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SI PUÒ USCIRE DALL’EURO?

Un paese può uscire legalmente dall’euro? L’opinione dominante è che non sia possibile senza una modifica dei Trattati. In realtà, vanno esaminate tre differenti ipotesi. L’estromissione di uno Stato dalla moneta unica o dalla Unione Europea sembra giuridicamente impossibile, mentre l’uscita del blocco dei virtuosi è ammissibile, ma costituzionalmente rivoluzionaria. Il recesso volontario dei paesi in default non è previsto, ma non trova ostacoli giuridici insormontabili. E i partner europei potrebbero suggerirlo come soluzione obbligata ai paesi in default.

L’opinione dominante è che senza una modifica dei Trattati non si possa legalmente uscire dall’euro. In realtà il problema richiede una risposta più articolata e impone di esaminare almeno tre differenti ipotesi: a) l’espulsione dall’euro di uno o più paesi in default; b) il recesso volontario di questi stessi paesi; c) l’abbandono volontario dell’euro da parte dei paesi ‘virtuosi’ per costituire un “super euro”.

ESPULSIONE DEI PAESI IN DEFAULT

Si tratta senz’altro dell’ipotesi più irrealistica. L’espulsione di uno Stato non è contemplata in nessun caso dai Trattati europei, né per quanto riguarda l’appartenenza all’Unione né per quanto attiene l’adesione all’euro. Una simile eventualità appare inoltre del tutto estranea al sistema. L’Unione infatti possiede regole che disciplinano le conseguenze della violazione dei Trattati (intervento della Commissione e della Corte di giustizia). Tutte queste regole sono orientate a far sì che lo Stato rientri dell’alveo della legalità europea e non a estrometterlo dall’Europa. Peraltro, in relazione allo specifico problema dell’eccesso di disavanzo pubblico rispetto al Pil, l’articolo 126 Tfue stabilisce espressamente che la Commissione o gli altri Stati membri non possono adire le vie giudiziarie normalmente esperibili contro le infrazioni dei Trattati, dovendosi invece obbligatoriamente perseguire una soluzione politica elaborata in seno al Consiglio. (1) Quest’ultimo può giungere a “intimare” allo Stato membro di prendere le misure necessarie per correggere la situazione, ma non può obbligarlo a lasciare l’euro. Dunque non appare configurabile nessuna espulsione forzata di uno Stato in default, né attraverso un ricorso alla Corte, né con una deliberazione politica da parte degli altri Stati membri.

RECESSO VOLONTARIO DEI PAESI IN DEFAULT

Il Trattato Unione Europea, all’articolo 50, prevede che ogni Stato membro possa decidere di recedere dall’Unione. Si tratta di una decisione sostanzialmente incondizionata: lo Stato non deve spiegare perché intende uscire o dimostrare di trovarsi nella necessità di uscire dall’Unione. Il recesso dai Trattati europei è un atto di sovranità che ciascuno Stato può prendere conformemente alle sue regole costituzionali. L’articolo 50 prevede che si possa uscire dall’Unione e la lettura che comunemente è stata data della norma è che non sia utilizzabile per uscire solo da un “pezzo” dell’Unione, ossia dall’euro: o si esce completamente dalla casa europea o se ne rimane completamente all’interno. Altre disposizioni dei Trattati sembrano collegare l’appartenenza all’Unione con quella all’euro in maniera definitiva. Ad esempio l’articolo 3 Tue dichiara che l’Unione istituisce un’unione economica e monetaria “la cui moneta è l’euro”, mentre l’articolo 140 Tfue stabilisce che, al momento dell’accesso di uno Stato nell’euro, il tasso al quale l’euro subentra alla moneta nazionale è fissato “irrevocabilmente”.
Tuttavia, a ben vedere l’articolo 50 non è un ostacolo giuridico insormontabile all’uscita dall’euro, mantenendo contemporaneamente l’appartenenza all’Unione. Anzitutto, prevedendo la possibilità di recesso dall’Unione, non vieta esplicitamente il recesso solo dall’euro; in effetti, al riguardo, l’articolo semplicemente tace. In secondo luogo, una norma che ammette la possibilità di recedere dall’intero blocco degli obblighi europei potrebbe essere interpretata nel senso di consentire anche la possibilità di recedere da una parte soltanto di questi obblighi: qui peut le plus peut le moins. Infine, la permanenza nell’Unione sia di Stati che ancora non hanno i requisiti per far parte dell’euro sia di Stati che, pur avendone i requisiti, non hanno la volontà politica di aderirvi, dimostra che l’appartenenza all’Unione non è costituzionalmente legata all’adesione alla moneta unica. (2) Pertanto, il recesso volontario dall’euro di alcuni Stati in default (o a rischio default), sebbene non esplicitamente previsto, non è giuridicamente inimmaginabile.

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RECESSO VOLONTARIO DEI PAESI “VIRTUOSI”

Una terza ipotesi è quella che, di fronte all’impossibilità di estromettere gli Stati a rischio default, gli altri Stati decidano di lasciare l’area euro per dotarsi di una nuova moneta di più sicura stabilità. Anche questa ipotesi non è del tutto inconcepibile dal punto di vista giuridico, ma appare assai meno compatibile con l’odierna struttura costituzionale europea rispetto a quella precedente. L’articolo 3 Tue prevede che la moneta dell’Unione sia l’euro; dunque contempla che vi sia una sola moneta (e non due) e tale sia quella attualmente in circolazione. Inoltre, l’articolo 50 appare redatto per il caso di un recesso individuale o di un numero limitato di paesi e non per l’ipotesi di un’uscita di un intero blocco di Stati membri. Tuttavia, se si ammette che sulla base di tale norma i paesi in default possano abbandonare l’euro, sembra difficile ritenere che tale opzione non sia aperta anche ai paesi virtuosi. Non è nemmeno da escludere che questi ultimi, ritenendo che il loro recesso sia motivato dal mancato rispetto da parte di altri Stati dei vincoli posti dai Trattati europei, invochino – conformemente al diritto internazionale – la violazione di tali Trattati come motivo per sciogliersi dagli impegni relativi alla moneta unica.
Pertanto: se l’estromissione di uno Stato dall’euro (o dalla Unione Europea) sembra giuridicamente impossibile e l’uscita dal’euro del blocco degli Stati virtuosi un’ipotesi ammissibile, ma costituzionalmente rivoluzionaria, il recesso volontario dall’euro dei paesi in default, per quanto non previsto, non trova ostacoli giuridici insormontabili. È meglio saperlo nel caso in cui il ‘recesso volontario’ venga suggerito dai partner europei come una “soluzione obbligata”.

(1) Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) i trattati sui cui si fonda l’Unione sono il Trattato sull’Unione Europea (Tue) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue).
(2) L’articolo 140 Tfue disciplina la procedura di accesso all’euro per quegli Stati che ancora non ne sono parti. Il Regno Unito e la Danimarca possono mantenersi fuori dall’area euro indefinitamente (vedi Protocolli 15 e 16).

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  1. Piero

    E’ vero che non è prevista l’uscita dall’euro nel trattato, ma ciò è proprio l’elemento di forza del trattato, l’euro è una moneta per chi ha la possibilità di permettersela, quindi se un paese vuole uscire esce, non è prevista la sanzione. Il problema però non è questo, è come è nato l’euro. L’euro come strutturato se non vi l’unione politica degli stati e di una anca centrale con gli stessi compiti della Fed non potrà mai avere una continuità, oggi un paese come la Grecia ha messo in discussione la moneta unica, ricordiamoci che l’euro non è piaciuto ai mercati, non è risciuto a rimpiazzare le singole valute statali (nelle riserve mondiali l’euro è inferiore alla somma delle singole valute statali), il mercato finanziario ha giudicato l’euro fin dalla nascita, la forzaall’euro sul dollaro non deriva dalla forza dell’Europa ma dalla politica monetaria americana. Ci chiediamo del perché è nato l’euro? E’ stato voluto fortemente dalla Germania per mettere la camicia di forza agli altri paesi della zona euro e quindi finanziare l’unificazione con l’export sui restanti paesi euro.

  2. Giuseppe

    Ma se un paese dovesse uscire dall’euro, i mutui dei privati contratti nel paese verrebbero ripagati nella nuova moneta? Le banche si sono indebitate in euro e ripagherebbero euro?

  3. Piero

    Per l’uscita e’ la stessa cosa dell’entrata, secondo me si esce allo stesso cambio dell’entrata 1936,27, cosi’ risolviamo tutti i nostri problemi, possiamo inserire la lira pesante 1 lira= 1000 lire, come hanno fatto molti paesi tra cui la Romania. Non vedo una diversa soluzione se la Bce non cambia atteggiamento oppure la Germania non accetta l’eurobond, ma non quella farsa di Prodi.

  4. Augusto A.

    … e durano finché convengono ai firmatari. Tutti gli accordi irrevocabili lo sono solo fino a quando non vengono denunciati da una delle parti. Di fronte al rischio di subire le misure recessive e suicide che vengono proposte/imposte dalla troika, molto meglio sarebbe rovesciare il tavolo ed adottare le misure monetarie espansive che risolverebbero il problema alla radice. Un esempio ed una provocazione: si potrebbe nazionalizzalizzare BankItalia ed emettere direttamente EURO in Italia. Un falsario può essere messo in prigione, ma uno stato intero? Ricordiamoci che i mercati sono amorali …

  5. Roberto Beltrame

    … lettura che comunemente è stata data della norma è che non sia utilizzabile per uscire solo da un “pezzo” dell’Unione, ossia dall’euro: o si esce completamente dalla casa europea o se ne rimane completamente all’interno… ma se non sbaglio la Gran Bretagna è dentro, pur non avendo aderito all’euro. chi eventualmente volesse, non potrebbe porsi nella stessa sua condizione?

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