Il ministero dell’Università assegna le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario senza distinguere tra atenei pubblici e privati. Ma così facendo, riconosce a enti di natura giuridica privata un aiuto di stato vietato dai trattati europei.
Fondi a tutte le università
L’individuazione della natura giuridica di un ente che orbita nella linea di confine tra il pubblico e il privato – qual è l’ente privato a partecipazione pubblica – è necessaria per calibrare strumenti e finalità, ora di natura pubblicistica ora di natura privatistica. La gamma di enti solo formalmente privati ma funzionalmente pubblici è infatti vasta ed è rilevante per la corretta applicazione delle numerose disposizioni presenti nell’ordinamento. Particolare attenzione merita la compatibilità degli aiuti pubblici con il divieto previsto dalle disposizioni del Trattato europeo quando i destinatari non si discostino nettamente dal concetto di “operatore economico”.
Abbiamo già avuto occasione di esprimere non poche perplessità sulle modalità attraverso cui il ministero individua i requisiti oggettivi delle singole scuole paritarie ai fini del riparto dei contributi pubblici annuali. Poco invece è stato detto sulla conformità alla disciplina comunitaria in materia di “aiuti di stato” dei contributi ministeriali relativi alla quota del Fondo per il finanziamento ordinario destinati alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università non statali (Ffo). Il ministero dell’Università, con il decreto n. 999 del 29 dicembre 2016, senza discriminare tra università non statali pubbliche e università non statali private, ha assegnato uno stanziamento per l’anno 2016 di euro 67.405.000.
Aiuto di stato illecito
Ora, se è vero che ai sensi della legge n. 243/91 lo stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è altrettanto vero che un’interpretazione comunitariamente e costituzionalmente orientata dovrebbe portare a un’applicazione differenziata della normativa.
L’articolo 1, comma 2, della legge n. 243/91 andrebbe infatti applicato sulla base dell’articolo 33 della Costituzione, comma 3, secondo il quale “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato” e sulla base dell’articolo 107 del Trattato europeo secondo cui “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Peraltro, alcune università private non hanno esitato a ricorrere alla giustizia amministrativa (qui e qui) per farsi riconoscere il proprio status privatistico per non essere annoverati tra gli enti pubblici ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 33/2013 sull’obbligo di pubblicare nei rispettivi siti web istituzionali alcune tipologie di dati e informazioni. Delle due l’una: se appare corretto non assoggettare un’università privata a tutte quelle disposizioni per la tutela di interessi pubblici alla cui cura sono preposti i soli enti appartenenti alla galassia della pubblica amministrazione, altrettanto corretta dovrebbe essere un’istruttoria ministeriale volta a escludere dalla contribuzione le medesime università private allorquando non presentino il requisito oggettivo (della gratuità o quasi gratuità del servizio) già richiesto alle scuole paritarie dalla Commissione europea, con la decisione del 19/12/2012, C 26-10 sull’esenzione dall’Ici per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, quindi su una tematica che presenta somiglianze significative con la questione interpretativa qui in discussione.
E se ad avviso del Tar Lazio è da considerare un illecito “aiuto di stato” il contributo concesso dal Miur al consorzio interuniversitario Cineca (di cui fanno parte il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 90 per cento delle università statali e private e due centri di ricerca), a maggior ragione, è illecito un contributo erogato dallo stesso ministero a una università la cui natura giuridica risulti pacificamente privata.
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pietro manzini
Sulla qualificabilità della disciplina come aiuto di Stato ho parecchie perplessità..
Primo, la materia si applica solo a soggetti che svolgono attività economiche. In tema di scuole e università ci sono regole ad hoc della Commissione che escludono l’applicazione della disciplina sugli aiuti.
Secondo, per essere un aiuto la sovvenzione deve essere selettiva, ossia favorire qualcuno a scapito di altri. Prima facie questo non è il caso.
Terzo, ammesso che sia un aiuto, quod non, l’art. 107 prevede anche deroghe al divieto di aiuti che possono risultare applicabili nella fattispecie.
Sebastiano Barca
L’aricolo sará pure “in punta di diritto”, ma la tesi dell’aiuto di stato é debolissima e la conclusione sull’illiceitá del contributo pubblico ad una universitá privata é una palese forzatura giuridica. Discutiamo sulla natura del bene/servizio pubblico istruzione, lasciando a qualsiasi operatore pubblico o privato la possibilitá di erogarlo in un quadro di costi e servizi standard. Come per i sistemi sanitari regionali.
GS
Infatti i sistemi sanitari regionali sono un grande esempio di efficienza e di rapporti trasparenti tra pubblico e privato… Bah!