I rimborsi fin qui erogati ai risparmiatori dal fondo di solidarietà sono in prevalenza di piccola entità. In alcuni casi, però, l’importo è rilevante. E induce a chiedersi se sia opportuno rimborsare anche investitori con elevate capacità finanziarie.

Le modifiche al Fir

La legge finanziaria per il 2020 ha apportato (commi 236-238, articolo 1 legge n. 160 del 27 dicembre 2019) alcune modifiche alle norme che regolano il funzionamento del Fir, il fondo per l’indennizzo dei risparmiatori in possesso dei titoli emessi da banche entrate in crisi.

Il risarcimento è giustificato dal fatto che gli investitori sono stati indotti a sottoscrivere quei titoli da pressioni e comportamenti degli addetti al loro collocamento che costituivano una violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede che il Testo unico sulla finanza impone di rispettare.

Le modifiche riguardano i titoli indennizzabili, la definizione del loro costo di acquisto, l’attestazione dei requisiti da parte dei cittadini residenti all’estero e la possibilità di allegare alla domanda le eventuali decisioni giudiziali ed extragiudiziali. La novità più rilevante è, forse, lo spostamento in avanti di due mesi, al 18 aprile 2020, del termine per la presentazione delle domande di risarcimento.

Il bilancio del fondo di solidarietà

Per un bilancio del Fir occorre, dunque, attendere ancora. È però possibile fare un rendiconto dei risultati del fondo di solidarietà (Fs) – che del Fir ha le stesse finalità, anche se con importanti differenze operative – istituito con la legge finanziaria per il 2016, per risarcire inizialmente i sottoscrittori delle obbligazioni emesse dalle cosiddette “quattro banche” (CariFerrara, CariChieti, Banca Marche, Banca Etruria) in risoluzione con il decreto legge 183/2015 e, successivamente, anche i possessori degli stessi titoli emessi da Banca popolare di Vicenza e da Banca Veneta, poste in liquidazione coatta amministrativa con il Dl 99/2017.

Gli investitori persone fisiche con un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o con un reddito ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro accedevano al fondo da una corsia preferenziale: l’erogazione del ristoro dipendeva dal solo accertamento dei requisiti richiesti, senza alcuna valutazione di merito. L’indennizzo forfettario era pari all’80 per cento (successivamente elevato al 95 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto delle obbligazioni. È bene sottolineare che non era previsto alcun limite né all’ammontare dell’indennizzo erogabile ai singoli risparmiatori, né all’importo dell’investimento di ognuno essi.

Leggi anche:  Contro l'inflazione non c'è solo la politica monetaria

Per i sottoscrittori delle obbligazioni subordinate delle “quattro banche”, sforare entrambi i limiti di condizione economica non sbarrava in maniera definitiva l’accesso al fondo, ma subordinava l’ottenimento dell’indennizzo a un lodo arbitrale.

La gestione del Fs è stata affidata al fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd). Fino al 23 dicembre 2019, il fondo ha liquidato indennizzi per 257 milioni di euro. Nel complesso gli acquirenti delle obbligazioni subordinate hanno avanzato 26.296 richieste di indennizzo, delle quali 23.244 sono state accolte e liquidate.

Un primo dato che salta agli occhi è il valore medio relativamente modesto del singolo ristoro: poco più di 11 mila euro. È un dato che sembra autorizzare l’ipotesi di essere di fronte a sottoscrittori di obbligazioni che avrebbero voluto impiegare somme modeste di risparmio piuttosto che realizzare investimenti azzardati. La stessa osservazione può valere anche per il solo indennizzo medio di poco più di 34 mila euro accordato a ognuno dei 1.300 risparmiatori che hanno dovuto percorrere la strada dei lodi arbitrali. La stragrande maggioranza dei beneficiari del fondo di solidarietà ha quindi usufruito dell’indennizzo forfettario, il cui valore medio si è attesto sui 9.600 euro, considerando insieme le quattro banche risolte e le due liquidate; il che significa che l’investimento medio è stato intorno ai 12 mila euro. Fra gli obbligazionisti delle banche venete solo 27, sulle quasi 6.500 pratiche liquidate, hanno ricevuto un indennizzo superiore a 50 mila euro, mentre in quasi il 75 per cento dei casi è stato inferiore a 5 mila euro; dei 31,7 milioni erogati hanno beneficiato quasi esclusivamente i clienti della Popolare di Vicenza, che avevano presentato il 97 per cento delle richieste. Anche per i risparmiatori delle “quattro banche” il valore medio del ristoro è stato modesto (11.700 euro) e in due terzi dei casi non ha toccato i 10 mila euro. In 25 casi ha però superato i 200 mila e in uno addirittura i 500mila euro.

Leggi anche:  La farsa della tassa sugli extraprofitti delle banche*

Si tratta evidentemente di posizioni anomale rispetto alle altre, ma spingono a interrogarsi sull’opportunità di risarcire investitori con rilevanti capacità finanziarie e in grado di valutare la rischiosità dei titoli che acquistavano. Probabilmente, il dubbio deve essere affiorato anche al momento della costituzione del Fir, visto che si è ritenuto opportuno porre un limite all’importo del risarcimento, che, per ogni risparmiatore, non può superare i 100 mila euro.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  La farsa della tassa sugli extraprofitti delle banche