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Il giusto “peso” al voto di laurea

Nel disegno di legge sulla pubblica amministrazione è stato prima introdotto e poi ritirato un emendamento che riguardava l’opportunità di “pesare” il voto di laurea nei concorsi statali. Quel testo era confuso, ma il tema andrebbe ripreso, facendo leva sul concetto di valutazione relativa.

L’emendamento della discordia
Nel disegno di legge sulla pubblica amministrazione è stato prima introdotto (nell’iter in Commissione) e poi soppresso (in Aula) un emendamento relativo all’opportunità di “pesare” il voto di laurea nei concorsi per l’assunzione nelle amministrazioni statali.
Anzitutto, un chiarimento. Come emerge da una esauriente indagine svolta nel 2012 dal Senato, il “valore legale” del titolo di laurea rappresenta solo una condizione necessaria per l’accesso ai concorsi pubblici; spetta poi ai relativi bandi disciplinare il peso relativo, ai fini del giudizio, di “titoli” e di risultati di prove. Tra i titoli vi può essere, eventualmente, il voto con il quale è stata acquisita la laurea. Non esiste però alcun “valore legale del voto di laurea”, per effetto del quale il voto stesso debba essere preso in considerazione. Men che meno vi sono motivi per affermare che, qualora considerato, debba essere valutato in valore assoluto.
L’emendamento soppresso prevedeva, congiuntamente, un insieme di scelte tra loro notevolmente disomogenee, il che creava molta confusione. Anzitutto, indicava il “superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l’accesso ai concorsi”: ora, non è possibile superare una norma che non esiste. Poiché è talora accaduto che, nei propri bandi, qualche amministrazione abbia previsto un voto minimo, se si voleva escludere questa facoltà sarebbe stato opportuno sancire in termini più chiari l’illegittimità di tale pretesa.
Il tema dei requisiti per l’accesso veniva poi mescolato con quello degli eventuali punteggi per titoli e sul voto si sanciva una “possibilità di valutarlo” in rapporto sia a “fattori inerenti all’istituzione che lo ha assegnato” sia al “voto medio di classi omogenee di studenti”.
Ebbene, il secondo di questi elementi fa riferimento non all’istituzione, bensì a come il laureato si collochi rispetto ai suoi colleghi. Si tratta di un criterio largamente adottato in vari contesti internazionali, nei quali (proprio per l’impossibilità di confrontare “voti” dati in realtà diverse) l’interessato viene considerato in relazione al “decile” (in altri casi, al “quartile”) in cui si colloca: è nel 10 per cento (o, rispettivamente, nel 25 per cento) con il risultato migliore, oppure nel secondo gruppo o nel terzo? Si guarda cioè non alla valutazione “assoluta”, bensì a quella “relativa”; il che appare molto opportuno, poiché una qualunque commissione esaminatrice può avere ottimi criteri di comparazione, mentre raramente esiste la possibilità di un confronto pienamente soddisfacente tra gli standard utilizzati da commissioni differenti. Attraverso i decili o i quartili risulta quindi ben valutato chi, nel contesto in cui si è trovato a operare, ha raggiunto una posizione buona.
L’altro riferimento presente nel testo, quello relativo all’istituzione che ha conferito il titolo, avrebbe invece un effetto ben diverso, in quanto farebbe pagare al laureato un elemento che dipende non dalla qualità o dall’impegno suo, bensì dal giudizio che l’ateneo può aver riportato in qualche sede di valutazione.
La comparazione fra laureati
Proprio quest’ultimo aspetto ha provocato, dopo l’approvazione in Commissione, una marea di critiche che ha indotto alla cancellazione dell’emendamento: con l’acqua sporca è stato così gettato il bambino, poiché due elementi avrebbero meritato l’approvazione. Il primo era il riferimento alla comparazione: avrebbe dovuto essere meglio precisato, ma andava nella direzione giusta. L’altro elemento era proprio la coerenza con l’idea di “valore legale”: l’introduzione di una soglia come requisito di accesso, peggio se riferita al voto “in assoluto”, ne costituisce una negazione, ed è perciò giusto escluderla. Si noti che è stata recentemente iniziata la procedura di “accreditamento” dei corsi di studio: sarebbe del tutto contraddittorio che lo Stato non riconoscesse, per le proprie assunzioni, titoli che accredita.
Si deve perciò auspicare che, pur se questa volta l’occasione è stata persa (anche perché malamente impostata), le questioni sollevate vengano presto riproposte. In particolare, si può stabilire subito che ogni ateneo, per ogni votazione di laurea da esso certificata, debba indicare sistematicamente in quale decile si colloca rispetto alle votazioni dell’ultimo anno per lo stesso corso di laurea: anche se non vi è ancora una norma di legge che codifichi l’utilizzazione di questa informazione, è comunque significativa e – se lo desidera – l’interessato potrà inserirla nel proprio curricolo.

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Il Punto

  1. bob

    ….ma fare come si fa nel privato, no? Molto meglio burocrazia su burocrazia?

  2. svelto vito

    E’ vero che si è persa una buona occasione. Peraltro non è tutto il conoscere la collocazione tra i laureati omologhi nella propria Università. Ciò che interessa è anche il confronto tra le diverse Università essendo (come ovvio) diverso essere nel primo decile di una Università o di un’altra Università.
    Nel privato senza, di norma, riservare punti in modo burocratico, il confronto è anche fatto dal responsabile dell’assunzione; ciò non vuol dire che in una Università ritenuta non al top non si possa pescare una persona eccezionale. E’ l’abilità dell ‘Ufficio personale e dell’esaminatore, nel colloquio, ad individuare la persona adeguata e necessaria!!

  3. Sergio Bruno

    Questa volta dissento da Giunio. Ai concorsi servono buoni e onesti commissari, capaci di selezionare. La laurea come prerequisito serve solo ad arginare il numero degli aspiranti (anzi, ammettere richieste di eccezione non sarebbe male, come ha insegnato l’esperienza dei professori universitari non laureati, o come quando si poteva essere ammessi a sostenere il concorso di libera docenza prima dei fatidici cinque anni). La graduazione del merito delle lauree ha senso in contesti organizzati ex ante sulla stratificazione, con la possibilità e l’abitudine e le risorse per frequentare qualsiasi università, come negli USA. L’accreditamento in Italia è la “toppa” con cui si copre l’abbandono delle università, il cui inizio è stata la cessione della gestione dei curricula a burocrazie e computer; una cessione illegale, in quanto la Gelmini ha modificato norme con regolamenti e ha trasformato un sistema informativo previsto dalla legge in sistema gestionale. Ciò ha condotto a “meccanizzare” la condotta degli atenei, tagliando opzioni serie solo per l’incapacità di bocciare a priori quelle non serie. L’impoverimento delle risorse e la conseguente barocca precarizzazione delle relazioni personali per insegnamento e ricerca sono stati episodi di infierimento pseudo-terapeutico. Gli orrori e l’incultura dell’ANVUR hanno fatto il resto.

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