La legge elettorale proposta dal governo Meloni vorrebbe garantire rappresentatività e stabilità, che però sono obiettivi inconciliabili. Altri interventi potrebbero migliorare la normativa sul voto, senza occuparsi delle regole di assegnazione dei seggi.
La proposta di nuova legge elettorale
Torna d’attualità la riforma della legge elettorale: il 26 febbraio, il governo Meloni ha lanciato la sua proposta di revisione delle regole di voto. Siamo a poco più di un anno dal rinnovo delle Camere, e quella dell’esecutivo è l’ennesima modifica degli ultimi trent’anni. In un altro contributo, ripercorriamo i principali interventi in materia elettorale che si sono succeduti nel nostro paese. Qui, invece, presentiamo le caratteristiche della nuova riforma e le nostre valutazioni su di essa.
La proposta di legge elettorale del governo si inserisce in un più ampio sistema di revisione dei poteri costituzionali e dei rapporti tra essi portata avanti dalla maggioranza in questa legislatura. Una riforma costituzionale già approvata, ma sottoposta a referendum i prossimi 22 e 23 marzo, intende rivedere alcuni aspetti dell’ordinamento della magistratura; un’altra proposta di revisione costituzionale, approvata in prima lettura al Senato il 18 giugno 2024 e ora all’esame della Camera, è il cosiddetto “Ddl Casellati”, che riguarda il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo e che è sintetizzabile nell’espressione “introduzione del premierato all’italiana”. È quindi questo il contesto in cui si inseriscono i lavori per approvare, prima delle prossime elezioni politiche, una nuova legge elettorale.
I punti principali della proposta ora all’esame del Parlamento sono elencati di seguito. È opportuno anticipare che, benché gran parte degli elementi siano chiaramente comprensibili, visto lo stato preliminare del testo è possibile che alcuni piccoli dettagli siano stati interpretati in maniera errata da chi scrive. Se ciò accadesse, me ne scuso in anticipo coi lettori. Inoltre, benché i sistemi elettorali per Camera e Senato nei dettagli non siano identici, sono molto simili. E mi soffermerò solo su quelli per la Camera per semplicità e questioni di spazio.
Ballottaggio e soglia di sbarramento
Ma veniamo al contenuto della nuova legge elettorale. Con l’esclusione di Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige, cui si applicano regole specifiche, il metodo di assegnazione dei seggi sarà proporzionale, senza possibilità di esprimere preferenze, su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato della Repubblica; tuttavia, è previsto un “premio di maggioranza”, che però, per chi ha avuto la pazienza di leggersi le sentenze della Consulta sulle leggi elettorali precedenti (nello specifico, Porcellum e Italicum), deve almeno chiamarsi, oltre che caratterizzarsi, come “premio di governabilità”. Il premio è pari a settanta seggi per la Camera e a trentacinque per il Senato (cioè il 17,5 per cento del totale) e viene attribuito alla lista (o coalizione) che abbia ottenuto più voti, a patto che i suoi consensi superino il 40 per cento di quelli validi nell’Assemblea di riferimento.
Qualora nessuna lista o coalizione superi la quota del 40 per cento ma le prime due liste (o coalizioni) abbiano conseguito almeno il 35 per cento dei voti, è previsto tra esse, senza possibilità di apparentamento con altre liste, un secondo turno di ballottaggio (che si terrebbe la seconda domenica successiva a quella del primo turno).
Infine, nell’ipotesi in cui non ricorrano le condizioni previste per l’assegnazione del premio di governabilità, la legge funzionerà come una tradizionale legge proporzionale. Al riparto dei seggi, in ogni caso, accederanno solo i partiti che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3 per cento su base nazionale.
Unica eccezione alla tagliola del 3 per cento, oltre alle tutele previste per le minoranze linguistiche, è per i partiti che, pur non superando tale soglia, sono i più votati all’interno di una coalizione che abbia superato il 10 per cento dei voti.
Per la ripartizione dei seggi, il paese verrà diviso in 26 circoscrizioni (più Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige), ciascuna delle quali sarà a sua volta divisa in collegi.
Le liste proporzionali saranno specifiche per ogni collegio, composte da due fino a sei candidati ma comunque non in misura superiore al numero dei seggi in palio in quel collegio. In ogni circoscrizione, invece, la scheda elettorale riporterà anche un’ulteriore lista bloccata da cui si pescherà nel caso di assegnazione del premio di governabilità. La lista bloccata sarà ovviamente identica per l’intera coalizione, ove presente.
Come funziona il premio di governabilità
Per capire un po’ meglio il meccanismo del premio di governabilità alla Camera (un ragionamento analogo vale per il Senato, che è grande la metà), vale la pena di usare un po’ di numeri. La Camera è composta da 400 deputati, e anche se per i deputati eletti all’estero e per quelli eletti i Val d’Aosta e Trentino – Alto Adige vigono regole diverse, i conti si possono fare usando questo totale. Il 40 per cento dei voti validi equivarrebbe al 40 per cento dei seggi, cioè 160. A questi 160 seggi se ne aggiungono un massimo di 70, fino ad arrivare a 230 seggi (il 57,5 per cento del totale). Con il premio di governabilità, oltre questa maggioranza non è possibile andare: se la coalizione ottiene più del 40 per cento dei voti, avrà sempre diritto al premio di governabilità di 70 seggi ma dovrà accontentarsi di dividersi un massimo di 160 seggi, anche se avrebbe diritto a un numero maggiore. Per esempio, se una coalizione ottiene il 45 per cento dei voti (cioè 180 seggi) ha diritto al premio di 70 seggi. Tuttavia, poiché 180+70 supera i 230 seggi, i partiti della coalizione si spartiranno, in proporzione alla propria cifra elettorale, solo 160 seggi e non 180.
Sembrerebbe, ma non è chiaro, che il meccanismo si applichi anche nell’(irrealistica) ipotesi alla coalizione che ottenga una percentuale di voti superiore al 57,5 per cento.
Nel caso di ballottaggio, il premio di governabilità sarà sempre di 70 seggi, che si sommeranno a quelli ottenuti dalla coalizione vincente e che saranno quindi compresi tra il 35 e il 40 per cento del totale.
Se per pura ipotesi entrambe le coalizioni avessero ottenuto il 35 per cento dei consensi (corrispondente a 140 seggi), allora la vincente al ballottaggio avrebbe diritto a 210 seggi (il 52,5 per cento del totale). La proposta non tocca né le cosiddette “quote di genere” nelle candidature delle liste né la possibilità di candidature plurime (cioè in diversi collegi per la stessa lista), entrambe ammesse dalla legge elettorale vigente. Infine, in sede di presentazione delle liste, sarà obbligatorio, quanto relativamente inutile a Costituzione vigente, l’indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l’incarico di presidente del Consiglio. Quel nome non comparirà comunque sulla scheda elettorale.
Lo spettro della Consulta
Alcuni elementi della legge recepiscono le indicazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale riguardo le leggi elettorali precedenti. Per esempio, il raggiungimento di una quota minima considerata congrua (il 40 per cento) per far scattare il premio di maggioranza. La congruità è desunta dal fatto che anche l’Italicum aveva previsto tale soglia per il premio e la Consulta non lo ha dichiarato incostituzionale.
In questo senso, la proposta assomiglia molto all’Italicum anche se, a differenza, di quello, prevede un minimo di voti (35 per cento) anche per l’accesso al ballottaggio. Il premio di governabilità garantisce una maggioranza minima del 52,5 per cento fino a una massima del 57,5 per cento: da valutare se tali valori saranno compatibili con il criterio di rispetto della proporzionalità che più volte la Consulta ha richiamato nelle sue recenti sentenze in materia elettorale. A proposito del ballottaggio, manca ancora la possibilità di apparentarsi con altre liste al secondo turno. Anche tale previsione, insieme a quella di non ammettere alcun tipo di espressioni di preferenza sui candidati da parte dell’elettore, potrebbe far sorgere qualche problema nel momento in cui la Corte dovesse occuparsi della materia. Va infatti ricordato che il controllo di legittimità costituzionale non è automatico nel nostro paese e la Corte non può agire di sua iniziativa, bensì solo in via incidentale, ove chiamata in causa da un giudice per la soluzione di un caso concreto, o in via diretta, qualora una norma di livello nazionale entri in contrasto con una legge regionale.
Riforme elettorali più urgenti
La storia insegna che, perlomeno nel nostro paese, mettere mano alla materia elettorale con una certa frequenza è ormai diventata la norma. Ciò ovviamente non rende la pratica desiderabile né tantomeno utile a stimolare la partecipazione al voto, da tempo ai minimi storici. Da un lato, infatti, gli elettori hanno bisogno di tempo sia per capire come funzionano le regole elettorali sia per valutarne appieno le conseguenze. Ed è poi innegabile che una certa disaffezione per la cosa pubblica sia alimentata quando la sensazione tra i cittadini è quella di un legislatore che cambia le regole a propria convenienza.
Se la domanda che ci poniamo è: la nuova elegge elettorale è migliore di quella in vigore, la risposta non può che essere un gigantesco “Chi lo sa?”. Certo, ognuno di noi ha sensibilità e preferenze diverse sul tema: qualcuno preferisce la rappresentatività, qualcun altro è disposto a sacrificarla pur di avere governabilità. Ma proprio la mancanza di un evidente miglioramento (a maggior ragione, se ci fosse un possibile peggioramento) rende tutto questo lavoro l’ennesimo spreco di tempo per il nostro legislatore. E per il nostro paese. Inoltre, nell’introduzione alla proposta di legge elettorale, si riporta più di una volta che costituirebbe “uno degli strumenti attraverso cui si realizza concretamente il principio di sovranità popolare sancito dall’articolo 1 della Costituzione”: quello, per intenderci, che assegna il potere al popolo. Non è oggettivamente possibile sostenere che la possibile nuova legge elettorale realizzi tale principio meglio o peggio della norma in vigore (o, se vogliamo, anche di norme precedenti).
È invece oggettivo che esistono questioni annose nel meccanismo elettorale italiano che quel principio di sovranità del popolo lo violano continuamente e che non sono state ancora adeguatamente affrontate. Ci si riferisce, innanzitutto, alla questione del cosiddetto “voto dei fuori sede”, che esclude, secondo i calcoli del “Libro bianco sull’astensionismo”, fino a cinque milioni di elettori che invece avrebbero diritto a esercitare la loro sovranità, come tutti gli altri. E poi ci sono almeno altri due problemi, forse minori, ma in prospettiva cruciali. Il primo è la necessità di trovare, per l’esercizio del voto, un luogo diverso dagli istituti scolastici: il fatto che per votare, gli alunni siano privati di due o tre giorni di lezione e le famiglie siano messe in difficoltà è uno dei più assurdi paradossi della sovranità popolare, che non può davvero sacrificare il diritto all’istruzione. Il secondo è quello delle soglie di elettorato attivo e passivo. Siamo uno dei paesi europei dove sono più elevate, escludendo dalle istituzioni cittadini maggiorenni che potrebbero diventare sindaco di Roma ma non parlamentare, ed escludendo dal voto sedicenni o diciassettenni che potrebbero pagare le imposte ma non decidere come utilizzarle.
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Si laurea all’Università Cattolica di Milano e consegue M.Sc. e Ph.D. in Economics presso la University of Edinburgh. Dopo una breve esperienza presso l’Università di Milano-Bicocca, diventa ricercatore in Università Cattolica, dove insegna Scienza delle finanze ai corsi diurni e serali, triennali e magistrali. Ha insegnato anche al Dottorato in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università Cattolica, all’Università di Milano-Bicocca e alla Scuola Superiore di Economia e Finanza. I principali interessi di ricerca riguardano la political economy, con particolare riferimento al ruolo delle leggi elettorali, il federalismo fiscale, la finanza pubblica, le pensioni e la disuguaglianza intergenerazionale. Ha contribuito a libri e pubblicato articoli su riviste internazionali. E’ membro e Segretario generale dell’associazione ITalents. È stato membro della Commissione tecnica per la revisione della spesa guidata da Carlo Cottarelli per i capitoli di spesa sui costi della politica. È stato Consulente tecnico per la Presidenza del Consiglio al tavolo delle trattative con le Regioni per la concessione di maggiore autonomia ex art 116 comma 3 della Costituzione.
Da novembre 2017 è editorialista presso "Il Messaggero"
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