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UN ASSEGNO DALLA PARTE DEI FIGLI

In controtendenza con quanto accade nel resto d’Europa e in Nord America, in Italia le separazioni continuano ad aumentare. Il fenomeno dipende anche dalle difficoltà dei giudici nel determinare gli assegni di mantenimento, formalmente a tutela del benessere dei figli. Un passo in avanti può essere l’utilizzo delle scale di equivalenza, una misura semplice e in grado di garantire una soluzione ragionevole al problema. Si tratterebbe di un adeguamento normativo praticamente a costo zero, in grado però di favorire una maggiore equità tra generazioni e generi.

L’attuale crisi economica impone un fardello molto pesante alle generazioni future. È quindi particolarmente importante che i nostri giovani, soprattutto quelli che subiscono le conseguenze  della crescente fragilità delle famiglie, non paghino anche il prezzo dovuto a storture istituzionali. Il benessere dei nostri figli non sembra essere sufficientemente tutelato nel caso di separazioni, soprattutto a causa della mancanza di buone prassi nella determinazione del costo di mantenimento di un figlio e della nuova distribuzione di costi e risorse tra i nuclei separati. Troppo spesso, un figlio si trova nella condizione di essere “povero” con un genitore e “ricco” con l’altro. L’ingiustizia distributiva comporta anche una situazione di povertà o ricchezza relazionale per cui un figlio, per problemi di accesso a uno dei genitori, diventa anche “povero” di un genitore e “ricco” dell’altro.

SEPARAZIONI, MATRIMONI E FIGLI

Nell’arco di un trentennio la propensione alla rottura dell’unione coniugale in Italia è drasticamente aumentata. Nel 1980 si sono avute 30mila separazioni; nel 2009, ultimo dato disponibile, le separazioni sono quasi 86mila. (1) Negli altri paesi dell’Europa e nel Nord America, invece, la crescita delle separazioni si è quasi ovunque arrestata nello scorso decennio, nel Regno Unito addirittura nel 1996. (2)
Nello stesso periodo, la propensione a sposarsi e a fare figli, soprattutto all’interno del matrimonio, è significativamente diminuita. (3) Nel 1980 si sono celebrati circa 323mila matrimoni, nel 2010 il numero è sceso a 217.700, un calo del 32,6 per cento. (4) L’accelerazione dell’ultimo biennio è impressionante: degli oltre 100mila matrimoni in meno che si registrano dal 1980 al 2010, quasi 30mila si sono persi nel 2008-2010.

SEPARAZIONI, TRASFERIMENTI E SECOND-ROUND EFFECTS

La crescita delle separazioni è da ricondurre a una pluralità di fattori, anche di natura culturale. Vi è però poca consapevolezza del ruolo dei rapporti economici post-separazione che sono stabiliti dai magistrati. Uno studio condotto su coppie canadesi dimostra che quando le decisioni dei magistrati determinano un trasferimento effettivo di ricchezza a favore di una delle parti, la propensione alla separazione aumenta in misura significativa e proporzionale all’entità del trasferimento. (5) Insomma, le decisioni dei giudici potrebbero determinare una rendita a favore di una delle parti e, di fatto, generare un incentivo perverso. Uno dei coniugi sarebbe propenso a separarsi in modo unilaterale, non solo perché è naufragato un progetto di vita in comune, ma anche perché si è meno portati a pensare che valga la pena resistere alle tempeste coniugali, se la nuova situazione si prospetta come economicamente conveniente, forse sottovalutando gli ventuali danni presenti e futuri sulla formazione cognitiva e non cognitiva dei figli.
Di fronte a questa prospettiva, è difficile che l’altro coniuge resti inerte: proverà a limitare i danni. Per questa parte diminuiranno sia gli incentivi a contrarre matrimonio sia – se i trasferimenti di ricchezza sono più ampi in presenza di figli – a mettere al mondo discendenti. Gli effetti potrebbero non esaurirsi qui. Come avviene in tante circostanze in cui la regolamentazione crea delle rendite importanti, è possibile che emerga un’intera industria finalizzata a facilitare la cattura della rendita. (6)

UN CALCOLO COMPLESSO

La legge 54 del 2006 prevede che: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tradurre in un’unica entità monetaria (un assegno) il disposto della legge è un’operazione complessa, spesso condotta in condizioni di informazioni molto asimmetriche tra le parti che rendono difficili i confronti tra i nuovi nuclei separati. Anche per questo, in assenza di riferimenti oggettivi per le decisioni dei magistrati, è molto probabile che l’assegno includa quella componente di rendita a cui possono essere imputabili gli effetti negativi prima descritti, frutto di un processo di negoziazione spesso squilibrato a favore della parte a cui l’ordinamento garantisce una posizione di forza. (7)

UNA PROPOSTA

La nostra proposta, già adottata in molte società avanzate, mira a ridurre gli ampi margini di discrezionalità in sede di giudizio attraverso un meccanismo di calcolo dell’assegno di mantenimento basato su criteri oggettivi: le scale di equivalenza. (8) Rappresentano una misura che permette di confrontare le situazioni economiche di coloro che si separano, tenendo conto della diversa composizione dei nuclei familiari che emergono dalla dissoluzione di quello originario e del venir meno delle economie da coabitazione. (9)
È un punto di importanza cruciale: il genitore che lascia la casa coniugale incorre in costi pari a circa il 75 per cento di quelli relativi alla situazione pre-separazione, quando condivideva i beni pubblici familiari quali, ad esempio, l’affitto o il mutuo, i costi energetici e quelli relativi ad altre utenze fisse che nella nuova situazione deve sopportare da solo. (10) Ne segue che il reddito disponibile per il trasferimento verso l’altro genitore è, di fatto, molto più basso di quanto stimato se non si tiene conto di questi ulteriori costi. La mancata considerazione delle economie da coabitazione è spesso causa di nuove povertà di genitori e figli nella nuova situazione. (11)
La nostra proposta si avvale di un computo semplice, la cui applicazione non richiede conoscenze specialistiche, ed è coerente con la disciplina attualmente in vigore in Italia. Affinché possa essere applicato nelle aule dei tribunali non vi è quindi necessità di un intervento legislativo, ma basta, ai sensi della legge n. 400 del 1988, un atto normativo nell’ambito della potestà regolamentare del governo che potrebbe essere accompagnato da un documento ministeriale di linee guida.
Un altro aspetto rilevante nell’interesse della tutela del benessere, almeno materiale, del figlio nella nuova situazione riguarda la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata da coloro che si separano. È interessante notare che l’utilizzo di misurazioni oggettive dei costi e dei livelli di benessere dei figli può comportare ulteriori vantaggi nella misura in cui la riduzione della componente di rendita diminuisce l’incentivo a fornire dichiarazioni false circa le reali capacità economiche. (12)

(1) L’aumento è più intenso per le coorti più giovani. Ad esempio dopo dieci anni di matrimonio le separazioni sono state 36,2 per mille unioni iniziate nel 1972 e 122,5 per mille unioni iniziate nel 2000. Istat, Report 2009 – Separazioni e divorzi in Italia, 2011.
(2) Negli Stati Uniti (si veda: US Census Bureau, “Number, Timing, and Duration of Marriages and Divorces: 2009”, May 2011) nonostante la partecipazione delle donne al mondo del lavoro sia in costante aumento e il divorzio sia una procedura legale relativamente facile e poco costosa, la proporzione di divorzi è diminuita di circa 5 punti percentuali negli ultimi quindici anni ed è al livello più basso a partire dagli anni Settanta.
(3) Istat, Report 2009 e 2010, Natalità e fecondità della popolazione residente, 2011.
(4) Istat, Report 2010 – Il matrimonio in Italia, 2012.
(5) Allen, D.W., “The Effect on Divorce of Legislated Net-Wealth Transfers”, Journal of Law, Economics and Organizations, 33, 580-597, 2007.
(6) In Italia vi sono significative attività professionali per consulenze legali e psicologiche legate alle cause di separazione e affidamento. Gli aspetti criticabili sono molteplici. Si veda ad esempio G. de Blasio e M. Dini (2009), “L’affido condiviso in Italia”, nelMerito.com, oppure G. de Blasio (2012), “Le violazioni deontologiche degli avvocati: c’è bisogno di un’indagine!”, lavoce.info.
(7) Un aspetto riconducibile alla difficoltà del calcolo è l’estrema variabilità delle determinazioni dei magistrati. Vedi Governatori et al. Come calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio, Giuffrè Editore, Milano, 2009.
(8) Balli F. (2011), “L’applicazione delle scale di equivalenza al calcolo dell’assegno di mantenimento: teoria, simulazioni, coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale”, Torino, 7° Conferenza Annuale Side-Isle, 16 dicembre 2011, Perali, F. (2006), “Stima del costo di mantenimento di un bambino”, in Le Dimensioni della Povertà, ed. G. Rovati, Carocci Editore.
(9) Alcuni stati Usa adottano una regola particolarmente semplice. Il Proportional Child Support stabilisce, ad esempio, che l’assegno per un figlio sia pari al 17 per cento del reddito del genitore non convivente, al 24 per cento per due figli. Tuttavia, le scale di equivalenza permettono una determinazione del trasferimento che tenga conto anche del venir meno delle economie da coabitazione e dei tempi di frequentazione. Un altro aspetto rilevante, anche da un punto di vista etico, è che le scale di equivalenza relative si riferiscono ai costi di mantenimento dei figli che non sono soggette a forti variazioni rispetto al reddito. L’indipendenza dal reddito consente di calcolare i trasferimenti monetari per il supporto dei figli in modo da poter confrontare il livello di benessere di un figlio che appartiene a una famiglia poco abbiente con il livello di benessere di un figlio appartenente a una famiglia ricca, senza quindi creare discriminazioni.
(10) Menon, M. e F. Perali (2010), “Econometric identification of the cost of maintaining a child” (Chapter 10), in Bishop J.A. (ed.), “Studies in Applied Welfare Analysis: Papers from the Third ECINEQ Meeting (Research on Economic Inequality”, Vol. 18), Emerald Ltd, 219-255.
(11) Si veda il volume di Carlotta Zavattiero, Poveri padri, Ponte alle Grazie, 2012.
(12) In ogni caso è facile immaginare meccanismi di incentivazione/punizione per coloro che presentano in sede di separazione dichiarazioni false. Ad esempio, accertamenti di natura fiscale il cui esito risulti vincolante non solo per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento, ma anche per regolare la propria contribuzione alle spese dello Stato. Oppure, meccanismi che prevedano sanzioni per i professionisti che avallano dichiarazioni reddituali/patrimoniali palesemente false.

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LE CONSEGUENZE POLITICHE DELLA CRISI ECONOMICA

  1. Diego Alloni

    Grazie per la straordinaria chiarezza. Per essere concreti: dove si trovano queste scale di equivalenza? Gli studi di Perali e del progetto CHILD indicavano, alcuni anni fa, in circa 300 euro mensili il costo di un figlio da 0 a 18 anni, che dovrebbero essere suddivisi tra i due genitori in base ai rispettivi redditi. E’ evidente che l’assegno dell'”obbligato” sarebbe decisamente inferiore rispetto al 17% (1 figlio) e 24% (2 figli) di qualche stato americano; ed è sicuramente inferiore ai criteri presenti nella riforma del diritto di famiglia di Stalin del 1935, riproposti tali e quali in rete ed attuati al Nord: 25% (1 figlio), 40% (2 figli) e 50% (3 figli). Quindi le metodologie proposte necessiterebbero di armonizzazione. L’analisi è più in linea con altre pubblicazioni (Cattolica di Milano), in cui i costi di un figlio vengono portati fino a 800 (!) euro mensili, anche se si riconosce che la spesa alimentare per un bambino può scendere fino a 60 euro/mese. Una soluzione potrebbe essere il garantire a tutte le PERSONE del nucleo familiare un reddito almeno pari alla soglia assoluta di povertà indicata dall’ISTAT. Ma ciò contrasta con gli interessi della “fabbrica del divorzio”.

  2. Marco Spampinato

    Ho seri dubbi sul fatto che l’aumento di separazioni dipenda da cause post-divorzio come l’eccessiva negoziabilità degli assegni di mantenimento. Ma la legislazione italiana è sicuramente molto favorevole alla litigiosità, e concordo che vada semplificata, riducendo discrezionalità e motivazioni per attivare litigiosità economiche (e non solo). Ci sono anche aspetti ulteriori che consigliano di semplificare la legislazione. Il fatto che il divorzio impoverisca e che la legge possa essere maleutilizzata non mi sembra tuttavia offrire una buona spiegazione causale dell’aumento di separazioni e/o divorzi (che dò per scontato sia vero rispetto ad altri paesi: non ho letto i dati). Forse la causa è un’altra: nelle realtà più tradizionali i matrimoni possono diventare modalità quasi uniche, obbligate, per l’uscita dalle famiglie di provenienza, e per l’indipendenza individuale. Questo fattore incrementa, non riduce, il peso dei fattori economico – patrimoniali. Giacché la causazione originaria è inversa, l’assenza di sviluppo economico (e di prospettive di vita autonoma) a sua volta rafforza la dipendenza economica e cutturale dei figli dalle famiglie di origine.

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