I fondamenti teorici del modello contributivo insegnano che la spesa, espressa in percentuale della massa retributiva imponibile, è unicamente determinata dall’aliquota di computo. L’aumento dell’età pensionabile è quindi del tutto ininfluente nel governo della spesa stessa. Serve, invece, a contenere il processo di impoverimento che investe, negli anni, le pensioni per effetto della indicizzazione ai soli prezzi. Né va dimenticato che ogni differenza fra l’aliquota di finanziamento e quella di computo non si limita a compromette la sostenibilità del sistema ma reintroduce anche disparità di trattamento fra lavoratori.

In materia di previdenza obbligatoria, i provvedimenti immaginati dal Governo si articolano in misure di lungo periodo, che riguardano il riassetto del regime contributivo, e in misure di breve periodo (tuttora in elaborazione) che interessano la fase transitoria e quindi i soli lavoratori in attività alla fine del 1995.

In due recenti occasioni, su lavoce.info (31/10/2003 e 9/12/2003), mi sono perlopiù espresso sui provvedimenti del secondo tipo (nella forma in cui erano allora configurati). Questo nuovo intervento è invece dedicato alle misure di lungo periodo. Sono due: da un lato, la riduzione dell’aliquota di finanziamento da determinare con decreto delegato, ferma restando quella di computo; dall’altro, l’aumento dell’età minima di pensionamento a 65 anni per i maschi e a 60 per le femmine.

Il primo provvedimento, da molti etichettato come “decontribuzione”, sembra destinato a restare in piedi nonostante lo stralcio appreso dai giornali. Poiché la riforma del 1995 prevede una fascia d’età pensionabile unica per uomini e donne che va da 57 a 65 anni, il secondo provvedimento azzera, di fatto, ogni flessibilità in campo maschile mentre restringe da nove a sei anni la fascia d’età pensionabile femminile. (1)

In cerca del filo logico

I due provvedimenti devono pur appartenere a un disegno unitario che azzarderei a ricostruire in questo modo: poiché la riduzione dell’aliquota di finanziamento provocherà, a regime, la riduzione del gettito contributivo, il maggior onere per lo Stato dovrà essere contenuto, o sperabilmente annullato, mediante una parallela riduzione della spesa da realizzare, appunto, elevando coercitivamente l’età pensionabile.

Se questo fosse il filo logico che lega le due scelte, temo che si tratti di un filo spezzato.
Il modello riduttivamente chiamato contributivo, che preferirei chiamare invece “a capitalizzazione virtuale”, è una macchina pensionistica di concezione del tutto nuova le cui leve di comando sono radicalmente diverse da quelle che il legislatore è abituato a manovrare.
Non deve fuorviare la circostanza che il sistema resta a ripartizione: la nuova macchina rischia di sbandare, o almeno di imboccare direzioni indesiderate, se pilotata utilizzando le leve tipiche del modello retributivo.

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Istruzioni per la guida

La spiegazione dell’errore commesso sarà l’occasione per ricordare alcune “istruzioni” sperabilmente utili al pilota.
In primo luogo, i fondamenti teorici del modello contributivo insegnano che la spesa, espressa in percentuale della massa retributiva imponibile, è unicamente determinata dall’aliquota di computo. (2)
Fin quando questa continua a valere il 33 per cento, il modello contributivo dovrà necessariamente generare, a regime, una spesa proprio uguale al 33 per cento della massa salariale (3). Per generare una spesa inferiore non v’è altro modo che scegliere un’aliquota di computo inferiore.
Pertanto, se l’aliquota di finanziamento fosse rideterminata, ad esempio, nella misura del 28 per cento, a regime lo Stato dovrebbe soccorrere il sistema previdenziale per la differenza che corre fra il 33 per cento e il 28 per cento, e quindi, in definitiva, nella misura del 5 per cento della massa retributiva imponibile.

Un corollario del teorema che individua l’aliquota di computo come unica responsabile della spesa chiarisce perché l’aumento dell’età pensionabile, spontaneo o coatto, sia ininfluente. In base al corollario, infatti, la riduzione del quoziente di dipendenza generato dall’aumento dell’età è esattamente compensato dall’aumento del saggio di sostituzione inteso come rapporto fra la pensione e la retribuzione medie.
Negli schemi retributivi, invece, la compensazione è solo parziale cosicché l’età pensionabile si configura come un decisivo strumento per il governo della spesa.

Perché aumentare l’età pensionabile

Nonostante ciò, l’aumento dell’età pensionabile è opportuno per ragioni da molti insospettate, riconducibili alla scarsa credibilità del regime di indicizzazione introdotto dalla riforma Amato nel 1992 e confermato dalla riforma Dini del 1995.
Ad esempio, una rendita reversibile liquidata a 57 anni d’età ha una durata media di 34 anni al termine dei quali, immaginando una crescita reale del salario medio pari al 2 per cento all’anno, la rendita stessa, se indicizzata ai soli prezzi, vale la metà delle rendite nuove.
Per chi, come me, ritiene che il fenomeno delle pensioni d’annata sia socialmente intollerabile, l’aumento
dell’età pensionabile raggiunge lo scopo di ridurre il tempo di esposizione delle pensioni al processo di impoverimento relativo generato dall’aumento della produttività.

Per aumentare l’età media di pensionamento, non sono necessari provvedimenti coercitivi. Probabilmente, basta aumentare l’estremo superiore della fascia d’età pensionabile, ad esempio da 65 anni a 67, espandendo di conseguenza il vettore dei coefficienti di trasformazione. (4)
I meccanismi fortemente incentivanti insiti nella formula di calcolo contributiva (montanti e coefficienti di trasformazione rapidamente crescenti con l’età) farebbero il resto inducendo i lavoratori alla posticipazione spontanea del pensionamento.
Infine, vorrei ancora una volta ricordare quanto ho dimostrato fin dai primi commenti alla riforma Dini, e cioè che ogni differenza fra l’aliquota di finanziamento e quella di computo reintroduce disparità di trattamento fra lavoratori, simili a quelle che si rintracciano negli schemi retributivi: sono premiate le carriere brevi o caratterizzate da elevate dinamiche retributive.

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Sembra trattarsi di un risultato controintuitivo per chi si lasci fuorviare dal fatto che la misura della cosiddetta decontribuzione è la stessa per tutti. (5)
È un peccato che, anche fra i difensori del modello contributivo, si continui a percepire la decontribuzione soltanto come una minaccia alla sostenibilità del sistema e non anche come un colpo al cuore dell’equità attuariale: Se può ancora aver senso un modello contributivo senza sostenibilità, certamente non ha più senso un modello contributivo senza equità.

 

(1) Per maschi e femmine resta aperta la strada del pensionamento a qualsivoglia età dopo quaranta anni di contribuzione.

(2) Vedi S. Gronchi e S. Nisticò, Sistemi a ripartizione equi e sostenibili: modelli teorici e realizzazioni pratiche, Cnel-Documenti, n. 27/2003.

(3) Si potrebbe obiettare che questo risultato, tipico del modello contributivo ‘ideale’, non è perfettamente garantito per via dei molti errori che affliggono lo schema ‘reale’ varato in Italia nel 1995. Temo, però, che questi errori (a cominciare da un regime di indicizzazione incoerente coi coefficienti di trasformazione) restino poco conosciuti e comunque non stiano preoccupando nessuno, neppure coloro che vollero, e tuttora sostengono, quella importante riforma.

(4) Il vettore andrebbe espanso ben oltre il limite del sessantasettesimo anno per tener conto di quelle categorie (professori universitari, magistrati, etc.) che hanno età pensionabili tradizionalmente elevate e di quei lavoratori che pattuiscono col datore di lavoro la permanenza in servizio.

(5) Vedi S. Gronchi e S. Nisticò, Op.Cit.. E anche P. Giarda e S. Gronchi, “Sulla delega pesa l’effetto età”, Il Sole-24 Ore, 17 febbraio2002.

 

 

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