La nuova legge elettorale ha imposto un ridisegno dei collegi. Che risponde in primo luogo ai cambiamenti demografici. Ma c’è anche un tentativo di influenzare il risultato del voto? Ecco cosa emerge dalla rinnovata geografia dei nostri rappresentanti.
I criteri della delega
L’approvazione della nuova legge elettorale (legge 165/2017) ha comportato il ridisegno dei collegi elettorali di Camera e Senato. Operazioni di questo tipo hanno decisamente un carattere tecnico, ma possono essere accompagnate da tentativi di influenzare l’esito del voto attraverso la divisione e ricompattazione di gruppi elettorali omogenei (cosiddetto “gerrymandering”). È quindi fondamentale che il procedimento sia sottoposto al vaglio di commissioni indipendenti e che sia il più trasparente possibile.
La decisione in merito alla definizione dei collegi spetta al governo, ai sensi della delega contenuta nella legge elettorale stessa, all’articolo 3. Lo schema del decreto legislativo, approvato pochi giorni fa, è stato trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri (facoltativi) delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunceranno entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di parere non conforme, il governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, dovrà inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
I criteri della delega sono molto precisi: da un lato, limitano la discrezionalità del governo; ma dall’altro possono creare problemi applicativi. I criteri possono essere suddivisi in due gruppi: criteri quantitativi obbligatori – numero di collegi uninominali e proporzionali (aggregazioni contigue di collegi uninominali), riserve territoriali (ad esempio, Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise hanno un numero predeterminato di rappresentanti, che è di fatto indipendente dalla popolazione), numero minimo e numero massimo di seggi attribuiti per ogni collegio plurinominale, omogeneità quantitativa della popolazione presente in ogni collegio, continuità territoriale (la norma, salvo i casi insulari); criteri qualitativi (omogeneità economico-sociale e storico-culturale, difesa delle minoranza linguistiche) teoricamente obbligatori ma ovviamente molto difficili da definire. Proprio a causa della complessità e della delicatezza della materia, del ridisegno si è occupata una “commissione di esperti”, sotto la guida del presidente dell’Istat.
Il risultato
Non è stata un’operazione semplice incastrare questi criteri su uno schema di collegi che voleva essere coerente con quello preesistente (cioè quello della Camera dei deputati secondo la legge 277/1993), tenendo conto della variazione demografica intervenuta e certificata con il censimento del 2011, nonché della diminuzione del numero di comuni a seguito dei recenti casi di fusione. Tanto è vero che lo schema di decreto legislativo inviato alle Camere tiene conto anche di differenze di orientamento tra il governo stesso e la commissione di esperti. A titolo di esempio, ma i casi sono diversi, si possono ricordare gli “spostamenti” alternativi previsti per alcuni comuni del collegio di Civitavecchia oppure la strana scelta dei collegi senatoriali della Toscana, ottenuti unendo alcuni collegi uninominali della Camera modificati per garantire la compattezza provinciale, quando invece per l’elezione della Camera questi collegi non sono stati modificati.
Si possono fare alcuni confronti interessanti sia rispetto alla distribuzione dei seggi ottenuta con la legge 277/1193 sia rispetto a quella precedente (la legge 270/2005).
Per quanto riguarda il primo caso, è doverosa una premessa. Il confronto appare interessante per le analogie tra le due leggi elettorali (sistemi misti maggioritario-proporzionale, seppur con percentuali di ripartizione dei seggi diverse). Tuttavia, nel 1993 non esisteva ancora la circoscrizione “Estero”: tutti i seggi parlamentari (i 630 della camera e i 315 del Senato) erano quindi distribuiti sul solo territorio nazionale; dal 2006, invece, i seggi assegnati alla circoscrizione nazionale sono rispettivamente 618 e 309. Le differenze nell’assegnazione dei seggi risentono inoltre delle dinamiche demografiche (la variazione della popolazione residente nelle diverse regioni tra il censimento del 1991 e quello del 2011). Limitandosi alla sola Camera dei deputati, rispetto al 1993, le regioni vincenti sono soprattutto quelle del Nord, vale a dire Lombardia (+ 3 deputati), Emilia Romagna (+ 2 deputati), Veneto, Trentino-Alto Adige e Lazio (+ 1 deputato ciascuna).
Nel secondo caso, invece, innanzitutto non ci sono variazioni rispetto alla distribuzione dei seggi senatoriali rispetto al 2013. Inoltre, i collegi del 2013 già scontavano l’adeguamento al censimento del 2011; dunque le variazioni nel numero di seggi alla Camera sono esclusivamente dovute al ridisegno dei collegi previsto dalla nuova legge elettorale. Rispetto al 2013, questa assegna un deputato in più alla Lombardia (che quindi ne avrà 102 in totale) e uno in più al Molise (tre), a scapito di Trentino-Alto Adige e Veneto.
La Lombardia è l’unica regione con più di cento deputati, quasi il doppio rispetto alla seconda (Lazio, con 58 deputati). Un buon capitale politico in vista di una legislatura che potrebbe essere fondamentale anche per il ridisegno del regionalismo italiano.
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enzo
Non ho ancora capito il criterio di definizione dei collegi nelle regioni a statuto ordinario. Ad esempio com’e’ possibile che la basilicata abbia lo stesso numero di senatori dell’abruzzo pur avendo la metà della popolazione?
Marco Esposito
E’ scritto nella Costituzione che i senatori per regione devono essere almeno sette, tranne che in Valle d’Aosta (uno) e Molise (due).
enzo
ho fatto due conti. In effetti quello della basilicata è un caso estremo. In media nelle regioni sopra la soglia dei 7 senatori garantiti il rapporto è di circa 200mial abitanti per senatore, in basilicata arriva a 80mila abitanti per senatore , in proporzione meglio che vda e molise.
Henri Schmit
La questione sembra complicata, ma la logica è semplice e consiste in due punti. Prima le suddivisioni (collegi, circoscrizioni) e il il riparto dei seggi devono essere proporzionali al numero di abitanti, entro certi limiti (min-max) e costrizioni (i collegi sono parti di circoscrizioni che sono parti di distretti regionali). L'”apportionment” viene aggioranta periodicamente in base agli ultimi dati demografici, con una formula similare a quella per il riparto fra liste (d’Hondt etc) la quale favorisce o sfavorisce marginalmente le frazioni più grandi o più piccole. Alla fine è matematica pura. Il secondo punto è il rischio del gerrymandering che permette di convertire, attraverso un ritaglio calcolato, un maggioranza in minoranza. Come? Ripartendo l’elettorato maggioritario in un ampio numero di distretti dove è di poco minoritario. Come evitare questi trucchi (non vietati negli USA!?!)? Fissando regole convenzionali neutre per tutte le suddivisioni-delimitazioni senza permettere alterazioni per ragioni di calcolo interessato. Altrove (UK) esistono commissioni indipendenti per garantire il fairplay. La trasparenza del metodo e l’apertura al dibattito sono condizioni indispensabili, anche senza commissione.
Henri Schmit
Addendum: la logica è semplice, ma l’applicazione della prima regola (riparto proporzionale dei seggi fra distretti) alla nuova normativa sarà complessa perché il sistema pluri-proporzionale scelto è complesso. Per forza nascono incongruenza fra riparto nazionale fra liste e riparto fra liste nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali. Queste difficoltà si risolvono dando la priorità a uno piuttosto che l’altro criterio. Alla fine non interessa nessun, perché intanto non sarà facile comprendere l’alchimia del sistema inventato dai legislatori.