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Categoria: Commenti e repliche Pagina 6 di 16

Sicurezza non fa rima con riarmo

Quel circolo vizioso che intrappola Alitalia

Mercato aereo e scelte pubbliche

Molti lettori hanno commentato i miei due recenti articoli sul caso Alitalia (qui e qui). Ripercorro volentieri le principali sollecitazioni ricevute, raggruppate per omogeneità, aggiungendo a ognuna alcune considerazioni.
Per prima cosa: abbiamo proprio bisogno di Alitalia? Se venisse chiusa o venduta a un altro grande vettore europeo, il trasporto aereo non verrebbe garantito egualmente dal mercato? La risposta è senz’altro affermativa. Alitalia era un vettore indispensabile quando trasportava 24 milioni di passeggeri su un mercato che non raggiungeva i 50, ma non lo è ora che ne trasporta 22 milioni su un mercato di 130. Se dovesse chiudere, nell’arco di pochi mesi i suoi 22 milioni di clienti sarebbero presi a bordo da voli aggiuntivi di altre compagnie, come successe all’inizio del decennio scorso con il fallimento di Swissair e Sabena.
Una seconda area di questioni riguarda le scelte pubbliche di settore: se Alitalia nel 2008 fosse stata venduta ad Air France, anziché salvata per inesistenti ragioni di campanile, oggi non avrebbe gli stessi problemi dato che non vi sarebbero stati sei anni di errata gestione Cai, basati su un progetto che intendeva solo restringere la concorrenza. Il nostro paese è pieno di aeroporti minori che erano praticamente vuoti prima dell’arrivo dei vettori low-cost. Poi è arrivata Ryanair e si è fatta pagare per aprire rotte che prima di allora nessuna compagnia si era sognata di considerare. In taluni casi, come Bergamo-Orio al Serio, ha riempito gli scali.
Si tratta di concorrenza sleale? Se i concorrenti non c’erano direi proprio di no. Bergamo è servito da vettori low-cost per il 94 per cento del traffico, Treviso per il 99,7 per cento, Ciampino per il 99 per cento, Trapani per il 97 per cento, Crotone per il 99 per cento. Senza le low-cost il contribuente sarebbe stato chiamato a pagare per conservare in esercizio aeroporti completamente vuoti.

Le tasse dei low-cost

Come si possono definire leali i low-cost quando non pagano in Italia né tasse né contributi sociali e non applicano i contratti di lavoro italiani? Non dimentichiamo che sono entrati nel mercato nazionale inizialmente sui collegamenti infra-comunitari internazionali, non sui voli domestici. In tale caso, non potendosi applicare doppie regole su un medesimo volo, è corretto che prevalgano quelle del paese di residenza del vettore. I voli domestici realizzati in un paese differente sfuggono egualmente alle regole di quel paese in quanto le compagnie, coerentemente col loro approccio low-cost, tendono a non aprirvi stabili organizzazioni. Si può non essere d’accordo, tuttavia perché mai dovrebbero aprire una sede di cui possono fare a meno solo per pagare più tasse?
È utile richiamare in ultimo il circolo vizioso in cui è rimasto intrappolata la nostra ex compagnia di bandiera: 1) Alitalia perde molto per la concorrenza dei low-cost, pertanto viene elaborato un nuovo piano d’impresa che diminuisce aerei e personale (nel 2008, nel 2014 e nuovamente nel 2017); 2) gli spazi di mercato lasciati spontaneamente liberi da Alitalia sono presto occupati dai vettori low-cost che in tal modo accentuano la pressione concorrenziale su di essa, incrementandone le perdite; 3) a questo punto si elabora un nuovo piano d’impresa che ridimensiona ulteriormente Alitalia, lasciando ulteriori spazi ai low-cost, i quali potranno così esercitare ancora maggiore concorrenza…
È evidente che di questo passo, dopo un certo numero di piani d’impresa e di ridimensionamenti, Alitalia sarà arrivata alla chiusura definitiva.

Cinque domande e cinque risposte su taxi e tassisti

Innanzitutto, vorremmo ringraziare tutti i lettori per i commenti e le critiche al nostro articolo, tutte costruttive e civili, cosa che in rete non è sempre scontata. In questa breve risposta, riassumiamo e commentiamo i temi più ricorrenti.

Perché dovremmo compensare i tassisti?

Perché i tassisti dovrebbero essere più garantiti di molti altri lavoratori che hanno visto peggiorare le loro prospettive occupazionali? lavoce.info è un sito di analisi economica. Come tale, approfondisce temi e fa proposte utilizzando gli strumenti dell’economia. In questo articolo abbiamo proposto un meccanismo che potrebbe essere usato per compensare i tassisti. Decidere se compensarli sia “giusto” o “sbagliato” esula dagli obiettivi che ci proponiamo su questo sito. Se sia giusto indennizzare i tassisti, e in che misura, sono domande che rientrano nei giudizi di valore. Ognuno ha la sua opinione. Spetta alla politica rappresentare quelle dei cittadini e tradurle in decisioni su cosa fare in una situazione in cui ci sono interessi in conflitto (tassisti da una parte, utenti e potenziali nuovi tassisti dall’altra).

Bisognerebbe tenere conto di un periodo di ammortamento del valore della licenza?

Tecnicamente, una licenza è un diritto a ottenere una rendita perpetua. Come tale, il suo valore non dipende da quanto la si detiene. Ad esempio, i tassisti “anziani” la usano come sostituto alla liquidazione quando smettono di operare il taxi. Si può decidere di indennizzare diversamente tassisti con diversa anzianità, ma da un punto di vista economico l’ammortamento non è un motivo per farlo.

Come attuare la proposta se in Italia è difficile raccogliere le tasse?

La tecnologia in questo caso aiuta molto. Ad esempio, con Uber ogni corsa viene pagata con carta di credito, l’ordine viene registrato e tecnicamente è facile applicare una tassa.

Le tariffe fisse evitano che gli operatori si approfittino di picchi di domanda per aumentare ingiustamente i prezzi, come fa Uber?

Quando piove trovare un taxi è tanto probabile quanto vincere la lotteria. Aumentare il prezzo è un modo per indurre i tassisti a fare un turno in più quando il loro servizio è particolarmente utile. La teoria economica su questo punto è chiarissima: fare variare il prezzo per equilibrare domanda e offerta è più efficiente che utilizzare schemi di razionamento.

Esistono altri schemi?

Sì esistono schemi diversi da quello da noi proposto. Uno alternativo al nostro sarebbe di vendere le licenze ai nuovi tassisti e usare i proventi per indennizzare i vecchi. Il problema è che si creerebbe una platea ancora più numerosa di tassisti pronti a opporsi a ogni altra liberalizzazione. Inoltre, diventerebbero tassisti solo coloro che hanno già i soldi per pagare la licenza o coloro che li possono prendere a prestito. Nella nostra proposta, invece, le licenze sono gratuite e non a numero programmato. Chiunque soddisfi determinanti requisiti la può ottenere.

Il peso della disoccupazione sul voto

Confronto tra 2016 e 2013

È opinione comune che il “no” al referendum costituzionale sia stato non tanto un voto sul merito della riforma costituzionale quanto un voto contro il governo in carica. Ciò che non viene sottolineato è che i motivi della protesta – elevata disoccupazione, paura dell’immigrazione, alto livello della tassazione – avevano già influito sui risultati elettorali delle politiche del 2013, che l’esito del referendum ha sostanzialmente confermato. Il grafico 1 evidenzia, a livello di regioni, la relazione fra la percentuale di voti per il “no” nel 2016 e la percentuale di voti presi nelle elezioni politiche del 2013 dalle forze che nel 2016 erano per il “no”.
Il “no” ha ottenuto meno consensi di quelli presi nel 2013 dai partiti che lo sostenevano nel Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Lombardia), in Emilia Romagna e nelle regioni dell’Italia centrale, con l’eccezione del Lazio. Tuttavia, solo in Emilia e Romagna e Toscana ha prevalso il “sì”. Invece nel Nord-Est il “no” ha ricevuto più voti di quelli presi nel 2013 dai partiti a suo favore. Il Mezzogiorno ha un andamento analogo a quello del Nord-Est. Il “no” ha avuto una percentuale di voti maggiore rispetto alla quella registrata nel 2013 dalle forze che lo sostenevano. Le uniche eccezioni sono gli Abruzzi e il Molise.
La difformità di voto tra 2016 e 2013 può essere stata determinata dalla variazione del tasso di disoccupazione (tabella 1). Infatti, la gran parte delle regioni dove il “no” ha preso meno voti di quelli conseguiti nel 2013 dai partiti che lo sostenevano hanno registrato un miglioramento del dato (tabella 1). Il contrario è avvenuto nelle regioni, come quelle meridionali, che hanno visto un peggioramento del tasso di disoccupazione.

Elettorato stabile

L’esito del voto referendario evidenzia una notevole stabilità dell’elettorato, anche se all’interno di ciascun partito vi sono state defezioni rispetto alla posizione ufficiale. Secondo il sondaggio di Demos apparso su La Repubblica del 22 dicembre 2016, l’84 per cento degli elettori del Pd, se si dovesse rivotare per il referendum, confermerebbe il “sì”; l’83 per cento di quelli del Movimento 5 Stelle confermerebbe il “no”, così come il 73 per cento di chi vota Lega Nord e il 68 per cento di chi sceglie Forza Italia. In base allo stesso sondaggio, le forze politiche a favore del “sì” avrebbero il 34,7 per cento dei voti e quelle per il “no” il 65,3 per cento.
Ora, tenendo conto dei voti dei partiti e di quanti in ciascun partito si sono espressi per il “no”, il “sì” avrebbe dovuto prendere l’8,25 per cento in più del voto a favore delle forze per il “sì” nel 2013, e cioè il 42,95 per cento, mentre il “no” avrebbe dovuto prendere il 57,05 per cento. I risultati effettivi – 40,89 per cento al “sì” e 59,11 per cento al “no” – sono del tutto coerenti con questi dati e mostrano che la sconfitta del “sì” è stata meno drammatica di quanto si sia detto. In ogni caso, era prevedibile in base ai risultati delle politiche del 2013.
Il disagio sociale, che in qualche modo è approssimato dal tasso di disoccupazione, era già stato allora l’elemento cruciale che aveva determinato l’esplosione di voti per il M5S e l’affermazione del tripolarismo. Il governo Renzi, utilizzando la strategia di un mix di riforme e di stile personalistico del presidente del Consiglio, ha tentato di contrastare questa tendenza. Il risultato delle Europee, con un forte ridimensionamento del M5S ha illuso Renzi e, se da un lato lo ha incoraggiato sulla via delle riforme, dall’altro lo ha spinto a ricercare un successo popolare personale con il referendum costituzionale. L’obiettivo è fallito perché, nonostante un lieve miglioramento nella situazione sociale, non si sono realizzate le aspettative create dal governo Renzi. Giacché è presumibile che le modifiche nei tassi di disoccupazione saranno minime nel breve termine, appare difficile che nelle prossime elezioni si registrino grandi cambiamenti nei rapporti di forza fra i vari schieramenti politici.

Tabella 1

Fonte: Elaborazioni Istituto Cattaneo su dati del ministero degli Interni per i dati elettorali; Istat per i tassi disoccupazione

Fonte: Elaborazioni Istituto Cattaneo su dati del ministero degli Interni per i dati elettorali; Istat per i tassi disoccupazione

Grafico 1

grafico

Il Miur e le scuole paritarie

In merito al commento dal titolo “Scuole paritarie: la sentenza che blocca i contributi statali”, a firma di Massimo Greco, pubblicato il 5 gennaio scorso sulla testata giornalistica lavoce.info, si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti.
La legge 296/2006 art.1, commi 635 e 636, come è noto, stabilisce che, “al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione”, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro.
Sulla base di tale norma, i contributi sono stati assegnati alle scuole paritarie “senza fine di lucro”, individuate sulla base di un criterio soggettivo-formale, ovvero sulla base della struttura sociale o delle disposizioni statutarie delle medesime scuole.
Come riferito nell’articolo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 292/2016, ha ricondotto i criteri di individuazione delle scuole paritarie beneficiarie dei contributi in via prioritaria ai parametri europei, ovvero riconoscendoli in favore di quelle scuole paritarie che svolgono il servizio pubblico scolastico senza scopo di lucro inteso in senso oggettivo.
Sulla base del criterio oggettivo le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali, quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico “a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio”. Il parametro è quindi quello di una retta inferiore al costo medio per studente stabilito annualmente dall’Ocse e pubblicato dal Miur; criterio già previsto dal Regolamento sull’esenzione dell’imposta comunale degli immobili degli enti non commerciali (DM 200/2012).
Le scuole paritarie, pertanto, stabilendo rette inferiori al costo medio per alunno, svolgono un servizio pubblico che giustifica l’erogazione dei contributi da parte dello Stato.
Infine, la sentenza n. 296/2016 è stata attuata dal Miur, essendo stato peraltro rigettato il ricorso presentato dall’Aninsei avverso il decreto adottato dal Ministro pro tempore, relativo ai contributi per l’anno scolastico 2015-2016. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.5259/2016 del 17 novembre 2016, ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso, accogliendo le tesi difensive dell’Amministrazione e della Fism intervenuta nel giudizio, ponendo fine al predetto contenzioso.
I contributi alle scuole paritarie, pertanto, non sono “bloccati”, ma in corso di assegnazione.
Si deve evidenziare, inoltre, che i medesimi contributi, annualmente assegnati, pari a circa 500 milioni di euro, consentono un risparmio di spesa per lo Stato pari a 6 miliardi, considerato che il costo medio per studente di scuola statale è di 6.800 euro circa e quello per studente di scuola paritaria è di 500 euro l’anno.
Tali erogazioni consentono di fornire un servizio pubblico, in considerazione dei costi che lo Stato dovrebbe sostenere e che non potrebbe garantire se non attraverso le 13 mila scuole paritarie.

Gabriele Toccafondi, Sottosegretario, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

La replica dell’autore

Pur condividendo le motivazioni di opportunità politica e finanziaria che animano la scelta ministeriale, la questione rimane aperta in punto di diritto. Soprattutto per la rinnovata esigenza di conformare il nuovo “parametro di misurazione” – adottato dal MIUR col DM n. 367/2016 per definire l’attività didattica esercitata con modalità non commerciali delle Scuole paritarie per l’anno 2015/2016 – alla giurisprudenza europea in materia di aiuti pubblici.  E nulla innova l’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato.

Massimo Greco

 

Palazzo Chigi sulla povertà educativa*

di Tommaso Nannicini e Stefano Gagliarducci

Ringraziamo gli autori dell’articolo sia per il supporto all’iniziativa sul contrasto alla povertà educativa sia per gli spunti critici, che sono senz’altro uno stimolo a migliorare un percorso di sperimentazione appena avviato. Ne approfittiamo per rispondere nel merito della principale questione sollevata, ossia la scarsità dei fondi allocati per la valutazione empirica degli interventi.
In verità, non sono del tutto assenti esempi internazionali, come ad esempio il J-Pal (The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) dell’Mit (Massachusettes Institute of Techology), in cui i gruppi di ricerca si fanno carico dei costi di valutazione. Questo non solo perché animati da spirito solidaristico, ma soprattutto perché in cambio ricevono la possibilità di disegnare l’implementazione delle politiche (nel nostro caso, progetti fino a 3 milioni di euro) in maniera sperimentale o quasi-sperimentale, con evidenti ritorni in termini di qualità scientifica e pubblicazioni internazionali. Non solo, avere accesso a disegni sperimentali di questo tipo, come nel caso di randomized controlled trials, può aumentare le possibilità di accedere a finanziamenti internazionali alla ricerca, in un’ottica di matching funds che è anche uno dei cardini dell’iniziativa. In un mercato caratterizzato da forti asimmetrie informative, contenere le spese dirette ascrivibili alla valutazione empirica può essere un modo per selezionare questo tipo di ricercatori, interessati all’originalità della metodologia di valutazione prima di ogni altro fattore.
Detto questo, ci rendiamo conto che gli interventi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile saranno su larga scala, e non tutti i gruppi di ricerca necessari a valutare l’elevato numero di progetti messi in campo potrebbero avere le risorse economiche di J-Pal, indipendentemente dalle proprie capacità scientifiche. Per questo motivo, sul sito conibambini.org, è stata pubblicata una nota interpretativa sul bando in cui si esplicita quanto forse prima era poco chiaro: in aggiunta al rimborso spese di missione nel limite del 2 per cento del budget, “la coerenza e la congruità di eventuali altre spese, relative a risorse umane e acquisto di beni e servizi funzionali alla valutazione di impatto, saranno esaminate in sede di istruttoria”. Questo proprio per dotare tutti i gruppi di ricerca delle risorse necessarie, ad esempio, alla somministrazione di questionari, al reclutamento di assistenti alla ricerca, o più in generale alla raccolta dei dati.
Speriamo che questa risposta abbia chiarito almeno parte dei dubbi degli autori.

*Tommaso Nannicini è Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Presidente del Comitato strategico per il contrasto alla povertà educativa.
Stefano Gagliarducci è Consigliere economico del Presidente del Consiglio e componente del Comitato strategico per il contrasto alla povertà educativa.

 

La replica degli autori
Restano i dubbi sulle risorse per la valutazione

di Alberto Martini, Barbara Romano e Ugo Trivellato

Ringraziamo Tommaso Nannicini e Stefano Gagliarducci per i commenti. Conosciamo abbastanza bene J-Pal: 143 professori affiliati a 49 università; 793 randomized control trial, completati o in corso, in 72 paesi; il sostegno di ingenti donazioni. Si colloca però su un’altra scala rispetto ai centri di ricerca che potranno essere coinvolti nel programma di contrasto della povertà educativa minorile.
Il nostro iniziale spunto critico ha riguardato l’immotivato vincolo a utilizzare i fondi destinati alla valutazione per rimborsi spese. La spiegazione di Nannicini e Gagliarducci non ci ha convinti del tutto. Abbiamo quindi letto con piacere la nota interpretativa pubblicata sul sito conibambini.org, che lo allenta.
Più in generale, quella del Fondo per la povertà educativa potrebbe essere un’esperienza importante per cambiare il rapporto tra politici e produttori di evidenza empirica, oggi largamente improntato ad altisonanti dichiarazioni dei primi seguite da piatte descrizioni da parte dei secondi. Appunto, potrebbe. Restano peraltro alcuni aspetti nebulosi e qualche perplessità.

  1. I due bandi richiedono che “ciascun ‘soggetto proponente’ si doti già in ‘prima fase’ di una strategia di valutazione, indicando nel partenariato un soggetto con comprovata esperienza nel settore. […] Nel caso in cui non riesca a identificare autonomamente soggetti con tali competenze, sarà predisposto un elenco di soggetti idonei”. Come avverrà l’accreditamento dei centri di ricerca non è però detto. Quali criteri saranno adottati? Saranno ammissibili centri di ricerca non italiani? Si tratta di informazioni essenziali, che è bene siano rese pubbliche tempestivamente.
  2. Vi sono parecchie differenze fra le iniziative che possono essere incluse nei progetti rispettivamente per i bandi 0-6 e 11-17 anni. Alcune sono comprensibili; altre meno. Un solo esempio: i conditional cash transfer (che sono stati uno dei cavalli di battaglia di J-Pal) sono previsti soltanto per i bandi 0-6 anni. Una banale svista o una scelta motivata?
  3. La nota interpretativa prevede che, al di fuori del tetto del 2 per cento, “la coerenza e la congruità di eventuali altre spese, relative a risorse umane e acquisto di beni e servizi funzionali alla valutazione di impatto, [sia] esaminata in sede di istruttoria”. Ci domandiamo: non sarebbe più saggio restare entro un tetto, forse elevato al 3-4 per cento, e richiedere un argomentato dimensionamento del finanziamento richiesto e un’argomentata ripartizione delle spese, in relazione al disegno dell’intervento e della sua valutazione?
  4. La nota conclude così: “Non potranno, comunque, essere previsti rimborsi o compensi per le attività di valutazione svolte successivamente alla conclusione del progetto”. Il progetto consta del solo intervento? Oppure comprende la valutazione d’impatto, che può svolgersi pienamente soltanto a intervento compiuto, quindi comporta costi anche dopo la sua conclusione? Sfortunatamente, i due bandi sono chiari: il centro di ricerca coinvolto “si [farà] carico di valutare l’andamento, i risultati conseguiti al termine delle attività e gli impatti raggiunti due anni [dopo]”. Quanto sia importante valutare l’impatto di un intervento anche diversi anni dopo la sua conclusione, lo mostra un esempio estremo: nel Perry Preschool Projectun randomized control trial su 123 bambini afro-americani di 3-4 anni a rischio di fallimento scolastico – gli effetti di essere stato assegnato a un programma di formazione pre-scolastica di elevata qualità, invece che esserne escluso, sono stati valutati seguendo quei 123 bambini oltre i 40 anni di età.

Referendum e regole statistiche

Ringrazio i lettori che hanno commentato il mio articolo “Referendum costituzionale bocciato dal metodo statistico” e rispondo.
Mi spiace ma non sono stata in grado di capire il commento di Roberto, tranne ovviamente le ultime sei parole che sono chiarissime. Penso tuttavia che Roberto possa convenire che con la consultazione referendaria, anche se è “un procedimento stabilito per legge” di fatto viene condotta un’indagine per rilevare il giudizio (se gli dà fastidio parlare di atteggiamento) degli elettori sulla legge costituzionale. Sotto il profilo della metodologia statistica il tema che mi proponevo di affrontare era quello delle regole che dovrebbero essere rispettate da chi progetta un’indagine (il legislatore che decide, come lo chiama Guido). Non posso quindi essere d’accordo con Henri Schmit che, sostenendo che “è chi pone la domanda che decide su che cosa si decide” (il che è vero), afferma che “non si misura ma si decide”. Infatti con il referendum si misura quanti votanti approvano quello che è stato deciso e quanti lo rifiutano. Gli elettori cioè sono solo i soggetti sottoposti a osservazione ma ad essi deve essere comunque assicurato il diritto della libertà di voto, cioè il diritto di esprimere correttamente la loro accettazione o il loro rifiuto delle singole modifiche apportate alla costituzione vigente, ed è della verifica di come, e quando, questo diritto sia stato assicurato che l’articolo si occupa.
L’affermazione di Guido: ”è il legislatore che decide” è corretta ma troppo semplicistica. Infatti l’iter per arrivare ad indire il referendum è articolato e a ogni passo, al fine di assicurare il diritto di cui sopra, sarebbe stato possibile innescare un processo di modifica della decisione iniziale del Governo (il primo decisore) che ha proposto il titolo della legge costituzionale sapendo che, in base alla normativa, quello sarebbe stato il testo dell’eventuale referendum. In primo luogo lo avrebbe potuto fare il Parlamento che però non aveva la “forza” di modificarlo ma che, avendo votata la legge con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, ha reso possibile la raccolta di firme perché si procedesse al referendum popolare. In secondo luogo l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di Cassazione, che con le ordinanze (del 6 maggio e dell’8 agosto 2016) ha dichiarato legittime e ammesse le richieste di referendum popolare svolgendo unicamente un ruolo di tutela generale dell’ordinamento. In terzo luogo il Presidente della Repubblica che però, a quel punto non poteva far altro che emanare la legge. Da ultimo la giudice del tribunale di Milano che ha respinto il ricorso di impugnazione (con una motivazione in linea con quanto scritto da Enrico Rettore) guidata probabilmente anche da “motivi di convenienza politica-organizzativa”, come scrive Michele Lalla a proposito della scelta di proporre il quesito non “spacchettato”.

Compensi alti o bassi per selezionare politici migliori?

Ringraziamo i lettori per i loro numerosi commenti al nostro articolo. Vorremmo innanzitutto ribadirne lo scopo, che era quello di capire se una riduzione dei compensi dei parlamentari possa indurre anche una riduzione della loro qualità.
La teoria, come ricordiamo, fornisce predizioni ambigue. La (non vasta) letteratura empirica a nostra conoscenza suggerisce invece una relazione tra livello dei compensi e qualità degli eletti (misurata come livello di istruzione). Ma – e questo è l’ultimo punto del nostro pezzo – tali risultati empirici si riferiscono a un diverso contesto, nella fattispecie l’elezione di sindaci in Italia e di governatori negli Stati Uniti. Difficile trarne lezioni per il caso dei parlamentari italiani, almeno con leggi elettorali che prevedono liste bloccate.
I lettori nei loro commenti suggeriscono di considerare altri fattori, come il fatto che la retribuzione dei parlamentari italiani è più elevata di quella dei loro colleghi europei o che essa dovrebbe essere più legata alla performance (come la presenze in aula e il numero di proposte legislative). Sono considerazioni indubbiamente importanti, ma che esulano dal punto di vista che volevamo considerare nel nostro intervento, cioè quello del rapporto tra compenso e selezione della classe politica.
Rispetto alle accuse di essere filo-governativi, suggeriamo sommessamente di fare una ricerca web di quello che abbiamo scritto sui vari temi di attualità negli ultimi mesi. Infine, rispetto all’imputazione di essere amici di Tito Boeri, fondatore di questo sito, ci dichiariamo – senza esitazioni – colpevoli.

Riforma costituzionale: il contrappeso del limite di mandato

Quanto è utile la laurea per il lavoro?

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