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LA REPLICA ALL’UFFICIO STAMPA DELLA REGIONE SICILIA

La puntualizzazione della Regione Sicilia puntualizza ben poco. I confronti sulla spesa statale non sono molto sensati, perché ciò che è funzione statale in una Regione a statuto ordinario è spesso funzione regionale in una Regione a statuto speciale, a seconda di ciò che stabiliscono i vari statuti di autonomia. C’è dunque sempre tendenzialmente meno spesa statale nelle Regioni a statuto speciale (tendenzialmente zero per esempio in Trentino o Val d’Aosta), anche se queste Regioni comunque ottengono ingenti finanziamenti dallo Stato (sotto forma di trasferimenti o compartecipazioni al gettito di tributi erariali). Il nostro dato sui trasferimenti è preso da elaborazioni ISSiRFA sui bilanci regionali del 2006 (la tabella relativa è acclusa qui sotto), che mostrano appunto come la Sicilia ottenga il 20% dei trasferimenti complessivi alle Regioni italiane, oltre ché il 12,5% del gettito dei tributi erariali totali partecipati alle Regioni. Sulle accise sugli oli combustibili, invece, è vero che le Regioni ordinarie hanno a disposizione una compartecipazione sul gettito dell’accisa riscossa nei propri territori, le altre Regioni speciali ne prendono una parte più o meno elevata sulla base dei propri statuti di autonomia e la Sicilia invece non riceve nulla. Ma questo conferma esattamente il punto del nostro articolo. Se si vuole fare per bene il federalismo fiscale bisogna avvicinare, non allontanare, il sistema di finanziamento delle due tipologie di Regioni, ordinarie e speciali, se necessario riconoscendo, in un quadro unitario e coerente, risorse ulteriori alle Regioni che svolgono compiti ulteriori. Non si devono creare ulteriori “specialità” (perché alla Sicilia sì e all’Emilia Romagna e alle Marche no?) e soprattutto non si devono creare solo per far contento un alleato di governo, oltretutto in spregio agli stessi principi di territorializzazione dei tributi inseriti in un altro punto della legge delega (si confronti l’art.5 con l’art.20 dell’ultima bozza Calderoli). Quanto reggerebbe, al mutare delle alleanze politiche e dei governi, una devoluzione di risorse basata su un principio così palesemente ingiustificato?

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VENTI DI DEFLAZIONE

  1. Angelo Zamblera

    Ritengo, senza voler insegnare niente a nessuno, che a mezzo secolo dall’istituzione delle regioni a statuto speciale, tranne il caso del Friuli Venezia Giulia per le note vicende storiche postbelliche, ci si dovrebbe interrogare seriamente sulla reale necessità e sul senso del loro così peculiare e specifico assetto, soprattutto e a maggior ragione per quella che si configura per la più "speciale" di queste regioni, la Sicilia. Infatti, se a distanza di decenni e dopo veri e propri fiumi di denaro, leggi speciali e sostegni di vario tipo, anche in termini di autonomia, siamo ancora davanti a deficit strutturali e socioeconomici di cui tutti colgono l’evidenza, vuol dire che tale autonomia ha semplicemente fallito il compito, la finalità per cui è stata concessa e mantenuta in 50 anni, e proseguire sarebbe uno spreco che il resto d’Italia, e le altre regioni a statuto speciale, non possono permettersi, per l’evidente disparità di trattamento che contrasta con gli elementari principi della costituzione, ma anche del buon senso!

  2. Sergio Vannozzi

    Mi sembra strano che nella tabella allegata, per la Sardegna, alla voce Compartecipazione ai tributi erariali ci sia la cifra zero. In realtà alla Regione Sardegna, ai sensi della legge n. 122 del 13 aprile 1983, sono devolute le seguenti imposte: 7/10 dell’Irpef e dell’Irpeg; 9/10 delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative; 5/10 delle imposte sulle successioni e donazioni; 9/10 dell’imposta di fabbricazione; 9/10 della imposta sul monopolio dei tabacchi; 10/10 dei canoni per le concessioni idroelettriche; una quota dell’imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d’intesa fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione. Queste notizie le ho estratte da uno scritto di Emanuele Barone Ricciarelli, reperibile a questo il link Cordiali saluti, Sergio Vannozzi

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