L’Agcm ha avviato un‘istruttoria su un possibile accordo di cartello nel mercato del lavoro, Il caso potrebbe costituire un precedente per chiarire che la concorrenza va tutelata non solo nei confronti dei consumatori, ma anche dei lavoratori.

L’istruttoria dell’Agcm

Con l’avvio di un’istruttoria nei confronti di un gruppo di società della “packaging valley” emiliana, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) apre un fronte nuovo nel panorama italiano della tutela della concorrenza. Per la prima volta, infatti, l’Autorità interviene esplicitamente su un sospettato accordo di cartello nel mercato del lavoro, ipotizzando che alcune imprese abbiano coordinato i propri comportamenti per limitare la concorrenza nell’assunzione di personale qualificato.

L’istruttoria nasce da una segnalazione che denuncia l’esistenza di accordi – formali o informali – volti a impedire la sottrazione reciproca di lavoratori impiegati in attività di validazione di macchine automatiche. In pratica, si tratterebbe di uno di quei casi in cui le aziende si impegnano a non assumere in casa dei concorrenti. Se accertata, una simile condotta configurerebbe una restrizione della concorrenza per oggetto, vietata dal diritto antitrust europeo.

Perché il mercato del lavoro è (anche) un tema antitrust

Tradizionalmente, il diritto della concorrenza si è occupato di prezzi, quantità e quote di mercato nei mercati dei beni e dei servizi. Il lavoro è rimasto a lungo ai margini di questa analisi, come se fosse un ambito separato, regolato esclusivamente dal diritto del lavoro e dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, anche questo mercato può essere oggetto di pratiche collusive tra imprese.

Gli accordi di non assunzione (no-poaching agreements) riducono la concorrenza tra datori di lavoro, limitando le alternative disponibili per i lavoratori. In termini economici, rafforzano il potere di monopsonio delle imprese: la capacità di influenzare salari e condizioni di lavoro perché i lavoratori hanno poche possibilità di scelta. Il risultato può essere una compressione dei salari, una minore mobilità, un peggior abbinamento tra competenze e mansioni e, in ultima istanza, una minore crescita.

Un elemento particolarmente problematico degli accordi di no-poaching è la loro opacità. Operano “alle spalle” dei lavoratori, che spesso non sono consapevoli del motivo per cui la loro candidatura viene respinta. Proprio per questo, l’intervento dell’autorità pubblica diventa essenziale: senza intervento dell’Antitrust, queste pratiche rischiano di rimanere invisibili e quindi incontestate.

Le esperienze internazionali: dal food delivery alla Silicon Valley

L’iniziativa dell’Agcm segue di pochi mesi la prima decisione in materia da parte della Commissione europea che ha sanzionato Delivery Hero e Glovo per un insieme di pratiche collusive, tra cui un accordo di non sottrazione reciproca dei dipendenti. Si è trattato del primo caso in cui la Commissione ha riconosciuto esplicitamente che un cartello nel mercato del lavoro può violare l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il caso è particolarmente istruttivo per almeno due ragioni. Primo, mostra che il no-poaching può emergere anche in contesti di collaborazione o partecipazione azionaria, non solo tra concorrenti “puri”. Secondo, segnala che la tutela della concorrenza nel mercato del lavoro è ora parte integrante della politica di concorrenza europea. Diversi altri casi sono arrivati, invece, all’attenzione delle autorità nazionali: per esempio, in Belgio, Francia, in Portogallo – compreso uno pendente presso la Corte di giustizia europea che tocca i calciatori, la Catalogna e in diversi altri.

Negli Stati Uniti, l’attenzione antitrust al lavoro ha una storia più lunga. Già all’inizio degli anni Duemila, il Dipartimento di giustizia intervenne contro accordi di non assunzione tra grandi imprese tecnologiche della Silicon Valley – famose sono le email che Steve Jobs inviava al Ceo di Google, Eric Schmidt al riguardo.

Un altro ambito di intervento riguarda le clausole di non assunzione nei contratti di franchising, la cui rimozione, in diversi casi, è stata associata a un aumento dei salari dei lavoratori coinvolti. Anche in Italia sono state documentate clausole di no-poaching nel franchising, senza, per il momento, un intervento dell’Agcm).

Perché il caso italiano conta

Il procedimento avviato dall’Agcm riguarda un segmento specifico e altamente specializzato del mercato del lavoro. Ma proprio questa specificità ne aumenta la rilevanza generale. Nei mercati del lavoro locali, caratterizzati da forte concentrazione geografica e da competenze difficilmente trasferibili, anche accordi apparentemente limitati possono avere effetti significativi e duraturi.

Se l’istruttoria dovesse confermare l’esistenza di un cartello, il caso potrebbe costituire un precedente importante, chiarendo che la concorrenza va tutelata non solo nei confronti dei consumatori, ma anche dei lavoratori. Anche qualora non si arrivasse a una sanzione, il semplice fatto di aver acceso i riflettori su queste pratiche può produrre un effetto di deterrenza e stimolare una riflessione più ampia sulle regole che governano la mobilità del lavoro.

In un paese come l’Italia, dove la mobilità professionale è già strutturalmente bassa, l’azione dell’Antitrust può diventare un complemento importante delle politiche del lavoro. Difendere la concorrenza nel mercato del lavoro significa, in ultima analisi, difendere le opportunità di crescita, di innovazione e di benessere dell’economia nel suo complesso.

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