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L’interesse della Costituzione per il futuro

Il Parlamento ha approvato una legge di modifica costituzionale che allarga la portata della tutela ambientale in Costituzione. Si tratta di una grande novità: per la prima volta viene modificato un articolo dei principi fondamentali e viene esplicitamente introdotto un riferimento all’ “interesse delle “future generazioni”.

La modifica costituzionale

Il testo della legge Costituzionale 1/2022 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2022. La legge, essendo stata approvata in seconda lettura con una maggioranza superiore ai due terzi da entrambi i rami del Parlamento, non può essere sottoposta a referendum confermativo ex art. 138 della Costituzione. Più nello specifico, la legge costituzionale introduce il comma 3 all’art. 9 e modifica i commi 2 e 3 dell’art. 41, introducendo in maniera esplicita nei “principi fondamentali” (artt. 1 -12) la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, in realtà, era già presente in Costituzione nell’elenco delle materie di competenza esclusiva statale (art. 117 comma 2 lett. s): una delle poche, tuttavia, cedibile alle regioni in caso di attivazione del comma 3 dell’art. 116 (cosiddetto federalismo differenziato).

Ambiente, generazioni ed età in Italia

Al di là dei contenuti e delle conseguenze specifiche (ed effettive) della novità sulla tutela ambientale, la modifica è interessante perché introduce per la prima volta in Costituzione, e proprio tra i “Principi fondamentali”, un riferimento esplicito all’“interesse delle future generazioni”. La parola “generazione” fa il suo ingresso nella carta costituzionale, sia come termine sia come concetto. Certo, ci sono già (scarsi) utilizzi del concetto di “età”. Ma questo, inteso come elemento caratterizzante di una persona, viene citato dalla Costituzione unicamente per stabilire dei limiti che, di fatto, escludono parte della popolazione (i più giovani) dal godimento di alcuni diritti, principalmente politici. Si pensi, per esempio, agli articoli che stabiliscono le soglie di elettorato attivo e passivo (48, 56 e 58) o al limite (minimo) di cinquant’anni per la nomina a Presidente della Repubblica (art. 84). L’unico altro riferimento all’età è quello che stabilisce la necessità di un’età minima per lavorare (art. 37). L’età, e questa è la lacuna principale, non compare nell’articolo 3, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Laddove altri stati (per esempio: Brasile, Portogallo, Svezia e Svizzera) invece la prevedono. A essere ottimisti, un riferimento (implicito) all’interesse delle future generazioni era stato introdotto dalla legge costituzionale 1/2012 che, a partire dal 2014, aveva introdotto il “pareggio di bilancio” (più propriamente: il criterio dell’equilibrio del saldo strutturale di bilancio) agli articoli 81, 97, 117 e 119. Il controllo di deficit e, conseguentemente, del debito pubblico dovrebbe infatti garantire adeguate risorse finanziarie – e quindi diritti – anche nel futuro.

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Ambiente, generazioni ed età nel mondo

È interessante a questo punto chiedersi se l’interesse mostrato dal legislatore italiano sia una novità dal punto di vista costituzionale comparato o se, al contrario, abbia agito con ritardo. La risposta arriva grazie a due fonti. La prima è il dossier del Servizio studi di Camera e Senato, che contiene i riferimenti costituzionali alla tutela ambientale negli altri stati membri dell’Unione europea. La seconda è il sito, e database, constituteproject.org, che raccoglie (in inglese) i testi delle costituzioni vigenti in ben 193 paesi del mondo, nonché le bozze relative alle costituzioni di altri 7 (Cile, Cuba, Gambia, Islanda, Siria, Libia, Yemen). Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, questa è presente in numerosissime costituzioni da tempo. Nella sola Unione europea, sono ben 21 gli Stati che la prevedono, così come essa è prevista sia dalla “Carta dei diritti fondamentali” sia dal “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Per quanto riguarda, infine, i riferimenti a età e generazioni (si veda tabella allegata), dall’analisi condotta su alcuni testi costituzionali è evidente come sia molto frequente il richiamo alla solidarietà intergenerazionale, anche laddove non vi siano espliciti riferimenti alla (non) discriminazione in base all’età.

Prosegue quindi il percorso di miglioramento della nostra Costituzione. Un procedimento necessario per renderla più funzionale e al passo coi tempi, ma anche per affrontare quei limiti che l’hanno caratterizzata sin dalla sua nascita. In particolare, per quanto riguarda diritti e doveri dei cittadini più giovani. Il percorso, tuttavia, è ancora lungo.

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  1. Alberto Roccella

    La salvaguardia degli interessi delle generazioni future è stata introdotta nel nostro ordinamento già dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche, e nel 2008 è stata generalizzata dall’art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del cd. Codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4). A seguito della modifica costituzionale nessuna disposizione di legge vigente diventa illegittima, nessun vero e stringente vincolo è posto per le leggi future. Si tratta quindi di una legge costituzionale inutile, buona solo per tentare di salvare la coscienza di parlamentari non in grado di affrontare e risolvere i veri problemi legislativi del Paese.

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