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Obbligo o raccomandazione: due strade per la vaccinazione

La pandemia ha imposto ai paesi l’uso della vaccinazione quale strumento primario di prevenzione. Ma come persuadere i cittadini a vaccinarsi? Alcuni hanno scelto l’obbligo, altri il libero convincimento e altri ancora, come l’Italia, un sistema misto.

La raccomandazione dell’Oms

Per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la vaccinazione contro il Covid-19 non dovrebbe essere resa obbligatoria, se non in circostanze professionali specifiche.

Il nostro paese sembra aver condiviso la scelta, introducendo l’obbligo vaccinale solo per le professioni e gli operatori del settore sanitario (articolo 4 decreto legge convertito nella legge n. 76/2021) e “raccomandando” la vaccinazione a tutto il resto della popolazione (over 12) fino a quando non si otterrà la cosiddetta “immunità di gregge”. 

La scelta del legislatore

Se nulla si obietta sull’uso complementare dello strumento della “raccomandazione”, fa discutere non poco quello dell’obbligo vaccinale per gli operatori della sanità, al punto di indurre alcune centinaia di appartenenti alla categoria a presentare mirati ricorsi al giudice (sia ordinario che amministrativo) al fine di ottenere lo scrutinio di compatibilità della prescrizione normativa con gli articoli 32 e 33 della Costituzione e con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il contemperamento dei molteplici valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive: può selezionare talora la tecnica della “raccomandazione”, talora quella del “l’obbligo”, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività di siffatto obbligo.

La giurisprudenza costituzionale

La discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (Corte cost., sent. n. 268/2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (Corte cost., sent. n. 282/2002). Il giudice delle leggi ha quindi chiarito che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169/2017, n. 338/2003 e n. 282/2002) deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

Il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili e quindi di stabilire il “confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia” e, come tale, appartiene alla sola competenza dello stato (Corte cost., sent. n. 5/2018).

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Per i vaccini, come per gli altri medicinali, l’evoluzione della ricerca scientifica ha consentito di raggiungere un livello di sicurezza sempre più elevato, fatti salvi quei singoli casi, peraltro molto rari alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, nei quali, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative. Per tale ragione, l’ordinamento reputa però essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione è stata somministrata come già affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. n. 268/2017, in relazione a quella anti-influenzale.

La Costituzione, dunque, non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli (anziani e bambini).

La giurisprudenza comunitaria

Il secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo così recita: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto (al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza) a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Nella costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la vaccinazione obbligatoria, costituisce indiscutibilmente un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, tutelata dall’articolo 8 della Convenzione (Solomakhin c. Ucraina, n. 24429/03, § 33, 15 marzo 2012). Le modalità dell’ingerenza sono rimesse alla discrezionalità del legislatore nazionale che si trova nella posizione migliore per valutare l’equilibrio tra obiettivi da conseguire, risorse a disposizione ed esigenze sociali. (Hristozov e altri c. Bulgaria (nn. 47039/11 e 358/12, § 119, Cedu 2012). Il sindacato giurisdizionale della Corte, per verificare se la legislazione nazionale che obbliga alla vaccinazione risponda al principio di “necessità in una società democratica”, è condotto seguendo un rigoroso esame. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. n. 116/2021), un’ingerenza si considera “necessaria in una società democratica” per il raggiungimento di uno scopo legittimo, quando risponde a un “urgente bisogno sociale”, qualora le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla siano “pertinenti e sufficienti” e nel caso in cui le misure siano proporzionate allo scopo legittimo perseguito.

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Sia la giurisprudenza costituzionale che quella comunitaria sono animate dal principio di precauzione, la cui base scientifica rappresenta un presidio di garanzia della ragionevolezza delle scelte pubbliche e rafforza conseguentemente il rispetto delle regole positive (su di esso fondate) che impongano obblighi di comportamento per i consociati. In tale contesto si colloca la comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 (COM/2000/01 def.), nella quale si è chiarito che “(l)’attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica, quanto più possibile completa, identificando, ove possibile, in ciascuna fase il grado d’incertezza scientifica”.

La responsabilità dei datori di lavoro

Nel momento in cui scriviamo, le persone che nel nostro paese hanno completato il ciclo vaccinale sono 25.792.725 pari al 47,76 per cento della popolazione over 12 (fonte: governo.it) e pertanto siamo ancora lontani da quella soglia del 70 per cento individuata dagli esperti per cominciare a parlare di “copertura raggiunta” (Alberto Mantovani, 15/4/2021). Questo fa pensare che la campagna di vaccinazione subirà un’accelerazione in questi mesi estivi e qualora non dovesse più bastare lo strumento persuasivo della “raccomandazione”, è probabile che il governo decida d’includere nell’obbligo vaccinale altre categorie di lavoratori più esposte a rischio contagio (personale scolastico e pubblico impiego, per esempio), ovvero di fare leva sul combinato disposto dell’art. 2087 del codice civile e dell’art. 279 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro che, a prescindere dall’introduzione nell’ordinamento per via legislativa dell’obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, abilita già il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti e, all’occorrenza, a pretendere la somministrazione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente.

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10 commenti

  1. Savino

    Non ci può essere una distinzione tra furbi e ingenui: uscire dalla pandemia deve essere nell’interesse di tutti. A problema sanitario debbono corrispondere provvedimenti sanitari e organizzazione sanitaria, non provvedimenti limitativi tout court delle libertà di circolazione e movimento, non provvedimenti di ordine pubblico, non sperimentazioni sociali. Lo Stato poteva e doveva fare una legge sui vaccini , convocare i cittadini per gli screening e le somministrazioni per capire chi è sano e chi deve essere curato. Convocare, non fare prenotare, con i limiti tecnologici e l’ostruzione delle cattive informazioni che impediscono una campagna sanitaria di questo tipo. Mentre il lockdown era contro i principi della Costituzione, una corretta politica sanitaria non lo è, basta avere una classe dirigente non improvvisata e basta avere una posizione più laica verso la scienza, nè scetticismo nè genuflessione, ma visione oggettiva dello stato dell’arte.

    • Antonio

      Ma la funzione di screening che dice lei è svolta dal medico curante. Per e pandemie verificatesi in passato non è mai capitato uno screening svolto da infermieri e dottori adibiti all’iniezione del vaccino.

  2. Savino

    Ci vuole coerenza da parte dei politici che hanno chiuso in casa la gente per un anno e mezzo: Speranza prima di firmare altre ordinanze restrittive passi dall’hub e così facciano Salvini, Meloni, Renzi, adesso non si salta più la fila è anche il turno loro. Ripeto, la coerenza è troppo importante se vuoi che la gente ti segua.

  3. Piero Carlucci

    Nel lancio dell’articolo si afferma ” Alcuni (paesi ndr) hanno scelto l’obbligo, altri il libero convincimento e altri ancora, come l’Italia, un sistema misto.”. Ho cercato invano nell’articolo il riferimento a quali paesi abbiano scelto l’obbligo ma non ho trovato nulla in proposito. Potrebbe indicarceli?

  4. Alf Bianchi

    Per convincere le persone a vaccinarsi basta una cosa molto semplice,ma evidentemente non così tanto:produrre nei fantasmagorici laboratori delle Big Pharma un vaccino VERO,che immunizzi con una singola iniezione,che prevenga la malattia,che non produca positivi e contagiosi,con effetti collaterali minimi.E soprattutto che non sia un farmaco che già esisteva prima del Covid

  5. Luca Cigolini

    Leggendo recenti articoli sulle vaccinazioni del personale scolastico ho notato questa discrepanza: i titoli parlano di circa 250000 professori da “convincere” al vaccino; nel dettaglio si scopre però che il numero include personale di segreteria e bidelli, ma soprattutto che la maggior parte dei non vaccinati è semplicemente in attesa del proprio turno, dilazionato in alcune regioni per motivi organizzativi!!! Quanti italiani, come questi professori, vorrebbero vaccinarsi al più presto ma sono in coda? Ricordiamo che vaccinare 40 milioni di persone con due dosi, al ritmo dichiarato di 500000 al dì (talvolta superato ma spesso non raggiunto) richiede 160 giorni. Cominciamo a vaccinare tutti i disponibili: vedrete che i recalcitranti non saranno poi molti. Meno del 6% della popolazione, secondo un altro recente articolo della Voce. Il problema etico e giuridico dell’obbligo rimane tale, ma le sue conseguenze non paiono gravi.

  6. Giacomo

    Il problema è che se c’è obbligo vaccinale il vaccinato viene obbligato e quindi ogni inconveniente è colpa di chi lo fa vaccinare (per esempio lo stato), con relativo risarcimento. Se non c’è obbligo, il vaccinando si assume la responsabilità e se gli succede qualcosa è lui che si è voluto vaccinare. per questo non c’è obbligo, Non è questione di libertà di scelta ma di chi paga i danni.

    • Pietro

      Ecco la sacrosanta verità… Invece di utilizzare strumenti subdoli come il Green Pass obbligatorio che limiterà le libertà delle persone (credo sia contro la Costituzione Italiana), qualcuno si prenda la responsabilità di rendere obbligatorio il vaccino … Si sta scatenando una lotta (anche dentro le mura di casa) fra vaccinati e non vaccinati (che spesso vengono definiti noVAX anche quando non lo sono).
      Tanto di cappello a chi ha scelto di vaccinarsi (se lo fa per senso di responsabilità e non per andare al ristorante), ma finchè il vaccino è “raccomandato” o “consigliato” smettetela di fare pressione su chi potrebbe avere mille motivi (la paura è un buon motivo) su chi non ha ancora deciso di vaccinarsi. Fidatevi nessuno si dimentica che esistono i vaccini, visto che non si parla più di altro, come se nel mondo dopo millenni di notizie, esistesse solo il covid-19.

      Solo oggi ho scoperto LaVoce e ho già letto decine di articoli e, per quanto letto fino ad ora, vi faccio i miei complimenti a chi scrive per l’oggettività dei dati forniti.

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