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COSÌ CAMBIA IL CONTENZIOSO DEL LAVORO

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge 1167-B. Per favorire la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, introduce all’articolo 31 una pluralità di rimedi, facoltativi e volontari, alternativi al ricorso al giudice del lavoro e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione. Ma le nuove disposizioni riguardano anche numerosi altri aspetti. Ecco una scheda ragionata per capire meglio le nuove regole e gli interventi a conclusione della discussione in Senato del rappresentante della maggioranza, il senatore Giuliano e del rappresentante dell’opposizione, il senatore Ichino.

Il disegno di legge 1167-B, approvato definitivamente al Senato. lo scorso 3 marzo, introduce, tra l’altro, la nuova disciplina su conciliazione e arbitrato nel contenzioso in materia di lavoro.
Il tema è affrontato all’articolo 31, su cui qui ci soffermiamo. Per l’approfondimento degli altri articoli che compongono l’intero disegno di legge rinviamo invece all’allegato pubblicato in calce.

L’ARTICOLO 31

L’articolo 31 del disegno di legge, profondamente modificato dal Senato in seconda lettura, ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro. Al fine di favorire la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, la disposizione introduce una pluralità di rimedi alternativi – facoltativi e volontari – al ricorso al giudice del lavoro e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione già disciplinate dall’articolo 76 del decreto legislativo 276/2003.

LA CONCILIAZIONE

Innanzitutto il comma 1, che riscrive l’articolo 410 codice di procedura civile, dispone che il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, attualmente obbligatorio, diviene facoltativo, fatta eccezione per il ricorso avverso la certificazione di un contratto di lavoro.
Per quanto riguarda la composizione delle commissioni di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, spicca la disposizione che riconosce la nomina, tra gli altri, di rappresentanti sindacali nell’ambito di organizzazioni rappresentative a livello territoriale.
La procedura, invece, ricalca quanto già era previsto per le controversie di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Se non sono rispettate le formalità della procedura o se la conciliazione non riesce, la domanda giudiziale diventa procedibile.
Alla commissione di conciliazione sono affidati compiti di mediazione. La norma dispone che se la conciliazione non riesce o le parti non accettano la proposta di bonario componimento della lite, ciò avrà un peso nel futuro giudizio di merito, visto che il giudice ne può tenere conto in sede di giudizio (e non solo ai fini delle spese di giudizio). Questo può scoraggiare le parti ad affidarsi al conciliatore.
Analoga disposizione è sancita per il rifiutosenza giustificato motivo della proposta transattiva effettuata alla prima udienza dal giudice.

L’ARBITRATO

Il tema dell’arbitrato volontario o libero, invece, è disciplinato nei commi 5-8 dell’articolo 31.
Il comma 5 riscrive l’articolo 412 del codice di procedura civile e introduce una prima possibilità di ricorso all’arbitrato irrituale da adottare secondo equità durante la procedura di conciliazione.
Le parti hanno la facoltà di ricorrere all’arbitrato irrituale durante questa fase per risolvere la lite già insorta per la quale sia pendente o sia fallito il tentativo di conciliazione e possono autorizzare la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, a decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Solo se il compromesso lo disponga, gli arbitri possono avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti. La norma dispone inoltre le parti devono indicare nel compromesso le norme invocate a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità.
Questo inciso, può essere interpretato nel senso che il collegio arbitrale è tenuto ad applicare le norme di diritto indicate dalle parti con facoltà di contemperamento equitativo, facendo ricorso all’equità solo in via integrativa.
Il lodo arbitrale, ha forza di legge tra le parti (1372 c.c.) ed è sottratto all’impugnazione (art. 2113 , comma 4, c.c. salva restando l’impugnazione di diritto comune). Il lodo è impugnabile, anche in deroga all’articolo 829 c.p.c., commi quarto e quinto, solo se le parti lo hanno previsto nel mandato. In caso contrario, il lodo deve reputarsi inappellabile .
Una diversa modalità di composizione stragiudiziale della controversia mediante la conciliazione o l’arbitrato, alternativa alla precedente, è quella prevista dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative e disciplinata dal comma 6 dell’art. 31, che riscrive l’articolo 412 ter del codice di procedura civile (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva).
Altra ipotesi di risoluzione arbitrale o conciliativa della controversia è prevista dall’articolo 412 quater (Altre modalità di conciliazione e arbitrato), riscritto dal comma 7. La norma dispone che le parti hanno la facoltà di avvalersi, in alternativa all’autorità giudiziaria, di un collegio di conciliazione e di arbitrato irrituale, costituito da un rappresentante nominato direttamente da ciascuna delle parti e da un terzo membro in funzione di presidente che è scelto di comune accordo tra i professori universitari di materie giuridiche e tra avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
La parte ricorrente con la presentazione del ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato può richiedere che la lite sia decisa dagli arbitri secondo equità.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato, nomina il proprio arbitro.
La norma disciplina in modo dettagliato la procedura per la nomina del presidente, per la redazione e lo scambio degli scritti difensivi, e per la liquidazione del compenso al presidente del collegio.
Gli arbitri alla prima udienza tentano la conciliazione. Se questa non riesce decidono la controversia mediante un lodo che ha valore strettamente negoziale,  impugnabile – dunque appellabile – se ciò sia stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Il comma 8 dell’articolo 31 estende la possibilità di compromettere in arbitri le controversie in materia di lavoro pubblico. Èchiaro che questa estensione finirà per consentire l’aggiramento delle norme dettate per garantire la trasparenza e l’imparzialità della pubblica amministrazione, in materie delicate quali assunzioni, promozioni, passaggi d’area, e inquadramento del personale. La norma, per come è formulata, desta forti dubbi di incostituzionalità per violazione dell’articolo 97 Costituzione, se non verrà accompagnata da disposizioni volte a limitarne drasticamente l’applicazione.

LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Da ultimo deve essere segnalato il comma nono dell’articolo 31 che introduce la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro la clausola compromissoria, ovvero la clausola con cui le parti si impegnano a deferire a terzi le possibili future controversie tra loro insorte in ordine alla esecuzione o interpretazione del contratto, e che autorizza l’arbitrato di equità secondo le disposizione degli articoli 412 e 412 quater sopra richiamati.
La clausola compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In assenza dei predetti accordi, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, le disposizioni in materia di clausola compromissoria sono automaticamente operative.
La clausola compromissoria, può inoltre essere stabilita nel contratto individuale fin dal momento dell’assunzione nel caso in cui il contratto sia stato certificato – a pena di nullità della clausola – dalle apposite commissioni. Anche questa norma, che autorizza le parti individuali a rinunciare al giudice del lavoro in favore della giustizia privata, desta dubbi di costituzionalità considerata la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il lavoratore al momento dell’assunzione e considerato altresì che l’arbitrato di equità attribuisce all’arbitro il potere di decidere prescindendo dalla rigorosa osservanza delle regole di diritto, con la conseguenza che resta preclusa alle parti la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme inderogabili.

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  1. michele

    Dubbi di costituzionalità a parte, mi sembra che questa riforma del contenzioso del lavoro sia (i) eccessivamente complessa (ii) vada nella direzione di rendere ancora più debole la posizione del lavoratore che aspira ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Temo che ben presto la clausola compromissoria nel contratto individuale si affermerà in modo epidemico, creando un lucroso business di giustizia privata.

  2. Davide Balzani

    L’articolo pone giustamente l’accento sulle modifiche apportate alla certificazione e al contenzioso di lavoro. Ma in questa legge ci sono altre cose che proprio non vanno. Per esempio la revoca della sanzione minima di € 3000 per l’omesso versamento di contributi relativi a lavoratori in nero. Il contemporaneo aumento del 50% delle sanzioni è assolutamente premiante per chi si serve del lavoro nero. E ancora l’incapacità di porre finalmente uno stop all’utilizzo di contratti diversi dal lavoro subordinato in frode alla legge. La certificazione sarà uno strumento in mano ai soliti noti per opprimere e sfruttare la parte debole: i lavoratori. Purtroppo anche questa legge è un guazzabuglio di provvedimenti senza capo né coda che non aiutano a semplificare il mondo del lavoro. Finchè non si decideranno a mettere mano alla stesura di un testo unico che definisca univocamente i tipi di contratto utilizzabili, i diritti e gli obblighi delle parti e cancelli tutta la legislazione precedente che si è stratificata spesso in modo contrastante è tutta roba da ridere.

  3. mirco

    La incostituzionalità della norma approvata a quanto mi pare di capire consiste nel fatto che il lavoratore in confronto al datore di lavoro è sempre la parte debole. A fronte della proposta del datore di lavoro di inserire clausole nel contratto di lavoro che tolgono all’origine la possibilità di adire al giudice del lavoro in caso di controversie, è possiblile che vi sia il rifiuto dell’imprenditore a procedere all’assunzione qualora il lavoratore non voglia introdurle nel contratto. Mi meraviglia che il Centrosinistra non abbia fatto barricate e abbia fatto passare sotto silenzio l a cosa. Ma tant’è colui che si battè in difesa dell’articolo 18 è partito fallimentare da sindaco di bologna e si è ritrovato una occupazione a Bruxelles. Non c’è più tanta voglia di difendere i deboli in questo mondo. In fondo se degli ex comunisti si ritrovano clericali alla Binetti possono meglio ritrovarsi degli ex sindacalisti del PD a favore degli imprenditori.

  4. Arturo Stella

    A me sembra evidente che la legge rinviata a Parlamento dal Presidente Napolitano contenga una evidente anomalia che consiste nell’entrata a vele spiegate del contratto individuale che prevale sul contratto collettivo. La possibilità delle parti (datore di lavoro e aspiranmte lavoratore dipendente) di realizzare fin dal momento della costituzione del rapporto un patto tramite il quale il futuro lavoratore rinunzia fin dall’inizio del suo rapporto a far valere davanti al giudice ordinario qualunque suo diritto scaturito dal CCNL e dalla legge (vedi art. 18 dello Statuto), vanifica qualunque tutela prevista dal CCNL. Il datore di lavoro si pone in una posizione di estrema forza a fronte di una posizione di estrema debolezza del lavoratore. E ciò non soltanto al momento dell’istaurazione del rapporto di lavoro ma per tutta la vita lavorativa spesa alle dipendenze di quel datore di lavoro. E’ mai possibile che due sindacati importanti come CISL e UIL (sono un quadro sindacale della CISL da 45 anni) non abbiano capito che una simile legge segna l’inizio della fine della tutela sindacale dei lavoratori e costituisce una involuzione nella contrattazione?

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