Le norme sulla web tax potrebbero essere fatte meglio? L’importante è che finalmente si sottopongono a tassazione i servizi prestati via internet che macinano ingenti somme di denaro. Con soluzioni innovative sia nell’impianto del tributo sia per l’individuazione dei sostituti d’imposta.
I commenti sulle dinamiche fiscali internazionali che coinvolgono il nostro paese ci vedono “following” o “follower”. Se seguiamo, allora sono mirati a mettere in evidenza i ritardi con i quali l’Italia si adegua, e male, agli standard internazionali; se siamo seguiti, occhio a evitare le fughe in avanti che potrebbero avere un effetto boomerang.
Mi sottraggo a questa abitudine perché la web tax approvata dal Senato pare intelligente e accattivante. Il meglio, in questo caso, è nemico del bene.
Servizi via internet
Chiaro il presupposto: l’imposta si applica alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici a società ed enti residenti in Italia, con l’esclusione di soggetti minori e delle persone fisiche. I servizi prestati sono quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Che sia poi il Mef a fornire un elenco dei servizi rispondenti alla definizione generale pare compatibile con la riserva di legge (art. 23 Cost.). Il presupposto dell’imposta sembra compatibile anche con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) perché intercetta un indice di capacità economica, il volume di affari dei servizi digitali, che rappresenta l’anticamera degli indici classici su cui si regge il nostro sistema tributario: reddito, patrimonio, consumo. Tanto meno si intravedono frizioni con i tributi armonizzati e con le libertà fondamentali disciplinate dal Trattato Ue.
È anche chiaro il soggetto passivo del tributo, rappresentato da coloro che esercitano attività d’impresa, ovunque residenti (soggetti minori esclusi), anch’essi (per uniformità di trattamento) ovunque residenti. Chiaro, infine, il soggetto attivo, essendo l’imposta di tipo erariale in quanto potenzialmente correlata alle imposte sul reddito.
Base imponibile, aliquota e sanzioni
La base imponibile coincide con il corrispettivo delle prestazioni rese, al netto dell’imposta sul valore aggiunto ed indipendentemente dal luogo di conclusione delle operazioni stesse. L’aliquota del 6 per cento sconta una comparazione equitativa tra gli effetti teorici che può avere un’imposta sui ricavi rispetto a quelli di un’imposta sull’ipotetico reddito d’impresa (dell’ordine del 27,9 per cento).
Last but not least, le sanzioni amministrative (ma, in proiezione, anche penali) sono quelle previste in materia di imposte sui redditi, anche in considerazione del fatto che tale tributo ha le potenzialità di trasformarsi in un credito utilizzabile ai fini dei versamenti, appunto, delle imposte sui redditi.
Il sostituto d’imposta
Tutto ciò detto, la parte più originale della meccanica impositiva finora descritta riguarda la figura del sostituto dell’imposta, individuato negli intermediari finanziari “abilitati” a operare nel territorio dello stato. Sono appunto detti intermediari, attraverso cui i corrispettivi delle prestazioni digitali devono essere pagati, che trattengono, versano e certificano il tributo con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo. La formula utilizzata è intrigante poiché non si poteva fare riferimento agli intermediari finanziari residenti, di tal che si sarebbe posto, ovviamente, in contrasto con le libertà fondamentali della Ue. Nello stesso tempo non si poteva fare riferimento agli intermediari finanziari, ovunque residenti, poiché avrebbe significato individuare il sostituto secondo le dinamiche di efficacia spaziale tipiche delle imposte sui redditi (residenza/non residenza), che si dovevano invece superare.
Cosa significa quindi intermediari finanziari “abilitati” ad operare nel territorio dello stato? Penso che in via amministrativa andrà chiarito il riferimento a quegli intermediari finanziari worldwide che eseguono il pagamento del corrispettivo per conto di loro clienti, che siano società ed enti, queste sì residenti in Italia. Si pensi, per esempio, alle case internazionali che gestiscono le carte di credito aziendali di società residenti. Queste case dovrebbero intermediare come sostituto d’imposta per la web tax italiana. Una sorta di Foreign Account Tax Compliance Act, anzi, meglio, Foreign Account Web Tax Compliance Act in cui per una volta non sono gli americani a imporre che gli intermediari finanziari di tutto il mondo forniscano in automatico informazioni sui cittadini americani, ma sono gli italiani a chiedere agli intermediari finanziari di assolvere obblighi di sostituzione di imposta. La pretesa potrebbe apparire velleitaria, lasciata al buon cuore degli operatori che intendano uniformarsi, in realtà il sistema delle relazioni fiscali internazionali tra paesi oggi si fonda largamente sullo scambio automatico di informazioni finanziarie attraverso il Common Reporting Standard ed è pertanto tecnologicamente pronto per accogliere la discussione sulla web tax. E gli interessi che gli intermediari finanziari hanno nel nostro paese sono tali per cui è improbabile che si sottraggano al confronto.
Suona retorico affermare che se la web tax non fosse italiana ma europea, la forza di attrazione sarebbe maggiore; accontentiamoci, quindi, di dare la benvenuta a una formula che ha le potenzialità per accendere i riflettori su quelle ricchezze digitali su cui finora si sono raccolte solo le briciole, con l’obiettivo di riequilibrare la pressione fiscale (alleggerendola altrove) di un sistema italiano ed europeo che, come ha affermato l’Ecofin, mostra qualche segno di anzianità ideologica e culturale.
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Michele
Non funziona. Ma anche se funzionnasse la web tax all’italiana verrebbe subito traslata sui clienti finali. In realtà è solo uno spot elettorale, per poter sbandierare in campagna elettorale che si sono tassate le perfide e ricchissime multinazionali del web. Con 114 milioni di gettito sperato? La serietà è un’altra cosa
Alfredo Macchiati
Capisco i motivi dell’apprezzamento. Ma:
– l’imposta si configura come un dazio e come tale non credo che sarà priva di ripercussioni.
– non c’è alcun alleggerimento di altre imposte e quindi aumenta la pressione fiscale sulle poi.
– gli intermediari finanziari dovranno sostenere dei costi (conoscono solo l’iban delle controparte a cui viene accreditata la base imponibile); non mi è chiaro perché lo debbano fare gratuitamente.
– l’imposta non si applica al B2C il che è certamente un sollievo per i consumatori ma lascia fuori una enorme fetta di base imponibile.
Il meglio sarà pure nemico del bene ma l’approssimazione in materia fiscale, solo per piantare una bandierina, non mi pare una strada saggia.
Henri Schmit
Posizione in netto contrasto con altre valutazioni critiche. La domanda cruciale è se si tratta di un’imposta sul reddito come sostiene l’autore e come sottintende il legislatore o invece di una sovrattassa sul fatturato, di un’accise, come sostiene il prof. Stevanato http://www.lavoce.info/archives/49990/web-tax-allitaliana-perche-puo-un-autogol/. Forse è l’idea stessa della “web tax” è sbagliata, perché il problema del profit-shifting verso giurisdizioni più vantaggiose è più ampio, più generale. L’unica misura idonea a contrariare lo spostamento dei profitti aziendali versi paradisi fiscali è il superamento del concetto di stabile organizzazione, la definizione di un nuovo criterio per decidere in quale/i paese/i gli utili (consolidati) sono tassati, un criterio che tenga conto della residenza dei clienti, della ripartizione geografica del fatturato. Questa è anche la conclusione di una ricerca recente http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2017.pdf. menzionata dal prof. Daveri sul suo https://twitter.com/fdaveri.