La bozza di decreto legislativo di attuazione della delega previdenziale interviene anche sulla disciplina fiscale del risparmio previdenziale. Il regime precedente era già generoso anche rispetto al modello classico e non è stato un ostacolo allo sviluppo della previdenza complementare. Il sistema ora proposto non risponde a un disegno razionale e accentua lagevolazione, specialmente nei confronti dei soggetti ad alto reddito. L’onere sul bilancio pubblico è spostato nel futuro, a carico dei Governi che verranno. Ciò contribuisce però a renderla più incerta. La tassazione della previdenza complementare va valutata considerando congiuntamente il trattamento riservato alla fase del versamento dei contributi, a quella dellaccumulazione (in cui i contributi versati vengono investiti sui mercati finanziari e danno luogo a redditi di capitale) e a quella della prestazione, in parte sotto forma di una somma di capitale erogata al momento del pensionamento in parte sotto forma di rendita annuale. Il regime attuale Il regime attuale, profondamente rivisto con il decreto legislativo 47/2000 nellambito della riforma Visco (vedi tabella 1), è fortemente agevolato rispetto al risparmio non previdenziale. Lo è anche rispetto al modello classico cui si ispirano i paesi in cui la previdenza complementare è maggiormente sviluppata (Usa e regno Unito), noto come modello Eet (esenzione della contribuzione, esenzione della fase di accumulazione e tassazione della prestazione). Accade perché lesenzione dei contributi ai fondi pensione, garantita dalla loro deducibilità (seppure entro certi limiti) dalla base imponibile dellIrpef, non è compensata da una tassazione piena delle prestazioni. In particolare, la componente delle prestazioni che corrisponde ai redditi di capitale maturati sui contributi è tassata con imposte sostitutive molto contenute (11-12,5 per cento). Il vantaggio fiscale cresce al crescere del reddito, perché aumenta la distanza fra laliquota marginale del contribuente e laliquota del regime sostitutivo. Nuove agevolazioni in vista Data la generosità del sistema attuale, non sembra che a ostacolare lo sviluppo della previdenza complementare in Italia siano state le insufficienti agevolazioni fiscali. Cionostante, la bozza di decreto legislativo non rinuncia a prevedere una ulteriore amplificazione di tali agevolazioni (vedi tabella 1). I motivi della scelta La bozza di decreto legislativo risponde quindi allintento di aumentare lagevolazione, creando però un sistema privo di ogni razionalità, e fortemente iniquo. La stessa neutralità del fisco nei confronti delle diverse forme di risparmio previdenziale, ivi incluso il Tfr, sancita con il decreto legislativo 47/2000, viene abbandonata: la destinazione del Tfr ai fondi pensione viene incentivata fiscalmente, con un trattamento complessivamente molto più vantaggioso per la previdenza complementare rispetto al Tfr. Tabella 1. I principali aspetti della tassazione dei fondi pensione in Italia: regime attuale e regime proposto nella bozza di decreto legislativo (in rosso le principali differenze)
Innanzitutto, mentre viene confermato il tetto in valore assoluto (5.164,57 euro) allammontare dei contributi deducibili, viene invece eliminato il tetto espresso come percentuale (12 per cento) del reddito lordo. Si vuole in questo modo andare incontro alle esigenze di individui con un andamento erratico del reddito, stabilizzandone la contribuzione. Il tetto in percentuale del reddito imponibile aveva però unimportante funzione, che ora viene meno: impedire che i soggetti che evadono le imposte, e dichiarano quindi un reddito basso, godano di unampia agevolazione perché possono permettersi contributi elevati.
Per quanto riguarda la fase dellaccumulazione viene confermato il regime attuale. Molto radicale è invece lintervento sulla fase della prestazione. Un primo aspetto riguarda linnalzamento, da un terzo al 50 per cento, della quota del capitale maturata al momento del pensionamento che può essere ottenuta immediatamente, senza perdere il diritto al trattamento fiscale agevolato. La previsione, risponde al desiderio dei lavoratori di poter godere al momento del pensionamento di una non modesta somma liberamente spendibile. Non sembra però coerente con la natura previdenziale del piano pensionistico, che dovrebbe avere come finalità prioritaria quella di assicurare mezzi di sostentamento adeguati al pensionato per tutto il periodo di vita attesa.
La tassazione delle prestazioni viene poi abbattuta drasticamente: al netto dei redditi finanziari maturati nella fase di accumulazione e della prestazione, che restano tassati, rispettivamente, all11 e al 12,5 per cento, il capitale ottenuto al pensionamento e le rendite saranno tassati con laliquota del 15 per cento, ulteriormente ridotta per ogni anno oltre il quindicesimo di contribuzione, di una percentuale di 0,30 punti fino a un minimo del 9 per cento, che viene quindi raggiunto con trentacinque anni di contribuzione. Poiché le prestazioni sono sottratte integralmente al prelievo progressivo, la loro tassazione diventa totalmente asimmetrica e incoerente rispetto allesenzione iniziale dei contributi, riconosciuta nei confronti della aliquota personale del soggetto. Laliquota prescelta per la tassazione proporzionale delle prestazioni è poi notevolmente più bassa anche della prima aliquota dellIrpef. Ciò accentua enormemente il vantaggio già concesso dal regime attuale ai contribuenti a reddito più elevato, configurando un prelievo regressivo. Il sistema proposto risulta molto più vantaggioso di quello della previdenza pubblica, che prevede, a fronte della deducibilità dei contributi, la piena tassazione con imposta personale e progressiva delle prestazioni.
Perché si è scelta questa strada e non quella, ad esempio, del modello Eet, suggerito dalla Commissione europea, e adombrato anche dalla decaduta delega fiscale? Da un lato, perché un modello Eet, non solo nella sua forma pura, ma anche in quella proposta nella delega fiscale, avrebbe potuto essere meno favorevole fiscalmente di quello attuale. Dallaltro lato, perché aumentare lagevolazione detassando le prestazioni non costa niente, nel breve periodo, al bilancio dello Stato (il nuovo regime fiscale riguarda infatti soltanto i nuovi accantonamenti e le prestazioni che da essi derivano). A mantenere le promesse dovranno pensare i Governi futuri.
Linconveniente però è che unagevolazione a futura memoria è poco credibile, e può quindi risultare particolarmente inefficace per lo scopo per cui è stata pensata.
Regime attuale | Bozza di decreto legislativo | |
Fase 1: Contribuzione (lavoratori dipendenti) | ||
Datore di lavoro | Deducibili | Deducibili |
Lavoratori | Deducibili | Deducibili |
Limitazioni | Fino a 12% del reddito con limite massimo di 5.164,57 euroAgevolazione datori e lavoratori subordinata allimpiego quote Tfr | Entro 5.164,57 euro
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Fase 2: Accumulazione (tassazione in capo al fondo) | ||
Redditi di capitale e plusvalenze maturate | 11% sul risultato netto di gestione (fondi comuni: 12,5%). Credito del 15% (6%) su proventi di fondi comuni tassati al 12,5% (5%) | Invariato |
Fase 3: Prestazioni | ||
a) capitale: – limite massimo – parte capitale – parte finanziaria | 33% tassazione separata ( media degli ultimi 5 anni)esenzione | 50% massimo 15%, minimo 9% esenzione |
b) rendita – parte contributiva – parte finanziaria (fase accumulazione) -parte finanziaria (fase prestazione) | tassazione ordinaria esenzione 12,5% | massimo 15%, minimo 9% esenzione 12,5% |
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