare anche solo un sottoinsieme delle società del gruppo.

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La possibilità di compensazione è estesa alle controllate estere, seppure con regole in parte diverse (cosiddetto consolidato mondiale). Una possibilità, questa, consentita all’interno della Ue solo dalla Danimarca, ma esclusivamente nel caso di possesso al 100 per cento dell’azienda partecipata, e dalla Francia, in casi limitati valutati di volta in volta dalle autorità fiscali.
Meriterebbe attenzione la coerenza fra il nuovo sistema e la recente proposta avanzata dalla Commissione europea (nel rapporto del 2001 e nella relativa comunicazione al Consiglio) di adottare un sistema di tassazione societaria a base comune consolidata in ambito Ue, anziché in ambito nazionale, con successiva ripartizione dei profitti secondo criteri predefiniti, quali la localizzazione dei fattori produttivi e delle vendite (c.d. formula apportionment).

La nuova normativa italiana, invece, prevede la possibilità di consolidamento anche oltre i confini della Ue, ma con regole diverse che potrebbero perciò risultare discriminatorie.

 

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  1. Cesare Dussin

    Perdonatemi ma non trovo esatto sommare aliquote di imposte con basi imponibili diverse quali sono irpeg (in futuro ires) e irap; in altri termini 33 % di ires + 4,25% di irap non fa 37,25% di imposizione visto che la base imponibile dell’irap è molto più grande di quella dell’Irpeg (e penso anche dell’ires) visto che, ad esempio, gli interessi passivi non sono deducibili dall’irap e nemmeno salari e stipendi;

    Saluti

    • La redazione

      Caro lettore (lettrice?)
      il problema che lei pone è stato sollevato più volte, dopo l’introduzione dell’Irap ed ha in effetti dato luogo a controversie ed equivoci. Quale l’incidenza dell’imposta sui profitti nel nostro paese? Non sarebbe certo corretto (come invece a volte viene fatto) sommare, a livello di impresa, l’Irpeg e l’Irap pagata e rapportare la somma di queste imposte ai profitti, per avere una misura dell’incidenza media sui profitti. Ad esempio, se i profitti fossero 100 mila euro e il valore aggiunto fosse 300mila euro, non sarebbe corretto dire che il carico fiscale sui profitti è (0.33*100mila+0.0425*300mila)/100mila = 45,75%. In questo modo, infatti si imputerebbe ai profitti anche la parte di imposta che grava su (che ha come base, che è commisura ta a) altre componenti del valore aggiunto (interessi e costo del lavoro).
      Per chiarire ancora meglio la questione, si ricordi che l’Irap ha abolito, tra altre imposte, anche l’imposta patrimoniale e i contributi sanitari. Mai prima della riforma Visco queste imposte e contributi venivano sommati all’Irpeg per
      calcolare l’onere dell’imposta sui profitti! (anche se indubitabilmente, e qui sta l’equivoco, dovendo pagare queste imposte le imprese ottengono meno profitti).Va poi ricordato che diverse forme di prelievo potrebbero avere gradi di traslazione diversi, ossia potrebbero gravare su soggetti diversi indipendentemente dal fatto che il soggetto tenuto a pagarle sia l’impresa…. Se si volesse calcolare il peso medio di tutti gli oneri fiscali e contributivi occorrerebbe usare una base imponibile più ampia (il valore aggiunto, ad esempio). Proprio per questi motivi è corretto dire che l’aliquota di imposizione complessiva sui profitti, dal 2004, è 37,25% (33%+4,25%) ed è questa l’aliquota che va
      utilizzata, ad esempio, nei confronti internazionali. Un euro in più di profitti, comporta infatti, a parità di tutto il resto, un onere addizionale di 0,3725. Lo spostamento di un euro di profitti dall’Italia ad un altro paese comporterà, sempre a parità di tutto il resto, un risparmio di imposta
      in Italia di 0,3725 e una tassazione nel paese dove sono riallocati i profitti pari all’aliquota legale in quel paese e così via…

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