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Dei delitti di corruzione e delle improbabili pene

La legge anticorruzione approvata al Senato introduce alcune novità significative. Ma rimane ancora molto da fare per aggredire un fenomeno pervasivo nella sua estensione e creativo nel predisporre sempre nuove forme attraverso cui contaminare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese.
Una nuova legge a tre anni dalla Severino
“Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle”. Così Cesare Beccaria nel 1764, uno spunto particolarmente attuale se guardiamo al disegno di legge anticorruzione approvato pochi giorni fa dal Senato. Una riforma che si cerca di condurre in porto – in attesa della deliberazione della Camera – a neppure tre anni dalla legge Severino del 2012, che pure aspirava a fornire una duratura cornice di regolazione alle politiche di prevenzione e contrasto della corruzione, a conferma dei limiti e degli esiti deludenti da essa conseguiti. E non è scontato che la nuova legge vi ponga rimedio. È un passo nella giusta direzione, che potrebbe tuttavia rivelarsi insufficiente a scalfire i robusti equilibri della corruzione sistemica. Quella, per intenderci, che nelle parole dei uno dei protagonisti dello scandalo che ha investito il comune di Ischia, si fonda su “protocolli” consolidati, sull’uso di consulenze, subappalti o forniture in favore di soggetti legati ai pubblici ufficiali che gestiscono i medesimi appalti.
Aspettativa di impunità
Di fronte a una corruzione che ha messo radici tanto profonde nella politica, nell’amministrazione, nel mondo delle imprese, quale risposta viene approntata dal disegno di legge anticorruzione? Due ne sono i pilastri, più qualche norma di dettaglio. Il piatto forte sono l’inasprimento delle pene (detentive e pecuniarie) per molti reati di corruzione (ma anche per associazione mafiosa) e la reintroduzione del falso in bilancio.
Per valutare questa norma è utile partire ancora una volta da Beccaria, ricordandoci che non basta la severità della pena, se non è accompagnata da una elevata probabilità di svelare i comportamenti illeciti. In effetti, nel segnalare l’anomalia italiana tanto le rilevazioni statistiche che i rapporti degli organismi internazionali puntano concordemente il dito soprattutto contro l’elevata aspettativa di impunità per i protagonisti dei reati di corruzione, causata in particolare dalle modalità di calcolo dei tempi di prescrizione e dall’indebolimento dei reati sentinella (come abuso d’ufficio, falso in bilancio, reati tributari e altri, indagando sui quali i magistrati arrivano talvolta a scoprire una sottostante corruzione), oltre che sulla complessa codificazione dei corrispondenti reati. Di questi punti, il falso il bilancio e – seppure solo indirettamente – un modesto incremento dei tempi di prescrizione vengono toccati dal disegno di legge anticorruzione. Non si opera però alcun riordino-semplificazione della complicata normativa sui reati di corruzione, situazione deterioratasi con la Severino a seguito dello “spacchettamento” della vecchia concussione e dell’introduzione delle contorte fattispecie di traffico di influenze illecite e corruzione privata. I termini della prescrizione si allungano con l’incremento delle pene, ma non si interviene sui meccanismi di calcolo: in attesa di una riforma organica del sistema (ad esempio interrompendone il decorso dopo il rinvio a giudizio o con la condanna di primo grado) non vengono meno gli incentivi a strategie dilatorie e ostruzionistiche della difesa, che accanto alla complessità di molte vicende oggetto di indagine sono la causa principale dell’allungarsi dei tempi dei processi nei crimini dei colletti bianchi.
Quello che manca
Vi sono poi alcune occasioni mancate che avrebbero potuto rendere più incisiva l’opera di indagine. Non si introducono infatti meccanismi che – analogamente a quanto già accade per la lotta alla criminalità organizzata – potrebbero migliorare la capacità di scoprire o perseguire i reati di corruzione, mediante un ricorso più esteso alle intercettazioni, o tramite la figura dell’agente sotto copertura.
Lo stesso ripristino del falso in bilancio, auspicato da tutti gli osservatori internazionali, appare indebolito proprio dalla chirurgica previsione di una pena massima di cinque anni per la stragrande maggioranza di imprese non quotate in borsa, tetto che impedirà il ricorso alle intercettazioni.
La distinzione tra società quotate e non, taglia fuori molti imprese, anche di dimensioni non trascurabili, protagoniste di fatti corruttivi, e lascia probabilmente aperta la strada per la creazione di società non quotate “veicolo” delle operazioni di corruzione. Col risultato di rendere presumibilmente occasionale e incidentale la scoperta di tali reati, da cui poi – seguendo il flusso dei fondi neri creati con le falsificazioni contabili – si potrebbe arrivare talora a “tracciare” il flusso di tangenti.
In conclusione, se la norma approvata al Senato introduce alcune novità significative e va in una direzione auspicabile, rimangono ancora molti passi da fare per aggredire un fenomeno che è al contempo pervasivo nella sua estensione e creativo nel predisporre sempre nuove forme attraverso cui contaminare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese. Ogni mese perso senza avanzare in questa direzione non rallenta solamente l’opera di indagine e repressione, ma mina la fiducia dei cittadini, allontanandoli sempre più dalle istituzioni.

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  1. Salvatore

    Caro Michele, cosa volevi da un Governo fatto da un Cinico Spregiudicato complice di un Noto Pregiudicato?
    Il fatto che mantengano la prescrizione dopo il primo grado di giudizio la dice lunga!

  2. Carlo

    Grazie di cuore agli Autori per averci spiegato cosi’ bene quanto questa proposta di legge, sbandierata ad ogni passo dal premier e dai suoi ministri, sia un’altra trappola per allodole in funzione elettorale. Le società non quotate diventeranno il nuovo veicolo di corruzione insieme alle famigerate Fondazioni nate per nascondere i fondi neri. Diffonderò l’articolo il più possibile!

  3. Dario Predonzan

    Oltre al Cinico Spregiudicato ed al Noto Pregiudicato, bisogna considerare che un Parlamento – è questo che fa le leggi, almeno per ora, non il Governo… – in cui siedono per lo più non i rappresentanti del popolo, ma i rappresentanti dei beneficiari della corruzione (e dei corruttori) ben difficilmente può produrre norme efficaci in materia. No?

  4. Giacomo

    Mi pare che un aspetto preoccupante delle nuove norme sul falso in bilancio sia costituito dal fatto che la “falsificazione” prevista dal legislatore sia solo quella che riguarda “fatti materiali”. Vuol dire che non si può parlare di bilancio falso se si è di fronte a valutazioni del tutto irragionevoli ?
    Se scriverò in bilancio che ammortizzerò il mio computer in 50 anni ( perché voglio ridurre il più possibile la voce ammortamenti, in modo da far risultare una perdita di esercizio bassa) non redigerò quindi un bilancio falso, secondo le nuove norme ?

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