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La Finanziaria, una legge “speciale”

La Finanziaria è ormai un atto normativo mostruoso e incostituzionale. Ma le proposte di modifica incontrano una difficoltà giuridica: per essere effettivamente vincolanti, dovrebbero essere recepite in una norma costituzionale. Altrimenti, continueranno a prevalere le regole contenute nella Costituzione circa il procedimento legislativo, che oggi sono stravolte nella pratica, ma non formalmente violate. Mentre si tratta di una legge con caratteristiche proprie, che richiedono una procedura ad hoc. Gli esempi dei paesi stranieri potrebbero aiutarci.

Ho letto con molto interesse l’intervento di Tito Boeri e Pietro Garibaldi. Credo che la legge Finanziaria debba essere mantenuta, ma riconsiderata poiché, per come è venuta a configurarsi negli anni trascorsi, è diventata un atto normativo mostruoso e incostituzionale, come rilevato da più parti. È accaduto per ragioni politiche, per la debolezza e la frammentarietà dei governi. Il presidente Ciampi, in uno degli ultimi atti del suo mandato, aveva richiamato energicamente le forze politiche al rispetto di principi elementari di una legislazione degna del suo nome.

La Finanziaria, una legge di attuazione

Innanzitutto, occorre che la legge Finanziaria sia effettivamente tale e non un carrozzone sul quale chiunque possa salire per introdurre norme su temi disparati, aventi spesso un collegamento labile o nullo con la manovra economica di cui questa legge dovrebbe essere strumento.
Il potere di ricatto dei piccoli e piccolissimi celebra qui i suoi fasti, con effetti nefasti.
Bisognerebbe introdurre il principio della omogeneità della materia. Spetterebbe ai presidenti delle Camere per primi farlo rispettare: tutte le proposte di norme incompatibili con questo principio, provenienti dal governo o dai membri del Parlamento, dovrebbero essere dichiarate inammissibili. Occorrerebbe poi rafforzare il valore del documento di programmazione economica e finanziaria nel definire i “tetti” della pressione fiscale e delle spese per i diversi comparti, onde evitare che poi la legge possa discostarsene. La Finanziaria dovrebbe essere, per così dire, una legge di attuazione.

Quando è ammissibile il voto di fiducia

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Non entro qui nei dettagli interessanti proposti dagli autori dell’articolo, anche per la mia incompetenza in materia. L’iter indicato deve essere valutato attentamente e apprezzato, poiché pare unire, alla necessaria responsabilità di governo nella manovra economica annuale, un tentativo di ristabilire un equilibrio con i poteri che devono restare al Parlamento.
Ora, si assiste a una contrattazione sottobanco col governo o a colpi di mano estemporanei in Parlamento, in pieno contrasto con la logica politica unitaria e sistematica che dovrebbe presiedere all’approvazione di una legge di questo tipo.
È difficile in una materia come questa, che investe una responsabilità governativa di primaria importanza, evitare la possibilità del ricorso finale al voto di fiducia. Però, certamente, il modo con il quale viene utilizzato per raccogliere l’intera normativa in un unico articolo di migliaia di commi, che trattano le più disparate questioni, è intollerabile perché umilia il Parlamento e fa sì che vi rientrino commi sconnessi, il cui contenuto è sconosciuto ai più. Perché la legge è praticamente illeggibile per chi non sia strettamente addetto ai lavori, mina la certezza del diritto, stravolge l’idea stessa di legge e dei rapporti corretti tra potere politico, pubblica amministrazione e cittadini. Infine, è anche incostituzionale, perché la Costituzione prevede il voto parlamentare “articolo per articolo”, magari con voto di fiducia, ma non certo un voto solo su migliaia di articoli strumentalmente raccolti in un solo “articolone”.
Forse, si potrebbe prevedere la possibilità di raccogliere in articoli di sintesi tutte le norme afferenti ai diversi comparti, e quindi raggrupparli per omogeneità di materia e comunanza di parametri di riferimento da rispettare. Su questi si potrebbe consentire l’eventuale richiesta della fiducia.
La difficoltà giuridica consiste nel fatto che le proposte avanzate, per essere effettivamente vincolanti, dovrebbero essere recepite in una norma costituzionale. Altrimenti, continueranno a prevalere le regole contenute nella Costituzione circa il procedimento legislativo: regole che oggi sono stravolte nella pratica, ma non formalmente violate.
Occorrerebbe rendersi conto che la Finanziaria è una legge con caratteristiche proprie, che richiedono una procedura ad hoc, e che la procedura legislativa prevista dalla Costituzione, quando della legge Finanziaria non si aveva neppure l’idea, non si presta a essere applicata indiscriminatamente a questo caso. Gli esempi stranieri (nell’articolo si cita la Francia, ma si potrebbe guardare anche ad altri paesi, come la Germania) dovrebbero aiutare.

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Sommario 3 gennaio 2007

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Il fabbisogno dimezzato

  1. Angelo Baldan

    Sono d’accordo con tutte le considerazioni espresse da Gustavo Zagrebelsky in materia di legge finanziaria. E’ ora di finirla che questa legge diventi l’assalto alla diligenza di fine anno sia per la maggioranza e sia per l’opposizione per far passare di tutto, anche cose che non c’entrano con il bilancio dello Stato. E’ necessaria perciò una apposita integrazione dell’articolo 81 della Costituzione, che sarebbe opportuno far rientrare nel pacchetto delle riforme costituzionali attualmente all’attenzione delle forze politiche.

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