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Tra comunità energetiche e fisco una relazione in divenire

Le comunità energetiche rinnovabili sono cruciali per la decarbonizzazione, decentralizzazione e digitalizzazione del settore energia. Il loro profilo fiscale, però, non è ancora del tutto definito. Una risposta dell’Agenzia delle entrate aiuta a orientarsi.

Le domande di una Cer e la risposta dell’Agenzia delle entrate

La piccola ma dinamica comunità energetica rinnovabile di Villanovaforru (comune di circa 600 abitanti nel Sud Sardegna) ha permesso di compiere un passo in avanti nel chiarire il quadro relativo alle comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Dopo il Gestore dei servizi energetici (Gse) nel 2022, è stata la comunità sarda a interpellare l’Agenzia delle entrate, perché, allo stato attuale, non vi sono previsioni specifiche in ordine ai profili fiscali connessi all’operatività delle Cer.

Eppure, questi nuovi soggetti giuridici si apprestano a divenire, secondo il legislatore nazionale ed europeo, la chiave di volta nell’evoluzione a “3D” (decarbonizzazione, decentralizzazione, digitalizzazione) del settore energia. Si è infatti conclusa la fase di registrazione presso la Corte dei Conti e dal 24 gennaio 2024 è in vigore anche il decreto di incentivazione dell’autoconsumo di energia rinnovabile.

Proprio sulla natura degli incentivi, e più in generale delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) alle Cer e da queste ripartite ai singoli membri, la Cer di Villanovaforru ha “interrogato” l’Agenzia delle entrate, che ha fornito una risposta interessante sotto diversi profili (interpello n. 956-1284/2023).

Innanzitutto, la risposta assicura continuità e accresce l’affidamento del cittadino nell’aver chiaro che solo le somme erogate dal Gse alla Cer in seguito alla vendita di energia – eccedente l’autoconsumo istantaneo – assumono rilevanza fiscale (redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. i) Tuir). Niente imposte sulla tariffa premio e sul ristoro di componenti tariffarie non applicabili all’energia condivisa. L’Agenzia si pone infatti in linea con l’orientamento espresso in precedenza (risoluzione n. 18E/2021 e risposta ad interpello n. 37/2022), che pare consolidarsi.

Quale forma giuridica per le Cer

In secondo luogo, la risposta dell’Agenzia delle entrate aiuta a orientare la scelta della forma giuridica delle Cer. Il nostro legislatore, a differenza di altri stati europei, ha lasciato piena libertà e la prassi sta individuando il modello “preferibile”. La scelta (ricorrente) dell’associazione non riconosciuta ha smentito le prime riflessioni svolte all’indomani del recepimento della direttiva Red II. Si è, via via, riconosciuto che il bacino nel quale attingere è quello delle forme di cooperazione non imprenditoriali e sempre maggiore interesse sembrano ricevere gli enti non profit e, più in generale, quelli del terzo settore (Ets). Paiono infatti esprimere nel modo migliore al meglio i principi di solidarietà sociale e sussidiarietà, cui sono chiamate a ispirarsi le Cer e riescono a garantire una partecipazione aperta e volontaria, anche in uscita.

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Proprio a questo proposito, l’Agenzia delle entrate ha dato una certezza in più affermando che l’attribuzione ai singoli membri delle somme che la Cer, quale Ets, riceve dal Gse non sembra configurare un aggiramento del divieto di cui all’art. 8 c. 2 del Codice del terzo settore (Dlgs n. 117/2017). Il divieto di distribuzione di utili, avanzi e riserve non riguarda, dunque, i proventi energetici. Il mandato senza rappresentanza che, in linea con le regole tecniche predisposte dal Gse, regge i rapporti tra Cer e associati consente di escludere che si tratti di ripartizione di utili; la Cer “restituisce” quanto ha ricevuto in qualità di referente e, dunque, unico interlocutore con il Gse. In questo caso, le somme diventano fiscalmente rilevanti in capo ai membri in base alla natura di ciascuno (per il cittadino persona fisica rappresentano redditi diversi).

Nulla osta alla concreta operatività di una Cer quale Ets che distribuisce ai membri le somme ricevute dal Gse.

L’attività commerciale

In quale momento, però, la Cer inizia a svolgere attività commerciale abituale? Il passaggio in una dimensione imprenditoriale comporta una serie di conseguenze: in primo luogo, la rilevanza fiscale di tutte le somme percepite in tale ambito.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate è stata netta. Nella risposta n. 37/2022 non si è limitata a dire che la vendita di energia è attività commerciale, ritenuta non abituale solo in virtù dell’art. 119 comma 16-bis del Dl Rilancio (n. 34/2020), il quale qualifica come tale l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza. Gli uffici finanziari hanno chiaramente precisato che “qualora il [Gse], erogasse le suddette somme – a titolo di tariffa premio, ristoro di oneri ed eventuale remunerazione dell’energia ritirata dal [Gse] – ai referenti delle configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetica che utilizzino uno o più impianti aventi una potenza cumulata complessiva superiore al suddetto limite di 200 kW, tutta l’attività energetica dovrebbe considerarsi quale attività commerciale abituale con la conseguenza che tali somme concorrerebbero a formare reddito d’impresa”.

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Quali scenari immaginare all’indomani del Dlgs n. 199/2021 e del decreto attuativo che disciplina gli incentivi? È lecito aspettarsi la tendenza a realizzare impianti con potenza non superiore a 200 kW. Gli incentivi previsti dalla bozza del decreto sono maggiori rispetto a quelli fissati per gli impianti di potenza più elevata e l’attività, sebbene commerciale, viene ritenuta non abituale con le conseguenze fiscali indicate dall’Agenzia delle entrate.

Si intende così favorire l’autoconsumo (e non la cessione) e incentivare la creazione di piccole comunità? Non bisogna però dimenticare che la nuova disciplina, in linea con l’approccio del legislatore comunitario, ha ampliato l’area entro la quale è possibile l’aggregazione in forma di Cer.

Il superamento della disciplina cosiddetta transitoria (art. 42-bis del decreto Milleproroghe 2019) comporterà anche la revisione del comma 16-bis art. 119 Dl Rilancio? Occorre pensarci poiché anche i profili fiscali sovente indirizzano la prassi.

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L’affaire produttività*

  1. Paolo

    La scelta (fatta da molte amministrazioni pubbliche sull’onda dell’entusiamo) di costituire le CER come associazioni non riconosciute si rivelerà probabilmente suicida, visto che l’amministratore risponde in solido con il proprio patrimonio (occorrerebbe trovare prestanomi nullatenenti…).
    Anche le altre forme terzo settore (cooperative o associazioni riconosciute) hanno il problema che votano per teste, quindi sono “scalabili”, soprattutto nelle fasi iniziali quando i partecipanti saranno numericamente pochi.
    Le forme societarie sono a rischio di tassazione degli incentivi oltre che sotto la lente della corte dei conti, come dimostrano le vicende recenti.
    Resta forse la forma della fondazione di partecipazione a poter mettere d’accordo esenzione dalla tassazione ed esigenze di governance.
    fermo restando che se poi comunque l’incentivo viene tassato quando la CER lo eroga ai partecipanti, è una bella fregatura.

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