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Così la Spagna risolve il rebus dei rider*

Il governo spagnolo ha raggiunto un accordo con alcune organizzazioni imprenditoriali sulla corretta classificazione del lavoro dei rider. Rientrano nella forma contrattuale generale del lavoro dipendente, senza ricorso a una nuova fattispecie giuridica.

Il decreto legge spagnolo

La crisi pandemica mette in risalto il ruolo svolto nella distribuzione di beni di consumo dalle platform work, evidenziando le problematiche relative alla corretta classificazione dei lavoratori coinvolti. La Spagna ha sciolto la problematica. L’11 marzo il governo ha annunciato un accordo tra il ministero del Lavoro e dell’Economia sociale, le organizzazioni sindacali Ccoo e Ugt e le organizzazioni imprenditoriali Ceoe e Cepyme che stabilisce come devono essere classificati i lavoratori delle platform work del settore delivery. L’accordo si sostanzia a livello normativo in un decreto legge costituito da un solo articolo diviso in due sezioni (classificazione, diritto all’informazione), che dovrà affrontare l’iter normativo di approvazione.

Nella prima sezione il testo legislativo modifica lo Statuto dei lavoratori inserendo anche i rider nell’ambito di applicazione di tale disciplina (tabella 1).

La norma predisposta dal ministero del Lavoro recepisce una sentenza della Corte suprema spagnola, che aveva riconosciuto come il rapporto di lavoro tra un rider e una specifica piattaforma del settore del food delivery (Glovo) fosse di natura dipendente.

Sinteticamente le motivazioni della Corte si riferivano alla presenza di specifiche condizioni nell’esecuzione e nella valutazione della prestazione, analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente: costante controllo (algoritmo, geolocalizzazione), valutazione del risultato determinante effetti nelle modalità di accesso alla distribuzione, facoltà di penalizzare o sanzionare i rider se inadempienti alle regole definite dal piano organizzativo, definizione di determinate cause di risoluzione del contratto, modalità di gestione dei pagamenti e di definizione delle tariffe esclusivamente gestite dalla piattaforma, univoca centralità del macchinario algoritmico nella realizzazione del processo produttivo, considerato fondamentale infrastruttura della produzione.

Nello specifico, quindi, mediante l’integrazione legislativa proposta dal governo spagnolo, si presume ricompresa nell’ambito applicativo dello Statuto dei lavoratori, l’attività di soggetti che prestano servizi retribuiti consistenti nella consegna o distribuzione di qualsiasi prodotto o merce di consumo, per conto di datori di lavoro che esercitano le facoltà imprenditoriali di organizzazione, direzione e controllo in maniera diretta, indiretta o implicita, mediante la gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro, attraverso una piattaforma digitale.

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La scelta non è stata, quindi, quella di disciplinare il lavoro dei rider costituendo una specifica fattispecie giuridica, un nuovo tipo legale di contratto intermedio tra la dipendenza e l’autonomia, una sorta di condizione di etero-organizzazione cristallizzata in termini legislativi nel contesto spagnolo, come avevano proposto all’inizio dei lavori del tavolo negoziale le piattaforme, ipotizzando una forma contrattuale specifica definita del commercio digitale. Si è scelto invece di sussumere la fattispecie considerata (rider) nella forma contrattuale generale del lavoro dipendente, rinviando ai titolari delle piattaforme la dimostrazione, caso per caso, della non sussistenza di tale condizione. In tale elaborazione normativa, così come già evidenziato dalla Corte suprema, nell’algoritmo viene espressamente individuata una capacità di controllo, organizzazione, valutazione e profilazione nell’esecuzione e nel risultato della prestazione lavorativa, capace di far corrispondere attività lavorative svolte in luoghi e tempi differenziati al piano imprenditoriale stabilito.

I mesi previsti per l’approvazione del decreto dovranno essere utilizzati per adattare i sistemi organizzativi algoritmici delle piattaforme al nuovo contesto (un tavolo tecnico monitorerà e condividerà tale armonizzazione).

Importante è anche la seconda sezione dell’unico articolo del decreto che, modificando l’articolo 64 dello statuto dei lavoratori riferibile al diritto all’informazione, prevede l’obbligatorietà per le piattaforme di informare i lavoratori e le organizzazioni sindacali sulla formula algoritmica che incide sulla relazione lavorativa, non solo per i rider ma per tutti i soggetti che effettuano prestazioni lavorative tramite platform work. Questa rivisitazione dell’articolo 64 permetterà, secondo il ministero, di evitare penalizzazioni nella valutazione delle prestazioni lavorative, i cui criteri sono attualmente interpretati unicamente dai gestori della piattaforma, o penalizzazioni derivanti dalla partecipazione a una mobilitazione o a uno sciopero.

Le principali platform work, mediante la loro associazione (Aps), hanno manifestato una contrarietà complessiva all’accordo, con una spaccatura nel fronte imprenditoriale. La contrarietà viene evidenziata sia in riferimento al diritto di informazione, sia sulla classificazione dei rider. Inaspettatamente, invece, a offrire una sponda al governo e alle associazioni sindacali sono intervenute altre organizzazioni imprenditoriali, minacciate dalla concorrenza, a loro parere sleale, esercitata dalle piattaforme per il basso costo del lavoro derivante dall’errata classificazione dei rider utilizzati.

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* Le opinioni espresse non rappresentano necessariamente quelle dell’Istituto di appartenenza.

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  1. Mahmoud

    Ah, la Spagna. La gloriosa e prestigiosa Spagna. Non sapevo avesse anche un mercato del lavoro ed una imprenditoria benchmark a livello europeo e mondiale.

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