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TESTIMONIANZA DI PIER LUIGI VIGNA E DONATO MASCIANDARO

Vigna è Procuratore Nazionale antimafia dal 1997 al 2005. Insieme a Masciandaro, economista, fa parte
della Commissione per la stesura di un Testo unico delle norme contro il riciclaggio

CRIMINE ORGANIZZATO ED ECONOMIA: SLOGAN VUOTI O RICETTE EFFICACI?

Investire nella trasparenza e nella sicurezza: è questa l’indicazione da recepire nei programmi elettorali per combattere il legame tra crimine organizzato ed economia, al Sud ma non solo. La lotta alla criminalità comincia dall’economia: ma non seguendo il tradizionale e mistificante slogan: "più sviluppo, meno criminalità", ma piuttosto le indicazioni della più recente analisi economica: "più sicurezza, più sviluppo".

Occorre decisamente superare il vecchio paradigma che lega il ristagno economico alla crescita della criminalità organizzata. Anzi, segnali di crescita economica e finanziaria, non inseriti in quadro caratterizzato da:
a) una struttura economico – finanziaria di base trasparente e competitiva;
b)  un sistema pubblico efficiente che garantisca la tutela dei diritti personali e delle relazioni contrattuali, rischia di produrre rischi di alta vulnerabilità ambientale all’inquinamento da criminalità organizzata.

La spinta alla accumulazione con ogni mezzo di risorse, rappresenta la finalità principale – per non dire l’unica – che spiega le scelte strategiche delle organizzazioni criminali. Ma la possibilità di profitto da sola non basta; deve essere accompagnata da una situazione ambientale favorevole, di vulnerabilità economica ed istituzionale. La vulnerabilità economica è collegata a situazioni di bassa competitività ed efficienza: la vulnerabilità istituzionale si può riscontrare quando in un contesto territoriale la competizione economica e lo sviluppo non sono garantite da una struttura di pubbliche autorità e istituzioni che assicurano la tutela dei diritti, la risoluzione dei conflitti ed in generale il rispetto delle norme, la criminalità ha buon gioco per far valere nell’area della produzione e degli scambi gli strumenti e le procedure extra – economiche che la caratterizzano.
La vulnerabilità ambientale diviene così condizione essenziale per l’insediamento ed il diffondersi di forme di criminalità organizzata. Cresce l’economia illegale; la presenza della criminalità organizzata in settori dell’economia reale e finanziaria si riflette peraltro in un inquinamento progressivo non solo dell’ambito economico, ma inevitabilmente del contesto sociale e della vita pubblica. Si innesta così un circolo perverso: la vulnerabilità ambientale facilita l’inquinamento da criminalità, che a sua volta deteriora ulteriormente il contesto ambientale.
In un contesto di alta vulnerabilità ambientale anche le scelte degli operatore legali diventano a rischio. Il singolo operatore economico segue verosimilmente un comportamento adattivo rispetto alle regole del gioco in atto; perciò, in un contesto deteriorato e vulnerabile, è più alto il rischio che progressivamente le condotte patologiche, di atteggiamento passivo, o addirittura collusivo e cooperativo, con la criminalità organizzata, si diffondano. L’economia nera e l’economia grigia aumentano la loro diffusione e pervasività, ed anche le politiche di prevenzione e contrasto, generali e specifiche per il sistema economico e finanziario, perdono grandemente di efficacia.
La singola impresa può e deve contrastare il rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Non bastano le generali regole di corporate governance. L’impresa deve conoscere di più tutti i propri interlocutori: dipendenti, fornitori, clienti, e su tali informazioni costituire indici di attenzione e meccanismi di autotutela, “suonatori di fischietto” inclusi. E’ questa la direzione su cui, insieme a Giovanni Fiandaca ed Alberto Alessandri, stiamo provando a definire un Decalogo Antimafia per l’Impresa. Ma l’impegno della singola impresa non è sufficiente, se manca l’investimento pubblico in tutela dei diritti fondamentali.
Tanto maggiore è la distanza delle regole di governo dell’economia da quelle desiderabile, tanto maggiore è il rischio vulnerabilità alla criminalità, sia dei mercati nel loro complesso, sia per quel che concerne la condotta o l’atteggiamento del singolo operatore. L’insegnamento generale che se ne trae è che, per spiegare comportamenti poco desiderabili degli operatori economici, anche in termini di efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto, occorre sempre andare alla radice delle regole del gioco, e chiedersi: in quel territorio, sono tutelati i pilastri fondamentali di un’economia di mercato, o meglio ancora di una società democratica: la tutela dei diritti della persona e della proprietà?
Se la risposta è negativa, il flusso di spesa pubblica deve andare prima a rinforzare l’azione delle istituzioni pubbliche (polizie e magistrature), sottoposte però a controlli di efficienza, e poi pensare a finanziare infrastrutture. Per la prevenzione ed il contrasto al crimine è molto più utile investire in qualche buona guardia e qualche buona legge in più, anche a costo di qualche ponte in meno.
A proposito di buone leggi, decise azioni sono necessarie anche nel settore legislativo, abbandonando la logica “emergenziale” con la quale sono stati affrontati i temi relativi alla “criminalità strutturata”, sia essa di tipo mafioso o terroristico.
Due categorie, queste, che a volte hanno tratti comuni. Si pensi, ad esempio, al traffico di stupefacenti i cui proventi possono essere finalizzati al finanziamento di gruppi terroristici o al fatto che anche strutture mafiose possono assumere valenze eversive quando non si limitano – il che già offende i parametri che secondo l’art. 41 della Costituzione, disegnano, in termini di utilità sociale la libera iniziativa economica privata, a gestire, con capitali “sporchi” attività di impresa che producono beni leciti, finalizzate alla sola utilità del gruppo, ma anche quando il clan, come recita l’art.416 bis c.p., in tal senso aggiornato nel 1992, mira a “impedire od ostacolare il libero esercizio del voto” o “a procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali”.
In tale prospettiva pensiamo che siano necessari alcuni interventi di fondo, quali: la completa revisione della normativa sulle misure di prevenzione in materia patrimoniale, adeguando le previsioni legislative, che si sono stratificate nel tempo, anche alle nuove strategie economiche delle organizzazioni mafiose mosse anch’esse da ispirazioni globalizzanti; la redazione di un testo unico delle leggi antimafia che razionalizzi gli interventi frammentari e frantumali che, nel corso del tempo, hanno caratterizzato la disciplina di questa materia con interpolazioni, aggiunte, abrogazioni che rendono ardua l’individuazione della corretta via applicativa; lo stesso vale per quanto riguardo il terrorismo, dopo gli interventi, anch’essi succubi dell’emergenza, del 2001 e 2005.
E’ poi necessario, una buona volta, mettere mano, tenendo presenti i lavori svolti da varie Commissioni, ad una revisione del codice processuale penale, sul cui tessuto originario hanno inciso leggi e decisioni della Corte costituzionale e del codice penale, adoperandosi, per il primo strumento, per contemperare armonicamente efficienza e garanzie, eliminando, fra queste, quelle puramente formali che ritardano lo svolgimento e la conclusione dei processi e, per il secondo, per prevedere, con riferimento a taluni reati, sanzioni di tipo nuovo, ad esempio interdittive e prescrittive, limitando solo alle fattispecie che offendono o pongono in pericolo beni costituzionalmente protetti, quelle detentive.
In questo contesto potrebbe muoversi e progredire anche una “politica di depenalizzazione”.
In un momento nel quale l’economia legale è sempre più insidiata dalla pervasività di quella criminale, sarebbe inoltre opportuno che nella struttura di almeno alcune procure della Repubblica venisse stabilmente inserito, sul modello francese, un esperto di economia per collaborare con il pubblico ministero, da un lato professionalizzandolo anche in questa materia e dall’altro coadiuvandolo nel disvelamento delle pratiche economiche e finanziarie sempre più evolute prescelte dalle mafie che, loro sì, sono consigliate spesso da abili tessitori di trame.

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TRIONFO DELLA BUROCRAZIA

  1. luca

    Il c.d. “scudo fiscale” è stato originariamente disciplinato con il decreto legge 350/2001, poi convertito con modificazioni nella legge 409/2001. Tale misura ha consentito, in estrema sintesi, di rimpatriare le disponibilità in questione o di regolarizzare i propri investimenti (anche non finanziari) pur mantenendoli all’estero, facendo in sostanza emergere attività di soggetti fiscalmente residenti in Italia sinora sconosciuti all’Amministrazione finanziaria. In pratica, a fronte dell’emersione era previsto, in alternativa, il pagamento di una somma una tantum pari praticamente al 2,5% dell’ammontare delle attività in questione, ovvero, come si legge nella relazione, “la sottoscrizione, per una quota pari al 12% delle complessive attività rimpatriate, di una particolare tipologia di titoli di Stato con rendimenti particolarmente ridotti, il cui ricavato è destinato al finanziamento di specifici interventi infrastrutturali dello Stato”. Gli effetti del rimpatrio previsti dall’art. 14 sono, in sintesi: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’articolo 5 del decreto legge n. 160 del 1990, relativamente alle disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate. Inoltre, In caso di accertamento gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi di cui al comma 1. Dove erano questi signori quando Berlusconi approvava questa norma? Luca

  2. ugo romano

    La parola chiave dell’azione di contrasto alla criminalità economica evocata dal Dr. Vigna è "trasparenza". Condivido pienamente e ritengo che la chiarezza dei rapporti economici è da porsi a fondamento di una società di civiltà avanzata. Il ragionamento, però, non mi sembra conduca a conclusioni adeguate sugli strumenti da approntare. Occorre innanzitutto una rigorosa e onesta revisione critica delle interpretazioni correnti di alcune nozioni: es.: quella di "garantismo" e di "diritto alla privacy". La criminalità economica nel nostro Paese si fonda su uno strumento tra i più rozzi e arcaici: l’utilizzazione di prestanomi. Quale strumento adeguato e proporzionato al cancro dell’economia "sommersa" dietro i prestanome propongo il seguente nuovo approccio: configurare come autonoma fattispecie penale il "possesso ingiustificato di patrimoni", facendo salvo ovviamente il diritto alla difesa ma supportandolo dall’inversione dell’onere della prova. Vedo già i "sacerdoti del tempio" e i legulei del garantismo e della privacy che si stracciano le vesti…ma mi consola il fatto che fuori del tempio i laici, pur continuando a non saperne nulla, hanno da molto tempo capito tutto!

  3. salvatore acocella

    Concordo integralmente col dott. Pierluigi Vigna, che desidererei fosse sempre presente ed attivo sulle problematiche della Giusizia italiana e particolarmente nelle azioni contro le mafie che mi sembrano poco interessare i Gover e, in sintesi, i politici, nonché alcuni magistrati. S.Acocella

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