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QUANDO IL PROTEZIONISMO E’ LEGITTIMO

A parole, i leader mondiali sono contro il protezionismo, memori dei danni che ha causato all’epoca della grande depressione. Tanto che dal secondo dopoguerra una serie di accordi internazionali pone precisi vincoli alla libertà dell’esercizio della politica commerciale degli Stati. Esistono però numerosi strumenti legittimi di protezione. Delle contraddizioni tra interessi nazionali e internazionalizzazione si parlerà a Trento nell’ambito del quarto Festival dell’Economia in programma dal 29 maggio al 1° giugno dedicato al tema “Identità e crisi globale”.

 

Non passa giorno senza che qualche politico al termine di un vertice internazionale dichiari l’avversione e il rigetto del protezionismo: tutti hanno ben presenti i danni causati dalle politiche adottate da gran parte degli Stati in seguito alla crisi della fine degli anni Venti.

IL 2009 NON È IL 1929

La situazione attuale, invero, è completamente differente: la comunità internazionale, sin dal secondo dopoguerra, si è dotata di una serie di accordi internazionali che pongono precisi vincoli alla libertà dell’esercizio della politica commerciale degli Stati. Si pensi agli accordi del Wto, alla supervisione delle politiche economiche del Fondo monetario internazionale e ai numerosi accordi regionali e bilaterali che promuovono la creazione di zone di libero scambio e che imbrigliano le decisioni di politica commerciale. In più, tutti questi accordi prevedono meccanismi di soluzione delle controversie che funzionano da deterrente contro le violazioni. (1)
Gli Stati ne sono consapevoli: il “buy american”, la recente controversa disposizione contenuta nello “stimulus bill” degli Stati Uniti, che vincola l’erogazione degli aiuti statali per la promozione di lavori pubblici all’impiego di beni e materie prime di produzione statunitense, è potenzialmente contraria a due accordi del Wto, quello sui sussidi e quello sugli appalti pubblici. Nel timore di dover affrontare un procedimento per la soluzione delle controversie di fronte al Wto, il legislatore statunitense ha aggiunto che “la presente disposizione si applicherà conformemente agli impegni internazionali degli Stati Uniti”.

LE MISURE PROTEZIONISTICHE “LEGITTIME”

Le preoccupazioni maggiori vengono dalle cosiddette misure di protezione “legittime”, quelle, cioè, conformi alle norme internazionali.
Quali sono? In primo luogo, i sussidi pubblici: ne sono vietati solo due tipi, quelli all’esportazione e quelli erogati a condizione che il beneficiario si rifornisca di input locali, come il “buy american”.
In secondo luogo, le misure di difesa commerciale: l’antidumping (dazi aggiuntivi nei confronti di beni importati a prezzi eccessivamente ridotti), i dazi compensativi nei confronti di prodotti importati che, nel paese di origine, hanno beneficiato di un sussidio pubblico e le misure di salvaguardia (dazi o restrizioni all’importazione) applicabili a determinati prodotti in presenza di un recente, notevole incremento delle importazioni degli stessi che abbia danneggiato i produttori locali.
In terzo luogo, i dazi doganali. Se, infatti, gli Stati si sono impegnati in sede Wto a non incrementare i dazi oltre una soglia concordata per ogni prodotto, quelli applicati sono spesso inferiori, molto inferiori nel caso dei paesi in via di sviluppo, rispetto agli impegni internazionali. La differenza tra soglia concordata e tariffa effettiva comporta che ogni paese ha la facoltà di innalzare i dazi applicati fino a concorrenza degli impegni internazionali senza violare alcuna norma Wto.
La tabella sotto illustra la differenza fra i dazi applicati e  oggetto di impegno, sottolineando il “margine protezionistico” legittimo a disposizione degli Stati.

  Dazi applicati Dazi oggetto di impegno Margine protezionistico
Tutti i paesi 3.7 9.9 6,2
Paesi sviluppati 2.5 5.2 2,7
Paesi in via di sviluppo 6.9 21.8 14,9

Fonte: Mattoo, Subramanian, 2008

PIÙ PROTEZIONISMO NEI PERIODI DI CRISI?

I dati sembrano confermare due tendenze: un incremento del protezionismo nei periodi di crisi e il notevole attivismo dei paesi in via di sviluppo.
Una recente ricerca conferma che le inchieste antidumping nei paesi membri del Wto sono aumentate nel 2008 del 31 per cento rispetto all’anno precedente. I paesi in via di sviluppo  dominano la scena con il 73 per cento delle nuove inchieste, anche se gran parte delle misure sembrano applicate nel commercio fra queste nazioni, il 78 per cento dei produttori colpiti. I paesi industrializzati, comunque, hanno più che raddoppiato il numero di misure antidumping imposte: 54 nel 2008 contro 23 nel 2007. I settori più colpiti sono quelli del ferro e acciaio seguiti dal tessile e abbigliamento.
I dati attuali delle misure di difesa commerciale, tuttavia, illustrano solo parzialmente il fenomeno. Prima di imporre un dazio o una misura restrittiva provvisoria bisogna completare una procedura che dura circa un anno: il rischio, pertanto, è che le misure di difesa commerciale siano applicate troppo tardi.

MISURE “CONTROLLABILI” E “NON CONTROLLABILI”

Mentre le decisioni di limitare i sussidi e di non innalzare i dazi doganali fino a concorrenza degli impegni internazionali possono essere adottate in brevissimo tempo dai governi, le misure di difesa commerciale sfuggono in gran parte al loro controllo. Nell’Unione Europea, e in altri membri del Wto, per esempio, tali strumenti sono disciplinati da appositi regolamenti che attribuiscono diritti soggettivi ai singoli interessati. Ad esempio, alla presenza di tutti i requisiti previsti dal regolamento antidumping, l’Unione può rigettare la richiesta di dazi presentata dai produttori locali danneggiati dal dumping straniero solo in casi ben precisi e con motivazione adeguata. (2) Le decisioni degli organi competenti dell’Unione in materia possono essere oggetto di ricorso alla Corte di giustizia: la discrezionalità per limitare l’applicazione delle misure di difesa commerciale è, pertanto, limitata.
L’unica possibilità consisterebbe nel modificare i testi dei regolamenti comunitari: il tempo necessario per gli emendamenti e la difficoltà di trovare adeguato consenso da parte degli Stati membri, poco propensi a rinunciare all’impiego di uno strumento di difesa, rendono tale scelta impraticabile.

IL RISCHIO DEL PROTEZIONISMO “ILLEGITTIMO”

Non bisogna trascurare che esiste sempre il rischio che gli Stati adottino misure protezionistiche illegittime e siano pronti a sopportare le conseguenze di una decisione di condanna dell’organo di soluzione delle controversie del Wto. La forza deterrente di tale meccanismo è, infatti, molto limitata: la sanzione per uno Stato colto in violazione di una norma del Wto è l’eliminazione della misura illegittima che, peraltro, ha luogo normalmente almeno due anni e mezzo dopo l’inizio della procedura. Le sanzioni commerciali possono essere applicate solo se lo Stato violatore non si conforma alla decisione del Wto. Il sistema consente agli Stati di proteggere illegittimamente un determinato settore per un periodo di tempo assai dilatato, come è accaduto nel caso delle misure di salvaguardia statunitense contro l’importazione di acciaio, istituite nel marzo 2002 e abrogate, dopo essere state giudicate illegittime, nel dicembre 2004. Va detto, tuttavia, che numerose condanne da parte del Wto minano la credibilità negoziale dello Stato coinvolto e ciò, in un sistema basato sui continui negoziati, è un fattore che non può essere trascurato.
Esistono numerosi strumenti legittimi di protezione a disposizione degli Stati; l’applicazione di molti di questi non può essere limitata da parte dei governi nel breve periodo. Gli unici che potrebbero realmente essere mantenuti sotto controllo dagli esecutivi sono i sussidi, proprio quelli maggiormente impiegati nell’attuale situazione di crisi economica internazionale.

(1) Sono oltre 400 gli accordi istitutivi di zone di libero scambio notificati al Wto.
(2) In materia commerciale gli Stati membri dell’Unione Europea hanno trasferito tutte le competenze agli organi di Bruxelles.

Foto: da internet

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MA QUANTO COSTA IL SUSSIDIO UNICO DI DISOCCUPAZIONE?

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QUANDO IL GIOCO SI FA DURO

  1. Beppe

    15% di costo in più per merci importate *che fanno diretta concorrenza a merci prodotte in Europa* aiuterebbe senz’altro le imprese locali e l’occupazione, probabilmente senza incidere più di tanto sull’inflazione. Abbandoniamo pure i settori a bassa specializzazione alla totale assenza di regole, ma perché investire in ricerca e formazione quando in pochi anni un’impresa indiana o cinese può saturare il mercato contando su tecnici e ingegneri pagati un decimo dei nostri, sfruttando i nostri sforzi in R&D? Inoltre il nuovo gettito potrebbe contribuire all’incremento delle spese sociali prevedibile per il prossimo futuro e ad abbassarle quando torneremo a regime. Non compenserebbe l’enorme fardello dei costi sociali che in occidente consideriamo giustamente indispensabili, ma aiuterebbe a livellare il terreno di gioco per le nostre imprese. E la differenza residua manterrebbe forte l’incentivo a migliorare la produttività. E pazienza se ciò significa una frenata allo sviluppo dei paesi asiatici: come mercato sono un eterno miraggio e con metà delle loro riserve investite nei nostri titoli di stato non si possono certo opporre efficacemente.

  2. daniele

    Vorrei sottoporre alla attenzione degli estensori che oltre alle metodologie di carattere strettamente monetario come i dazi e gli aiuti diretti, ci sono altri strumenti normativi e di standard richiesti che gli Stati Uniti in particolare utilizzano con modalità chiaramente protezionista. Una azienda estera per vendere direttamente negli USA e in Canada un apparecchio o un componente deve dotarsi di certificazione UL. Negli anni passati il costo di una certificazione UL era veramente straordinario, decine di migliaia di euro/dollari per una omologazione. La cifra può essere ragionevole per grandi aziende che omologano la lavatrice, ma tende ad essere essenziale per aziende più piccole. Sul fronte opposto c’è il marchio CE e la direttiva macchine in europa, una vera e propria foglia di fico, basata su una autocertificazione con controlli prossimi a 0 e inondazione del mercato europeo con macchinette China Export fuori ogni regola.

  3. Marco Spampinato

    Sono sorpreso dai commenti all’articolo. Senza dubbio alcuni standard possono essere uno strumento protezionista, ma molti standard internazionali sono un modo per proteggere i diritti dei consumatori, dei cittadini e dei lavoratori, i quali possono scegliere, quando informati, che cosa acquistare. E’ curioso che non si pensi ad altre modalità con cui si lede la concorrenza, si producono distorsioni protezionistiche sui mercati e si ledono i diritti dei cittadini eruopei. Le pressioni per proteggere i mercati locali crescono utilizzando la crisi economica come alibi o come pretesto, ma mentre gli Stati Uniti sono un grande unico paese senza barriere commerciali al proprio interno, l’Europa è un continente ancora fragile. Dobbiamo forse guardare con maggiore preoccupazione agli strumenti di protezionismo che gli Stati europei possono mettere in campo contro i propri vicini, piuttosto che ai rischi determinati dal programma di stimulus all’economia americana. Il pericolo della crisi è che essa offra opportunità ai protezionismi locali, facendo arretrare la prospettiva dell’Unione Europea, per come costruita con difficoltà sulle macerie del protezionismo e del nazionalismo.

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