La Consulta ha bloccato le parti della legge Madia che prevedono solo un parere non vincolante delle regioni su materie a potestà concorrente. Tutto parte dalla delega scritta male e dal non aver cercato correttivi prima della sentenza. Il problema è antico e la nuova Costituzione non l’affronta.
La sentenza della Corte
La sentenza della Corte costituzionale 251/2016, che ha bloccato parti fondamentali della riforma Madia, torna a mettere in evidenza alcuni difetti molto gravi del processo normativo.
Si tratta di vizi che la riforma della Costituzione non affronta, perché non derivano dal bicameralismo perfetto, bensì dalla complessiva qualità della produzione delle norme, piuttosto bassa non solo per responsabilità di governi e parlamenti, ma anche – e soprattutto – a causa di un non soddisfacente apporto degli staff tecnici.
In questo caso, la Consulta non ha “bocciato” la legge Madia perché abbia violato principi fondanti enunciati dalla Costituzione o da essa desunti. Ha invece accertato che la legge Madia (una delega legislativa al Governo per riformare molti punti della pubblica amministrazione: dalla dirigenza, alle società partecipate, dai “furbetti del cartellino” al Foia (Freedom of Information Act) è incostituzionale nelle parti nelle quali, sul solo piano procedurale, ha previsto il semplice parere non vincolante e non l’intesa con le regioni, nelle materie nelle quali si evidenziasse un intreccio molto forte tra potestà legislativa dello Stato e potestà concorrente o residuale degli enti territoriali.
Le “ingenuità” del governo
L’incidente procedurale era imprevedibile? La titolare del ministero delle Riforme, Marianna Madia, nell’intervista pubblicata dal Corriere della sera il 27 novembre ha negato che qualcuno abbia commesso errori sia politicamente, sia tecnicamente, sottolineando che la Consulta avrebbe modificato orientamento interpretativo. In sostanza, quindi, afferma che il governo sarebbe stato colto “di sorpresa” da una sentenza del tutto inaspettata. Ma simile conclusione può considerarsi persuasiva?
Certo, il caso di cambiamento repentino nell’indirizzo giurisprudenziale di per sé può essere elemento in qualche misura dirompente, perché modifica assetti che possono considerarsi acquisiti. Tuttavia, nel momento in cui si instaura una causa che riguarda sì un aspetto procedurale, ma che è fondamentale per una riforma di ampia portata, forse occorreva tenere conto dell’alea rappresentata da qualsiasi vertenza. In fondo, la Consulta si è pronunciata su un ricorso proposto dalla regione Veneto, che evidenziava esattamente il vizio di legittimità costituzionale (l’assenza dell’intesa obbligatoria) accertato dalla sentenza. Dunque, qualcuno, segnatamente la regione Veneto, si era accorto del possibile vizio di legittimità della legge Madia. La “sorpresa”, allora, per il cambiamento di indirizzo può essere giustificata, ma l’assenza di qualsiasi piano come “contromisura” appare a sua volta sorprendente.
È evidente che a Palazzo Vidoni e a Palazzo Chigi i tecnici, nel formulare il testo della legge Madia, non abbiano sufficientemente considerato l’obbligo di leale collaborazione tra stato e regioni, scrivendo in modo non corretto la legge delega e negando l’intesa tra stato e regioni. Poi, però, nessuno ha ritenuto di correggere il tiro mentre i decreti legislativi attuativi della riforma erano in corsa e il ricorso della regione Veneto già all’attenzione della Consulta. Né si è pensato a un “piano B”. Al contrario, per approvare in particolare i decreti attuativi della riforma della dirigenza pubblica e dei servizi pubblici locali il governo ha attesto a lungo, troppo, giungendo all’ultimo minuto all’approvazione finale, senza più tempo per rimediare a eventuali vizi.
Occorre evidenziare che nell’iter seguito, ai difetti tecnici si affiancano anche carenze di natura politica. Il ministro Madia sempre nell’intervista al Corriere afferma che nessuno sapeva nulla della sentenza, depositata il 25 novembre, ma adottata il 9, molti giorni prima. È evidentemente mancato un “filo diretto” con la Consulta, un dialogo aperto, non certo finalizzato ad avere contezza anticipata delle decisioni che il governo, in quanto parte controinteressata non avrebbe avuto titolo a conoscere prima della regione Veneto, ma, quanto meno, per apprendere che la decisione era stata adottata e che la sentenza sarebbe stata depositata praticamente in concomitanza (l’indomani) con l’approvazione dei decreti attuativi in Consiglio dei ministri, così da rendere impossibile sottoporli alla firma del Presidente della Repubblica.
Il malessere denunciato indirettamente dalla sentenza 251/2016 rivela, insomma, che i problemi dell’attività normativa non sono solo connessi al bicameralismo, ma hanno radici molto più profonde.
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Francesco Rocchi
Forse non concosco abbastanza il dettaglio della riforma, ma se nella nuova Costituzione i rapporti tra Stato e Regioni sono tali da far prevalere l’autorità dello Stato e riportare al “centro” una lunga serie di aree di intervento in cui oggi Stato e Regioni sono concorrenti, come si può dire che la riforma non interviene su problemi come questi? Nella nuova Costituzione il parere vincolante delle Regioni non ci sarà, quindi questa legge non sarebbe anti-costituzionale.
alessandro
Finalmente ho potuto leggere un articolo serio sulla vicenda, che non ha preso per “buonissimo” lo sdegno del governo.
Altro che burocrazia oppressiva, la produzione legislativa sta diventando sempre più scadente.
Paolo Montanari
Non concordo con l’affermazione di Luigi Olivieri circa il fatto che la riforma costituzionale non risolva il problema dei vizi rilevati dalla recente sentenza della Consulta sulla riforma Madia. Al contrario è proprio l’articolo 31 della riforma che , “spacchettando “ il mostro giuridico della competenza concorrente riconsegna allo Stato la funzione legislativa esclusiva in materie dove deve prevalere giustamente l’interesse e l’omogeneità nazionale. Infatti l’articolo 31 con l’integrazione della lettera g dell’art.117 risolve il problema delle competenze sui dirigenti e il personale della PA là dove prevede che siano in capo allo Stato le “norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale “
Ad ogni modo la riforma “ taglia la testa al toro “ perché lo Stato avrà sempre l’ultima parola dato che :
“ Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale” . Perché è di interesse del paese che lo Stato possa mettere “ becco “ sui servizi pubblici locali o le partecipazioni azionarie degli enti locali se sono gestiti male o fonte di spreco.
ex dirigente della Provincia di Ravenna ora pensionato
Luigi Oliveri
L’articolo 31 della legge costituzionale non cambia la situazione attuale. In apparenza, la nuova competenza, in quanto esclusiva, potrebbe fondare un diritto pieno da parte dello Stato di intervenire senza la necessità di alcuna “intesa” con le regioni. Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni viene, infatti, attratto completamente nella sfera di competenza dello Stato.
Le cose, tuttavia, non pare possano essere così semplicisticamente intese.
Infatti, la norma riformata enuncia il suo fine: assicurare uniformità sul territorio nazionale delle norme sul lavoro pubblico. Cosa che, in effetti, già avviene anche a Costituzione vigente. Infatti, il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche risulta, come noto, da tempo “contrattualizzato”, cioè attratto per gran parte nella disciplina del diritto civile, rispetto alla quale lo Stato già dispone di potestà legislativa esclusiva. La precisazione disposta dalla norma riformata non aggiunge molto rispetto al quadro vigente, se non una esplicitazione della funzione di omogeneizzazione ed armonizzazione della normativa sul lavoro pubblico, ma senza incidere sulla vera questione posta dalla sentenza della Consulta 251/2016: la “leale collaborazione” tra enti come Stato e regioni, necessaria per evitare che le prerogative di enti come le regioni, aventi pari dignità istituzionale dello Stato ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, possano veder lesa dalla normativa statale.
EzioP1
Nel caso la riforma venga approvata con il referendum del 4 dicembre, dove viene riconosciuto il prevalere dell’interesse dello stato su quello delle regioni, il semplice parere non vincolante bloccato dalla Consulta, sarebbe sufficiente oppure sarebbe sempre richiesta l’intesa con le regioni ?
Federico Leva
Questo dettaglio non mi sembra molto dettagliato. Ho letto il testo della sentenza e, per rispondere agli altri due commenti, non è affatto ovvio che la revisione dell’art. 117 abbia un effetto: per esempio, lo Stato si era appellato alla competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, che è invariata, e non è ovvio dove ricadano le altre materie toccate (per esempio le procedure amministrative sui trasporti pubblici locali). Addirittura la sentenza ha concesso allo Stato di legiferare sulle materie esclusive delle Regioni, visto che c’era un disegno organico piú vasto e inestricabile: dice solo di chiedere il permesso! Ebbene, è proprio questa la fase che certamente non cambierà se passasse il Sí: la conferenza Stato-Regioni non viene abolita né riformata, il Senato non pare poter assumere la rappresentanza delle Regioni in modo tale che poi non si possano opporre alle leggi approvate dal Senato. Per non dire poi del nuovo potere di veto offerto alle regioni a statuto speciale sulla revisione dei rispettivi statuti, segnalato dall’articolo di Massimo Greco.
Sebastiano Fabio Plutino
Il motivo per cui non si è ricorsi all’intesa è che essa può essere raggiunta solo se c’è l’unanimità delle Regioni: con questa sentenza la Consulta ha sancito in pratica l’impossibilità dello Stato di legiferare in materie concorrenti nelle quali non ci sia una prevalenza della materia statale, posto che basta che il Molise o la Provincia Autonoma di Trento non sia d’accordo e si blocca tutto.
stefano magnone
Non condivido quanto espresso nei commenti e nell’articolo. In particolare se l’intesa non è raggiunta si attendono trenta giorni e poi si può procedere, non è previsto che il veto di una sola Regione blocchi un paese. Soprattutto se, come nel caso, si tratta di criteri per le nomine degli amministratori delle aziende sanitarie. Questo viene tolto con la riforma alle Regioni e destinato alla potestà esclusiva, uno dei tanti passi in avanti rispetto ad ora. Leggere il veneto che esulta perché potrà continuare a nominare i manager con criteri propri è oltraggioso, come ogni volta che la politica sale ai piani delle scelte di merito
Sul problema delle ingenuità del Governo posso anche essere in accordo ma se la collaborazione deve essere leale allora i tatticismi sarebbero fuori luogo.
Il lavoro pubblico è contrattualizzato, è vero, ma le norme che lo regolano sono di potestà statale e certo non si può pensare che una singola Regione possa reclamare intese su diritti e doveri di cittadinanza nazionale. La riforma corregge eccome questa stortura.