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Così il diritto internazionale condanna la guerra in Ucraina

Già l’invasione russa della Crimea nel 2014 costituiva una violazione della proibizione dell’uso della forza sancita dalla Carta delle Nazioni Unite. L’attacco di questi giorni è ancora più grave. E le basi giuridiche addotte da Mosca sono pretestuose.

Il supporto e il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donetsk e Luhansk

Il 21 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento di due regioni dell’est-Ucraina come stati indipendenti. Dal 2014, questi territori erano di fatto controllati da forze separatiste, sostenute dal governo di Mosca. Come stabilito dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) nel caso Nicaragua contro Stati Uniti, il finanziamento, l’addestramento e, in generale, l’aiuto a gruppi armati non statali non costituiscono, di per sé, una violazione della proibizione dell’uso della forza in assenza di un controllo effettivo di uno stato. Tuttavia, possono costituire una violazione di un diverso obbligo, la non ingerenza negli affari interni. Non c’è dubbio che il riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche separatiste costituisce una violazione della sovranità territoriale dell’Ucraina e del principio di non ingerenza negli affari interni, sanciti nell’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite.

L’annessione della Crimea e l’invasione su larga scala dell’Ucraina

Nei primi mesi del 2014, la Russia ha invaso la penisola della Crimea. Questa prima aggressione già costitutiva una violazione della proibizione dell’uso della forza sancita all’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite. Nelle settimane successive, lo stato russo ha organizzato un referendum, ritenuto illegittimo dal governo ucraino, sulla base del quale la regione è stata annessa alla Federazione Russa. Per il diritto internazionale, l’annessione di un territorio non può avvenire tramite l’impiego della forza. In ogni caso, è legale solo se rispetta le norme costituzionali dello stato di appartenenza. Poiché l’Ucraina non ha autorizzato il referendum, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo ha dichiarato illegittimo e ha condannato la violazione della sua sovranità territoriale. Su questi fatti e sulla guerra nel Donbass, diversi procedimenti giudiziali sono tuttora in corso, in particolare di fronte alla Cig, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e alla Corte penale internazionale.

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Ancora più grave è stata l’invasione su larga scala del territorio ucraino iniziata il 22 febbraio e tutt’ora in corso. Secondo il diritto internazionale, una seria violazione di una norma imperativa come la proibizione dell’uso della forza (cosiddetto ius cogens) comporta conseguenze ulteriori che coinvolgono tutti gli stati della comunità internazionale (articoli 40-41). Come spiegato dalla Corte internazionale di giustizia nell’opinione sul muro in Palestina, tutti gli stati devono cooperare per porre fine alla violazione, sono obbligati a non riconoscere la situazione come legittima e a non fornire assistenza allo stato responsabile.

Gli argomenti giuridici sostenuti dalla Russia

Dal suo canto, la Russia ha giustificato le sue azioni usando una strategia simile in tutti i casi sopra menzionati (qui la lettera inviata all’Onu poco prima dell’aggressione). In sostanza, ha sostenuto il proprio diritto di agire in legittima difesa contro le politiche dello stato ucraino, e, più in generale, del blocco politico occidentale riferendosi all’articolo 51 della Carta Onu. Inoltre, ha affermato di dover intervenire per bloccare il genocidio che stava avvenendo contro la minoranza russa dell’est-Ucraina.

Sono basi giuridiche assolutamente pretestuose. L’articolo 51 si applica solo “nel caso che abbia luogo un attacco armato”, inteso, sempre in Nicaragua contro Stati Uniti, come un attacco in corso. Non permette di agire in maniera preventiva. Inoltre, l’impiego della forza deve essere proporzionale e necessario. Tuttavia, è vero che, a partire dalla fine della guerra fredda, la Nato, gli Stati Uniti e alcuni stati europei hanno contribuito a ‘diluire’ il divieto di proibizione dell’uso della forza e l’eccezione della legittima difesa, compiendo operazioni militari chiaramente in violazione del diritto internazionale, come il bombardamento della Serbia nel 1999 e l’invasione dell’Iraq nel 2003.

Inoltre, l’accusa della Russia contro l’Ucraina di genocidio è del tutto inventata. L’Ucraina ha risposto citando la Russia di fronte alla Cig per aver utilizzato in mala fede la Convenzione del 1948 come pretesto per l’invasione, e chiedendo misure cautelari.

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Il ruolo delle Nazioni Unite

Il Consiglio di sicurezza si è riunito lo scorso 26 febbraio per esaminare la crisi, ma, come previsto, il veto imposto dalla Russia ha impedito l’adozione di una risoluzione. Tuttavia, il giorno successivo, il Consiglio di sicurezza ha chiesto all’Assemblea generale di riunirsi in una sessione di emergenza, sulla base di una procedura che non era stata attivata da circa quaranta anni. In questo caso, il voto negativo espresso dalla Russia non costituisce un veto, perché la decisione, di natura procedurale, non è soggetta al voto affermativo dei cinque membri permanenti.

Il 2 marzo, l’Assemblea generale, per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite, ha approvato una risoluzione che riconosce l’aggressione perpetrata da un membro permanente del Consiglio di sicurezza contro un altro stato membro. Le risoluzioni dell’Assemblea generale non sono vincolanti, ma costituiscono uno strumento politico unico per dare valore all’opinione dell’intera comunità internazionale.

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14 commenti

  1. Enrico Franco

    Oltre ai principi generali e fondamentali stabiliti dall’ONU e applicati dalle Corti internazionali, nel caso dell’Ucraina mi risulta esistere anche il Memorandum di Budapest del 1994, sottoscritto da Russia, USA, UK, da un lato e Ucraina dall’altro. Tale Memorandum, che penso equivalga ad un trattato internazionale (ma non sono un giurista) stabilisce esplicitamente che Russia, USA e UK riconoscono e garantiscono l’indipendenza, la sovranità e e i confini territoriali dell’Ucraina “attuali” (del 1994 quindi, inclusi pertanto Crimea e Donbass) . Questo trattato, che a me non esperto della materia appare fondamentale, viene molto raramente richiamato nelle molteplici analisi sull’Ucraina e ignorato dall’autore di questo pur interessante articolo. Mi chiedo perché, sperando di avere una risposta. Grazie.

  2. Lorenzo Gasbarri

    Grazie per il commento! Nonostante il nome, il Memorandum è un trattato vincolante, come giustamente sostenuto. Non viene spesso citato nel contesto di proibizione dell’uso della forza perché non fa altro che riaffermare obblighi contenuti nella Carta ONU e nel diritto consuetudinario, in particolare indipendenza e sovranità. Potrebbe avere un interesse politico, ma da un punto di vista giuridico non aggiunge nulla. Certamente, anche questo memorandum è stato violato dalla Russia.

  3. Michele Lalla

    Il diritto non può partire dalla fine del processo.
    Nel 2014 una sommossa di piazza ribaltò il governo Viktor Fedorovyc Janukovych, regolarmente eletto secondo gli osservatori OSCE. Il diritto vale quando fa comodo? Tutti i governi NATO e altro si affrettarono a riconoscere il governo della sommossa e quello successivo gestito da un governo illegale. Né si può ignorare l’attività ostile e perniciosa condotta da Hillary Clinton (e OBAMA premio nobèl per la pace, sic) n Ucraina.
    Ora, può un governo illegale dichiarare che i propri cittadini, che non lo riconoscono, appartengono al proprio territorio? Nel Donbass non l’hanno riconosciuto e c’è la guerra. Che guerra è? Civile? Come chiamarla una guerra di ucraini contro ucraini? Separatista? Eh, qui casca l’asino: troppi paesi hanno simili problemi in casa e perfino in Italia (Sicilia e Alto Adige). Cosa difendono questi Stati? l’autodeterminazione dei popoli o l’unità della nazione o interessi mal celati?
    Può un governo illegale dichiarare che il referendum in Crimea è illegale? Eppure, tutti gli Stati (della NATO) lo hanno fatto. E intanto rischiamo la terza guerra mondiale nucleare. Avete sentito ieri sera Iryna Vereshchuk a Otto e mezzo? Non solo ha negato che il missile sui russofili del Donbass fosse ucraino, ma fosse dei russi stessi, ha minacciato manomissioni alle centrali nucleari che possono essere piú pericolose delle stesse bombe nucleari, con un sorriso beffardo e accattivante attribuendole in anticipo ai russi. E questa è la classe dirigente che pensa al bene del popolo? Date corda e votate sovranisti, nazionalisti, populisti, estremisti, neonazisti e il popolo e il mondo sono cucinati.
    Quale diritto internazionale? Quando c’è un conflitto di confini e sicurezza o si trova un accordo o nella storia è finito sempre in conflitti. La dirigenza ucraina non vuole cedere niente e ci porta tutti al disastro, anche per incapacità della nostra classe politica tutta, specie quella italiana, un altro è stato piú capace e furbo. Chi vuole veramente la pace deve partire dall’adagio: “Se uno ti porta in tribunale per toglierti la tunica, tu dà’ a lui anche il mantello” (Mt 5,40 a memoria).

    • giorgio sacerdoti

      Il diritto internazionale non si occupa dei cambiamenti interni dei governi degli stati, e quindi il cambio del governo ucraino del 2014 è questione interna del diritto costituzionale ucraino, cui sono comunque succeduti governi e un presidente (l’attuale) democraticamente eletti. L’illegalità del cambio del governo può avere un rilievo internazionale solo in casi estremi, come un colpo di stato militare con arresti ecc. (v. Myanmar). Il separatismo armato del Donbass spalleggiato dalla Russia ( ricordiamo l’aereo della Malaysian Airline abbattuto nel 2014 da un missile russo fornito alle milizie separatiste che fece 283 vittime innocenti) non trova neppure esso sostegno nel diritto internazionale. Se la zona è abitata da una minoranza c’è diritto all’autonomia non alla secessione (se non in caso di oppressione violenta della maggioranza: caso del Kossovo rispetto alla Serbia).
      In nessun caso l’attuale invasione/aggressione russa all’Ucraina ne sarebbe giustificata.

      • Michele Lalla

        Grazie per la risposta circostanziata.
        Sulla questione dell’aereo di linea abbattuta siamo alle verità di guerra, ma lei assume una sola verità.
        Non ho visto tale alacrità del diritto internazionale nell’invasione dell’Iraq e nessuno ha pagato per le bugie raccontate da Bush e Blair.
        Il diritto internazionale ha taciuto sull’invasione dell’Afghanistan o, meglio, si sono trovati cavilli da azzegarbugli per giustificarla; questo, purtroppo, è il diritto, ossia il diritto del piú forte.
        Tralascio qualche altro caso.
        Su tanti casi, definiti questioni interne, hanno operato gli esterni e, questo, se il diritto internazionale non le contempla, allora è incapace e impotente e inadeguato a trattare questi casi, sic et simpliciter.
        Per non tediarla, le dico che può anche non rispondere, perché sono consapevole dei complessi problemi sollevati.

        • Lorenzo Gasbarri

          Il fatto che uno stato giustifichi una violazione con argomentazioni giuridiche, per quanto malamente, non fa altro che riaffermare l’importanza del diritto nelle relazioni internazionali, altrimenti basterebbe appellarsi alla propria forza, cosa che non viene fatta né oggi dalla Russia, né ieri da USA, UK, etc. Ovviamente questo non significa che dobbiamo dare per valido ogni argomento sostenuto. Come scritto nel post, questa non è la prima volta che la proibizione dell’uso della forza viene violata, e con argomenti che, di fatto, ne limitano l’effettività e possono portare a future violazioni. In alcuni casi, ci sono corti che possono valutare le azioni degli stati, ma, purtroppo, a volte non è così. Nei casi di Iraq e Afghanistan, ci sono state pronunce su episodi particolari e al momento un’investigazione ICC è in corso. Capisco e condivido che la giustizia internazionale sia frustrante, come spesso anche quella nazionale. Tuttavia, non ha senso utilizzare questa frustrazione per giustificare quello che sta avvenendo adesso in Ucraina.
          Su MH17, le consiglio di seguire i procedimenti giudiziali in corso, e, tra i vari approfondimenti, ho trovato veramente convincente l’investigazione di Bellingcat. Qui il podcast: https://www.bellingcat.com/category/resources/podcasts/

      • giampiero

        La sua opinione secondo cui il diritto internazionale regola uno situazione giuridica senza curarsi che sia fondata sulla illlegalità è palesemente inaccettabile perchè si configura come il diritto del più forte.

  4. Carlo

    Tutto molto interessante. Ma è come discutere del sesso degli angeli: il diritto internazionale non esiste, perché, quando un privato non rispetta la legge o un contratto, gli si fa causa. Quando una Nazione non rispetta il diritto internazionale o un trattato, beh, oltre alla guerra esistono poche alternative concrete, come gli eventi recenti dimostrano.

    Sì, ci sono le sanzioni, ma credo che troppi ne sovrastimino l’efficacia: a parte il Sud Africa dell’apartheid, non mi vengono in mente molti casi in cui abbiano contribuito ad un cambio di regime (e se quel cambio ci sarebbe stato anche senza sanzioni è ormai fantastoria); non vedo molta democrazia in Venezuela, Corea del Nord, Cuba, Iran, Myanmar, etc., nonostante le sanzioni.

    • Lorenzo Gasbarri

      Non è vero. L’effettività del diritto internazionale non è molto diversa da quella del diritto interno. Come per il diritto interno, ci sono strumenti extragiudiziali e decine di corti. Nell’assoluta maggioranza dei casi, le sentenze vengono rispettate e la risoluzione delle controversie è pacifica. Un’invasione come quella a cui stiamo assistendo rimane, per fortuna, un evento eccezionale.

      Casomai, quello che manca rispetto al diritto nazionale sono proprio le sanzioni! Nel diritto internazionale non c’è un organo centrale (eccetto il consiglio di sicurezza, ma con evidenti limiti) che possa sanzionare un fatto illecito. Tutto è decentrato ed in mano a misure unilaterali imposte da una parte contro l’altra. Il diritto internazionale le regola nella forma di contromisure, ma il termine sanzioni è, di per sé, fraintendibile e si confonde con il diverso significato che assume nel diritto interno.

      Comunque, il diritto (nazionale o internazionale) non si caratterizza certo per la presenza di sanzioni. Ci sono altri e più importanti motivi per cui rispettiamo il diritto, al di là del rischio di essere punti.

      • Carlo

        Suvvia… Vogliamo davvero elencare tutte le violazioni del diritto internazionale, da ogni lato, contro cui non si è mai fatto, né realisticamente si farà mai, nulla di concreto? Non basterebbe una vita…
        Non so: annessione della Crimea, territori occupati in Palestina, l’invasione americana di Grenada nel 1983…
        Poi, certo, capisco che per ogni studioso è difficile ammettere i limiti della propria disciplina, soprattutto quando così macroscopici.

        • Lorenzo Gasbarri

          Non mi sembra di aver negato i limiti del diritto internazionale, anzi, è l’oggetto principale della ricerca. Ho detto soltanto che non è molto diverso dal diritto interno. Ad esempio, il codice della strada viene violato tutti i giorni migliaia di volte, nonostante le precise sanzioni. Sarebbe per questo inesistente? Capisco che sia intuitivo concentrarsi solo sulle violazioni macroscopiche ignorando tutte le volte in cui una norma è rispettata, ma è una falsa percezione fondata su un’idea non corretta di cosa sia il diritto.

          • Enrico

            Sono passati 2 anni, sarei curioso di leggere un Suo articolo – magari già esiste – sulla palese violazione dell’art.11 della Costituzione della Repubblica Italiana.
            Poiché infatti il diritto internazionale e la carta Onu si sono affermati contemporaneamente alla nostra carta, ed è ragionevole discuterne solo in quanto cittadini italiani inseriti nel sistema politico e giuridico internazionale, che valore può derivare alla carta Onu da un paese come il nostro che non è in grado neppure di rispettare le proprie regole fondamentali?

            Il diritto richiede coerenza, e poiché il paese iniquamente e gravemente leso nella sua integrità territoriale non fa parte né della UE, né dell’alleanza atlantica, non può essere invocato l’art.5 del trattato Nato. Tuttavia, ugualmente il capo della nazione più potente del blocco occidentale, dichiara guerra con intervento dell’alleanza in caso (oramai assodato) di sconfitta ucraina.
            È del 25 febbraio scorso l’articolo del NewYorkTimes che riconosce la presenza di bunker allestiti dalla Cia lungo la frontiera russa già dal 2014.
            La guerra non è iniziata 2 anni fa ma molto prima.
            Dove vogliamo portarla? È il momento di domandarselo.
            Non sarà guardando poco più lontano che potremo vedere l’illegalità degli altri, se accecati da una trave, non siamo capaci di accorgerci del calpestamento della legge fondamentale in casa nostra.

  5. Adina valente

    Sono certa di aver letto in un documento ufficiale della Ue che le regioni autoproclamate indipendenti non hanno potuto votare in tutto 475 mila votanti che non hanno potuto esprimere il loro consenso o dissenso. Sono d’accordo sulla iniquità degli strumenti internazionali, personalmente la guerra di difesa preventiva in principio mi fece ridere per l’assurdità della cosa. Poi il seguito ci è noto. Però, scusate se divago, mi chiedevo anche come mai per le atrocità commesse a Guantánamo non è stato accusato o condannato nessuno, essendo comunque tutto stato provato e documentato.

  6. MICHELE LALLA

    Gentile Lorenzo Gasbarri, mi scuso per avere scambiato l’intervento di Giorgio Sacerdoti con la sua risposta, la quale è arrivata dopo e è ricca di elementi interessanti. Grazie. La conclusione rimane identica, sono consapevole delle difficoltà naturali del diritto internazionale, e la discussione tecnica esorbita dalle mie intenzioni, perché l’argomento è complesso e richiede uno studio approfondito e la formazione tecnica specifica per disquisire. Mi sono attenuto: a princípi generali; all’argomentazione logica, che costituisce comunque la chiave essenziale del diritto; e ai diversi paradossi che la storia o cronaca ci ha offerto in questi anni recenti.

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