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Obblighi da rispettare per dare armi all’Ucraina

Divieto dell’uso della forza, neutralità, diritto umanitario, trattato sul commercio delle armi sono gli obblighi rilevanti secondo il diritto internazionale per giustificare l’invio di armi a un paese in guerra. Sono rispettati nel caso dell’Ucraina?

L’invio di armi all’Ucraina

Tra le questioni sollevate dall’invasione russa, una delle più dibattute è l’invio di armi a sostegno della difesa dell’Ucraina. Qui si discuterà l’applicazione delle norme di diritto internazionale rilevanti. Non è oggetto dell’articolo la legalità secondo il diritto italiano, né l’opportunità politica. Si distinguerà tra gli obblighi potenzialmente rilevanti: divieto dell’uso della forza, neutralità, diritto internazionale umanitario, trattato sul commercio delle armi.

Divieto dell’uso della forza

Di per sé, l’invio di armi a titolo oneroso o gratuito non costituisce un uso della forza vietato dall’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto consuetudinario. L’assenza di violazione di obbligo implica che non è nemmeno necessario giustificare la condotta richiamando l’articolo 51 della Carta e la legittima difesa collettiva. Semplicemente, l’invio di armi non costituisce uso della forza.

Tuttavia, è importante valutare l’uso che viene fatto delle armi inviate. Ai sensi dell’articolo 16 degli articoli sulla responsabilità degli Stati, l’invio di armi costituirebbe complicità con il fatto illecito se l’Ucraina, andando oltre i limiti della legittima difesa, violasse a sua volta il divieto di uso della forza. Allo stesso modo, la fornitura di armi o, in generale, l’assistenza alla Russia costituisce complicità nell’aggressione. Secondo l’articolo 16, è comunque necessario provare la conoscenza delle circostanze della violazione da parte dello stato complice, che appare evidente nel caso dell’invasione russa, più difficile nell’ipotesi in astratto dell’Ucraina.

Neutralità

Questione più complessa è se, inviando armi a una parte di un conflitto in corso, uno stato non violi obblighi di neutralità. Storicamente, gli obblighi di neutralità sono contenuti nella XIII Convenzione dell’Aia del 1907, ma si discute se oggi siano incompatibili con il sistema di sicurezza collettiva instaurato con le Nazioni Unite e le alleanze regionali, per cui nessuno stato può ritenersi neutrale in senso assoluto. Diverse giustificazioni, più o meno solide, sono state adottate per dimostrare che l’invio di armi in Ucraina non costituisce una violazione.

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Primo, è stato sostenuto che è necessario distinguere una neutralità “qualificata”, nel caso in cui il supporto è diretto a contrastare un’aggressione in violazione della Carta delle Nazione Unite. Secondo, la disciplina storica degli obblighi di neutralità faceva riferimento a una necessaria dichiarazione di guerra e di neutralità, e sarebbe quindi inapplicabile ai conflitti contemporanei. Terzo, bisogna considerare l’obbligo di cooperare per porre fine alla violazione di un obbligo imperativo (articolo 41), che renderebbe inapplicabile lo status di neutralità in favore della Russia. Quarto, la violazione di un obbligo imperativo può anche innescare il diritto di agire con una contromisura collettiva, che giustificherebbe la violazione degli obblighi di neutralità. Quinto, la violazione degli obblighi può essere giustificata per aver agito in legittima difesa collettiva (articolo 21).

Diritto internazionale umanitario

Il diritto umanitario è quell’area del diritto internazionale che disciplina la conduzione delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti armati. Si applica a tutte le parti, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato al conflitto. Le principali fonti di obblighi sono le Convenzioni di Ginevra.

L’articolo 1, comune a tutte le Convenzioni di Ginevra, impone un obbligo negativo di non fornire armi in circostanze in cui fatti e conoscenze specifiche indicano che saranno utilizzate per violare gli obblighi delle Convenzioni.

Non è in questione la probabile violazione degli obblighi umanitari da parte della Russia. Tuttavia, la violazione di una parte non permette all’altra di ignorare i propri obblighi. Vale la pena ricordare che l’investigazione del procuratore della Corte penale internazionale riguarda tutte le violazioni, indipendentemente dall’appartenenza a una delle parti del conflitto.

Nel caso della fornitura di armi all’Ucraina, è molto difficile riconoscere l’applicazione di questo obbligo. Nel passato alcuni organismi indipendenti (Human Rights Watch, Osce) avevano sottolineato la possibilità di violazioni del diritto umanitario da entrambe le parti. In questi giorni, sono emersi alcuni video sui social media che proverebbero maltrattamenti dei prigionieri di guerra russi. Tuttavia, non sembra sia possibile ricostruire una conoscenza specifica sull’utilizzo delle armi al momento dell’invio.

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Trattato sul commercio delle armi

Specifici obblighi derivano dal Trattato sul commercio delle armi, che si applica anche nel caso di trasferimento a titolo gratuito. Riaffermando il diritto internazionale umanitario, l’articolo 6 dispone il divieto di esportare armi qualora al momento dell’autorizzazione lo stato sia a conoscenza del fatto che saranno utilizzate per violare le Convenzioni di Ginevra.

Inoltre, l’articolo 7 impone l’obbligo di esercitare una procedura di valutazione per determinare se le armi potranno essere utilizzate per commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario, diritti umani, terrorismo, criminalità organizzata. Lo stato può valutare misure di mitigazione del rischio, ma ha l’obbligo di vietare l’esportazione se queste si rivelano inefficaci. In questo momento, non è certo se gli stati parte del Trattato, Italia inclusa, abbiano rispettato quest’obbligo prima di inviare armi in Ucraina. Per esempio, il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, nemmeno cita questo Trattato. Anche a livello europeo, è stato più volte sottolineato l’importanza di rispettare gli obblighi di valutazione e mitigazione dell’impatto che il trasferimento di armi avrà nel lungo periodo.

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  1. Savino

    Io mi chiedo come sia possibile non vedere che in Russia c’è un regime autoritario che commette genocidi, sta facendo soffrire il popolo russo, il popolo ucraino e tutto il mondo. Si continua ad avviare il conflitto a livello mondiale quando sarebbe sufficiente, per lenire le sofferenze del mondo, creare le condizioni per un cambio di regime in Russia, far arrestare Putin e fargli pagare i crimini che sta commettendo. E’ un errore madornale che stanno commettendo, per interessi economici incomprensibli alla luce di quanto sta avvenendo sul piano umano, Europa ed occidente, quello continuare a fare telefonate d’amore a chi meriterebbe addirittura un bis di Piazzale Loreto.

    • Francesco Rascaglia

      E dopo ? E Dopo ancora ? Caro Savino le guerre saranno sempre una via di fuga dalle follie e dagli appiattimenti che tanti ci vogliono affibbiare come il Pensiero Unico, la Pace Costretta e camuffata. Tutto ciò che sta avvenendo è già avvenuto per migliaia di volte nel corso delle storie umane e nella natura stessa, la stessa terra ci è nemica o ci sembra nemica specie dopo le grandi alluvioni ; è cosi che il Nilo trascina la vita. Le guerre sono sempre state portatrici di evoluzioni specie dopo le rivoluzioni . Senza guerre vivremmo ancora nelle caverne senza la possibilità di distinguerci dagli animali domestici. E’ così che abbiamo cambiato il nostro destino grazie a Caino.
      Sono cattolico e come tale ti ricordo che il nostro Dio è stato il “Dio degli eserciti” ed il Cristo suo Figlio dice nel Vangelo di Luca ” Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. ” Caro amico guarda questi eventi da un’altra prospettiva, non essere qualunquista.
      Questi sono segnali di pericolo : l’Ucraina è un cavallo di Troia . Leggiamo i libri di storia e vedremo il nostro futuro. Quando tutto si appiattirà e non ci sarà permesso di lottare o non lo vorremo allora spero nella Fine del Mondo.

  2. Glauco Boscarolli

    Oltre 23 secoli addietro Aristotele ha definito i criteri di “verità” distinguendo nettamente tra logica con riscontro sui i dati, tutti i dati, e le “opinioni” . E’ inutile quindi rispondere a Savino; litigare sulle opinioni non può condurre ad alcun serio risultato. Guardo piuttosto l’articolo che definirei maliziosamente retorico in quanto si limita scientemente a considerare singoli fatti e non una più ampia categoria rientrante nelle emergenze in esso citate. E’ indubbio che l’esercito russo sta eseguendo un’aggressione nei confronti dell’Ucraina. Se, però, le argomentazioni esposte da Gasbarri, con qualche piccolo sforzo, giustificassero i vari provvedimenti adottati dall’Europa, su lamentose richieste del premier ucraino e sopra tutto imposizioni da quello USA, Biden, non riscontro un minimo accenno e confronto con le mancate prese di posizione, anzi col plauso, ai massacri – milioni e non qualche migliaio come in Ucraina – perpetrati dagli USA in particolare in Vietnam ed Irak come ovunque abbiano inviato, poi scappando, le loro forze armate anche senza esserne richiesti. Quanto ai dati: il New York Post – al servizio di Putin? – scriveva giorni fa che i civili morti in Ucraina erano (3 aprile) circa duemila; controllate, prego.

    • Savino

      Anagraficamente doveva essere lei in prima linea contro la ripetizione delle atrocità del secolo scorso. Aristotele diceva anche: “Pensate da uomini saggi, ma parlate come la gente comune.”

      • Bruno

        Il guaio (per lei) è che PER CERTO non le risulta possibile collocarsi tra “gli uomini saggi” ma nemmeno tra “la gente comune”.

  3. cardif

    Sul punto del diritto internazionale, non mi risulta che sia stata mossa una qualche contestazione di legittimità al Patto NATO, in base al quale i Paesi aderenti si sono impegnati ad intervenire anche militarmente nel caso che uno di essi fosse attaccato. Cioè ben oltre il solo invio di armi.
    Se l’Ucraina avesse aderito alla NATO oggi non ci sarebbe contestazione di legittimità, credo, all’invio di armi da parte degli altri Paesi. Non può essere questa la discriminante in termini di legittimità, altrimenti dovrebbe essere contestato e ritenuto illegittimo lo stesso patto NATO e qualunque suo intervento.
    Altra cosa è la valutazione di merito sull’esistenza ed attualità del Patto stesso.

    In questo caso si tratterebbe di inviare armi ad un Paese che è, ad ogni evidenza, invaso e sottoposto ad attacco bellico da parte di altro Stato allo scopo di imporre il proprio dominio su parte, almeno, di un territorio non
    sottoposto a sua giurisdizione.
    Penso che le armi debbano avere la funzione di incrementare la capacità di difesa, non di attacco. E credo che si possano scegliere ed inviare quelle che hanno queste precise caratteristiche. Ad esempio: una cosa è fornire giubotti antriproiettile, caschi e mine anticarro, altra è caccia bombardieri e bombe atomiche.
    Si possono anche imporre delle limitazioni all’uso delle armi inviate. Ad esempio: una cosa è lanciare una bomba contro un carro armato in avvicinamento verso una città ucraina, altra è lanciarla da un aereo ucraino su una città russa.
    Credo che l’invio di armi da parte dell’UE, non dai singoli Stati, avrebbe un maggior peso e sarebbe giustificato anche da una motivazione di autodifesa, in prospettiva o previsione di ulteriori avanzamenti del fronte offensivo della Russia di Putin.

  4. Matteo

    Buongiorno!
    Tra le norme da considerare per valutare il caso, non c’è anche la legge di neutralità (RD 1415/1938, all. B), che vieta all’Italia la fornitura di materiale bellico?

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