La disciplina del bilancio dello stato è nella legge costituzionale del 2012 e nelle norme successive. Con l’introduzione del concetto di “equilibrio di bilancio”. Provvedimenti recenti prevedono la fusione tra legge di stabilità e legge di bilancio.

Il “pareggio di bilancio” che non c’è

La più recente ondata di riforme che riguardano il bilancio origina nel nostro paese dall’approvazione della legge costituzionale n. 1/2012, che ha modificato, tra gli altri, l’articolo 81 della Costituzione. Viene introdotto quello che è diventato ormai noto come “principio del pareggio di bilancio”, anche se la parola “pareggio” non compare mai nel testo della legge costituzionale, sostituita dal termine “equilibrio” tra le spese e le entrate. L’equilibrio è stato successivamente specificato, con la legge di attuazione n. 243/2012, come previsto dall’ordinamento europeo. A seguito dell’articolo 5 comma 1 lettera f) della legge costituzionale 1/2012, la stessa legge 243/2012 introduce nell’assetto istituzionale italiano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Ufficio parlamentare di bilancio, coi compiti di (articolo 18) effettuare analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni di finanza pubblica; all’impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo; agli andamenti di finanza pubblica. Inoltre, qualora l’Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del governo, quest’ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell’Ufficio. Nell’ottobre 2016, dunque, per la prima volta è stato applicato il principio dell’“adeguamento o spiegazione” (comply or explain), ma il governo ha ritenuto di confermare le previsioni programmatiche contenute nella Nota di aggiornamento. Le stime programmatiche contenute nel Documento programmatico di bilancio sono state successivamente validate dall’Upb, in quanto il governo ha indicato un obiettivo di indebitamento nominale in aumento, dal 2 per cento della Nota al 2,3 per cento del Documento, che rende la previsione del Pil più plausibile.

Le novità dell’estate 2016

Nel corso dell’estate 2016 hanno visto la luce altri provvedimenti previsti in attuazione della legge 243: i decreti legislativi 90 e 93, la legge 163 con modifiche alla legge di bilancio (196/2009; qui per maggiori dettagli) e la legge 164, che ha modificato la legge 243 in relazione all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Queste norme, che intervengono anche su aspetti comuni e che quindi vanno analizzate come fossero un provvedimento unico, tra le novità più interessanti, prevedono innanzitutto la sintesi in un unico documento, suddiviso in due parti, della legge di stabilità e della legge di Bilancio, in attuazione della riforma dell’articolo 81 della Costituzione. A prima vista, un provvedimento dall’aspetto più formale che sostanziale. La prima parte farà le funzioni della legge di stabilità, contenendo, tra l’altro, la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare; norme in materia di entrata e di spesa; norme di contrasto dell’evasione fiscale, norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con la scelta di eliminazione del patto di stabilità interno (legge di stabilità 2016). La seconda parte, invece, presenterà il prospetto delle entrate e delle spese, su base triennale e a legislazione vigente (in coerenza con la vecchia legge di bilancio). Inoltre, la legge prevede un differimento di alcune scadenze, seppur di pochi giorni, così che i documenti contabili e programmatici possano tenere conto delle previsioni macroeconomiche più recenti. Ancora: la disciplina del già previsto bilancio di genere. Da ricordare anche l’eliminazione delle clausole di salvaguardia, quali strumenti correttivi degli oneri eccedenti le previsione di spesa. Infine, sono previsti una nuova classificazione delle spese di bilancio, l’introduzione di un processo di revisione della spesa strutturato nel ciclo di bilancio e l’ottimizzazione della programmazione dei flussi di cassa, con l’obiettivo di rinforzare il ruolo del bilancio di cassa e di migliorare la gestione della dinamica del debito e della formazione di residui.

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