Con il decreto 147 il governo interviene sull’autonomia tributaria regionale, per limitarla drasticamente, mettendo a rischio alcuni servizi essenziali. Senza margini di manovra sui tributi locali, non ci può essere effettiva responsabilizzazione fiscale.

Non solo il bollo auto

La macchina del federalismo fiscale continua a girare a vuoto, a conferma di un’agenda politica ormai rivolta ad altre urgenze. La cancellazione parziale della tassa automobilistica regionale, annunciata dal governo, costituisce l’ennesima incursione del governo centrale nel perimetro dell’autonomia tributaria regionale, azzerando i margini di manovrabilità di cui oggi dispongono le Regioni su quel tributo e compensando il mancato gettito – vedremo esattamente in che termini – mediante un semplice trasferimento statale. Ma ancor più era stata l’approvazione ad inizio agosto del decreto legislativo 147 sulla revisione della fiscalità delle Regioni e degli enti locali a mettere in chiaro l’orientamento: un provvedimento che non affronta i nodi strutturali dei tributi locali ma segna, al contrario, un passo indietro sul terreno dell’autonomia fiscale degli enti territoriali.

Il federalismo secondo il decreto 147

Già l’iter del decreto conferma lo scarso coinvolgimento del governo sulle questioni del federalismo fiscale. Dopo essere stato respinto nel maggio 2025 dalla Conferenza unificata, lo schema di decreto è rimasto in letargo per più di un anno per essere ripresentato dal governo, senza aggiustamenti significativi, a fine luglio sotto l’urgenza della scadenza della delega per la riforma fiscale e della necessità di attuare un impegno preso in sede di Pnrr. Incassato, come prevedibile, un nuovo parere contrario della Conferenza unificata, il governo ha comunque deciso di procedere e la maggioranza parlamentare ha dato il via libera al decreto legislativo, a seguito di un “esame” durato poche ore, senza possibilità di compiere audizioni o altri approfondimenti.

I principi direttivi della delega richiedevano di ampliare gli spazi di effettiva autonomia tributaria, potenziare e semplificare i tributi propri decentrati, garantire una loro rigida separazione dalla fiscalità statale, rafforzare la capacità di riscossione degli enti territoriali. In ambito regionale, ove le criticità conseguenti alla incompleta attuazione del decreto legislativo 68/2011 sono particolarmente gravi, si sarebbe dovuto poi procedere all’annunciato “superamento” dell’Irap e alla fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario mediante la loro sostituzione con entrate tributarie.

Il risultato è deludente e preoccupante al tempo stesso: il decreto legislativo si risolve in un insieme di equilibrismi tecnici, in larga parte peggiorativi dello status quo, finalizzati a mantenere un rigido controllo centrale sui conti pubblici e sul livello della pressione fiscale, senza prendersi in carico il tema della uniforme garanzia di livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale.

Cosa cambia nella fiscalità regionale

Questi limiti emergono innanzitutto sul versante della fiscalità regionale. La questione della sostituzione dell’Irap, principale tributo proprio delle regioni, è stata totalmente accantonata. Si è proceduto invece, unicamente, a una prima fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, che solleva però una serie di criticità.

Si prevede che 5,8 miliardi attualmente erogati dallo stato alle regioni a statuto ordinario attraverso quattro fondi distinti – di cui ben 5,2 miliardi riguardanti il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale-Tpl – siano sostituiti da una compartecipazione all’Irpef con un gettito uguale, per il complesso delle regioni, all’ammontare dei trasferimenti soppressi. L’equivalenza dovrà valere non solo nel primo anno (2027) ma anche negli anni successivi, mediante aggiustamenti periodici dell’aliquota di compartecipazione attuati dal ministero dell’Economia che compensino gli eventuali incrementi futuri del gettito Irpef. Insomma, una sostituzione a costo zero, solo formale, che assegna alle regioni un ammontare predefinito e congelato nel tempo, senza alcun collegamento con la dinamica del gettito Irpef o con quella dei costi di erogazione dei servizi regionali. Le risorse complessive saranno poi ripartite tra le singole regioni “prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi”, senza alcun riferimento alla distribuzione territoriale dei gettiti Irpef, con il risultato che, nella sostanza, nulla cambierà non solo in aggregato ma neppure per i singoli enti. In una parola, un “trasferimento mascherato” che non apre nessuno spazio alle regioni in termini di autonomia finanziaria.

C’è però un elemento sostanziale che l’operazione di fiscalizzazione, pur “di facciata” negli importi, finisce necessariamente per modificare: le risorse derivanti dalla compartecipazione Irpef, a differenza di quelle erogate attraverso i singoli fondi statali soppressi, non possono avere vincoli di destinazione nel loro impiego. Questo aspetto suscita particolare preoccupazione proprio per il Tpl, un comparto in cui oggi non sono definiti veri e propri “livelli essenziali delle prestazioni” da garantire sull’intero territorio nazionale, ma soltanto “livelli adeguati di servizio”, privi delle garanzie giuridiche e finanziarie proprie dei Lep. E ciò nonostante il trasporto pubblico rappresenti una funzione fondamentale decentrata e un servizio essenziale per l’effettivo esercizio del diritto alla mobilità, per l’accesso al lavoro, all’istruzione, alle cure sanitarie e ai servizi pubblici, nonché per il sostegno alla coesione sociale e allo sviluppo dei territori. Senza vincoli di destinazione, le singole regioni potrebbero destinare parte delle risorse ricevute mediante la compartecipazione a finalità di spesa diverse dal trasporto pubblico, con il rischio di aggravare il sottofinanziamento del comparto, da più parti denunciato.

Un’ulteriore criticità sul Tpl riguarda i rapporti tra i diversi livelli di governo territoriale. Attualmente i comuni sono responsabili di almeno la metà della spesa finale per questo settore – 2,6 miliardi di euro secondo le stime di Anci-Ifel – e sono i destinatari finali di parte delle risorse che le Regioni ricevono dallo Stato con uno specifico vincolo di destinazione. I comuni temono che il venir meno del vincolo di destinazione per la compartecipazione all’Irpef che sostituisce gli attuali trasferimenti possa determinare una riduzione del finanziamento regionale a loro favore. Per scongiurare il rischio hanno chiesto invano al governo che la quota del Fondo Tpl destinata, in ultima istanza, agli interventi comunali fosse fiscalizzata direttamente a loro favore, senza transitare per i bilanci regionali.

Dieci miliardi di trasferimenti da fiscalizzare

Secondo i dettati del decreto legislativo, l’operazione di fiscalizzazione dei trasferimenti statali dovrebbe estendersi progressivamente, a partire dal 2028, dal Tpl agli altri ambiti in cui tali trasferimenti esistono. Vi è allora il rischio che ciò avvenga, come sta avvenendo per il Tpl, senza di un disegno organico.

In particolare, va ricordato che la legge di bilancio per il 2026 ha previsto l’istituzione di un “Sistema di garanzia dei Lep nel settore sociale”, che dovrebbe condurre alla determinazione di una “spesa di riferimento” nell’ambito dell’assistenza e, presumibilmente, alla fiscalizzazione delle risorse oggi stanziate nei fondi nazionali del ministero del Lavoro (principalmente il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale) e trasferite alle regioni e, da queste, ai comuni.

Nel complesso, secondo le previsioni della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l’ammontare complessivo dei trasferimenti statali da fiscalizzare ammonta a oltre 10 miliardi. Al di là delle conseguenze di questi diversi percorsi di fiscalizzazione nei singoli ambiti, sarà importante capire come verranno ricondotti a un quadro unitario. Nel disegno del federalismo fiscale delineato dal decreto 68/2011, infatti, la capacità fiscale dei singoli enti – compreso il gettito derivante dalla compartecipazione all’Irpef – dovrà essere valutata complessivamente ai fini del funzionamento del sistema perequativo.

Nessun nuovo tributo per province e città metropolitane

Sul fronte degli enti locali, il decreto legislativo lascia sostanzialmente tutto com’è. Non viene introdotta, come richiesto da tempo, una compartecipazione stabile e dinamica al gettito di un tributo erariale rilevante; non vengono ripristinati effettivi margini di manovra sui tributi propri esistenti, in particolare sull’addizionale all’Irpef; non vengono recepite le proposte formulate dall’Anci per potenziare le attività di gestione, controllo e riscossione.

Per le province e le città metropolitane, il decreto legislativo non introduce alcun nuovo tributo, sebbene fosse stata ipotizzata inizialmente un’imposta sull’imbarco dei passeggeri negli aeroporti e nei porti. Il provvedimento si limita a “stabilizzare” il gettito dell’imposta Rc auto, centralizzandone la componente ad aliquota base (12,5 per cento), e sostituendola con una nuova compartecipazione provinciale all’Irpef di gettito sostanzialmente equivalente. Come per la compartecipazione regionale istituita per fiscalizzare i trasferimenti statali, anche la potenziale dinamica di questa compartecipazione viene “sterilizzata”. Le province e le città metropolitane conservano la facoltà di variare l’aliquota dell’imposta Rc auto, ma entro il limite vigente del 3,5 per cento, nonostante avessero richiesto un ampliamento del margine.

Nel complesso, del federalismo fiscale resta il nome, ma ne viene negata la finalità profonda di collegare autonomia e responsabilità. Né si compiono passi avanti sul fronte ineludibile della perequazione. Con il ricorso a compartecipazioni dalla dinamica sterilizzata, nessun margine di manovra aggiuntivo sui tributi locali e nessuna effettiva responsabilizzazione fiscale. Il decreto lascia intatto il baricentro centralistico del sistema e apre nuovi rischi per servizi essenziali come il Tpl.

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