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INGHILTERRA: TRE SOLUZIONI PER OGNI INSOLVENZA

Con il Banking Act 2009, appena varato, la Gran Bretagna regola i dissesti bancari. Prevedendo tre ipotesi di gestione delle crisi: trasferimento della banca insolvente ad un acquirente privato, oppure ad una “banca ponte” o ancora, temporaneamente, allo Stato. Ecco come dovrebbero funzionare le diverse opzioni, quali casi sono contemplati, e qual รจ il ruolo che la legge assegna in queste circostanze alle autoritร  competenti: Bank of England, Financial Services Authority, Tesoro.

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Con il Banking Act 2009, appena varato, la Gran Bretagna regola i dissesti bancari. Prevedendo tre ipotesi di gestione delle crisi: trasferimento della banca insolvente ad un acquirente privato, oppure ad una ย“banca ponteย” o ancora, temporaneamente, allo Stato. Ecco come dovrebbero funzionare le diverse opzioni, quali casi sono contemplati, e qual รจ il ruolo che la legge assegna in queste circostanze alle autoritร  competenti: Bank of England, Financial Services Authority, Tesoro.
Dย’ora in poi i sudditi di Sua Maestร  non potranno piรน essere colti alla sprovvista nel caso in cui una banca dovesse fallire. Infatti, il governo inglese ha emanato la legge che disciplina le procedure di riorganizzazione o liquidazione di una banca insolvente. Con il Banking Act 2009 cambia un aspetto tipico del sistema britannico ย–quello di trattare il fallimento di una banca alla stessa stregua di una societร  commerciale ย–che tanto aveva fatto tribolare le Autoritร  competenti nella gestione della crisi della Northern Rock.
Coerentemente con le proposte espresse nel documento di consultazione pubblica che la precede, la legge si occupa di disciplinare tre diverse ipotesi di risoluzione della crisi (stabilization options): a) trasferimento della banca o parte di essa ad un acquirente privato, oppure b) ad una ย“banca ponteย” o, ma solo a carattere temporaneo, c) allo Stato. Contestualmente รจ stato anche emanato un codice di condotta che serve a meglio specificare i casi in cui le Autoritร  possono utilizzare i poteri loro attribuiti e le modalitร  di utilizzo degli stessi, offrendo cosi un quadro di estrema chiarezza e completezza circa il da farsi in situazioni di emergenza.

LE DIVERSE OPZIONI

Il governo dunque, a seconda dellย’interesse che emerge caso per caso e del tipo di istituto in crisi, puรฒ decidere o di favorire una soluzione di mercato (acquirente privato e bridge bank) o di intervenire direttamente (nazionalizzazione temporanea) o di farne cessare definitivamente lย’attivitร  (liquidazione). Il requisito di fondo affinchรจ una banca possa essere considerata insolvente, e quindi in crisi, รจ che non soddisfi piรน i requisiti regolamentari richiesti per lย’accesso a quel tipo di attivitร . In tale valutazione, compiuta dalla Financial Services Authority (FSA), bisogna tener conto delle specifiche condizioni del momento e del fatto che per poter rientrare nei requisiti fissati, lย’istituto avrebbe bisogno di un aiuto finanziario straordinario da parte della banca centrale o del Tesoro. A quel punto la FSA deve consultarsi con la Banca dย’Inghilterra (BoE) e il Tesoro e valutare il da farsi.
Se nella scelta vengono in rilievo ragioni di pubblico interesse, quali la salvaguardiaย  della stabilitร  o della fiducia dei cittadini nel sistema finanziario inglese, o la protezione dei depositanti, la BoE puรฒ decidere di vendere tutte o parte delle azioni e delle proprietร  della banca ad un acquirente privato o di trasferirla ad una banca ponte (bridge bank), di proprietร  della BoE, in attesa di trovare un compratore. Prima di prendere una decisione le Autoritร  devono perรฒ considerare lย’impatto che la stessa avrร  sulle finanze pubbliche. Infatti la BoE non puรฒ esercitare alcuna opzione senza lย’autorizzazione del Tesoro, se da questa derivano oneri per lo Stato.
Il codice di condotta ci spiega meglio cosa si intenda per stabilitร  del sistema, fiducia dei cittadini, protezione dei depositanti e fondi pubblici. Sostanzialmente dice che le Autoritร  devono valutare se il fallimento di quella banca potrebbe avere un impatto sistemico sulle infrastrutture di pagamento, trading e compensazione che sono alla base del sistema bancario e quali potrebbero essere invece le conseguenze se le Autoritร  decidessero di non intervenire affatto. Lย’impatto sulla fiducia dei cittadini va invece valutato sulla base delle percezioni che essi potrebbero avere quanto alla possibilitร  di perdere il denaro, o di subire unย’interruzione del nomale funzionamento delle banche o quanto al verificarsi di un effetto contagio (come dire: se รจ fallita la banca X allora possono fallire anche le altre!). La protezione dei depositanti va valutata sulla base dellย’efficienza del sistema di tutela applicabile nel caso specifico, mentre nel considerare lย’impatto sulle finanze si deve tenere ben a mente la protezione dellย’interesse dei taxpayers allย’utilizzo efficiente dei soldi pubblici.
La procedura di liquidazione, invece, si applica solo al caso di banca che esercitaย  attivitร  di deposito quando non sia piรน in grado di ripagare i propri debiti, e se la cessazione delle attivitร  della stessa sarebbe giusta (fair) o nel pubblico interesse. La legge autorizza poi il Tesoro a prevedere una procedura di insolvenza ad hoc per le banche di investimento.

LA NAZIONALIZZAZIONE TEMPORANEA

Se, invece, dal fallimento di quellย’ente potesse derivare una seria minaccia alla stabilitร  del sistema finanziario inglese o se lย’intervento della BoE fosse necessario per proteggere lย’interesse pubblico nel caso in cui sia giร  intervenuto il Tesoro in aiuto della banca, รจ possibile nazionalizzare temporaneamente lย’istituto, ossia trasferirne le azioni a una societร  controllata al 100 per cento dallo Stato o farle gestire da un esperto nominato dal Governo (per esempio lย’Avvocato Generale del Tesoro).
In questo caso, quale dovrebbe essere il comportamento del Governo nei confronti della banca? Di nuovo ci viene in aiuto il codice di condotta: la nazionalizzazione deve essere lย’ultima opzione preferibile e, quando possibile, deve tendere a far ritornare la banca alla sua normale attivitร  e non contrastare con le regole sulla concorrenza. Nel frattempo al Governo competono i normali diritti di un azionista e nellย’immediato puรฒ anche intervenire sulla governance della banca con poteri che variano a seconda del tempo stimato di ritorno alla normalitร . Se รจ previsto che la banca sia pubblica nel medio-lungo termine, allora il Tesoro potrร  indicare agli amministratori gli obiettivi in base ai quali operare. A loro competerร , sulla base di quelle indicazioni, predisporre un businessplan completo da sottoporre allย’approvazione del Tesoro. Ad ogni modo la banca dovrร  operare a condizioni di mercato e mantenere gli stessi obblighi che gravano sulla banche commerciali.

POSSIBILI APPLICAZIONI

La legge dice unย’altra cosa di non poco conto: lย’unica opzione che puรฒ essere utilizzata per lย’insolvenza delle societร  a capo di un gruppo bancario รจ la nazionalizzazione temporanea. La scelta parrebbe motivata dalla difficoltร  per un compratore privato o per una banca ponte di acquistare o gestire un intero gruppo insolvente, per cuiย  la proprietร  pubblica sembrerebbe dare piรน adeguate garanzie di continuitร . Viene perรฒ in mente la situazione attuale, per cui il governo inglese ha giร  nazionalizzato la Northern Rock, รจ proprietario degli asset della Bradford&Bingley, ha il 70 per cento di RBS e il 65 per cento di Lloyds, per non contare i prestiti fatti alle banche nellย’ambito dei piani di salvataggio. Ci si domanda: se queste non dovessero essere piรน in grado di pagare i propri debiti e una soluzione di mercato non fosse possibile, verranno nazionalizzate?ย 

Per saperne di piรน

BANKING ACT:
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga_20090001_en.pdf

CODE OF CONDUCT:
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/bankingact2009_codeofpractice.pdf

DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE CHE HANNO PRECEDUTO LA LEGGE:
http://www.hm-treasury.gov.uk/bankingact09_consultation.htm

Foto: da internet

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QUANDO IL GIOCO SI FA DURO

  1. Massimo GIANNINI

    Non riesco a capire se nel Banking Act sarebbe possibile l’ipotesi della "good bank". Tale ipotesi ventilata dal sottoscritto sin dall’ottobre 2008, contempla la creazione di cosรฌ dette good banks. Nel mondo accademico tale proposta รฉ stata ripresa da Buiter e Romer. Io ne ho continuato la mia promozione nel mondo blog anglofono. In un commento in un blog italiano (http://ideashaveconsequences.org/good-banks-bad-banks-%E2%80%93-you-know-i-had-my-share/leo#more-248) rispondevo ad alcune osservazioni. Altrove ho commentato che a mio parere la via per arrivare alle nuove good banks รฉ in effetti quella della "bridge bank" e/o trasferimento a istituzioni pubbliche e/o private della banca o parte di essa. Il caso del trasferimento di parte di essa sarebbe quello delle cosรฌ dette "too big to fail" o anche "too big to bail", cioรฉ in parole povere dove non ci si fa e/o il rischio sistemico รฉ troppo grosso. Bisogna anche dire che inizialmente รฉ lo Stato che si porta "garante" e catalizzatore dell’operazione di creazione di una banca buona e nuova. Tuttavia in questa opzione non si prevede la temuta nazionalizzazione ma non si esclude che la banca insolvente sia poi di fatto liquidata.

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