L’emendamento Boccia ha il merito di fare il primo passo verso un approccio più realistico alle attività e ai redditi delle imprese che non risiedono in Italia e operano qui senza una stabile organizzazione. Ma non mancano alcuni elementi di perplessità.

La web tax dell’emendamento Boccia

L’emendamento Boccia sulla cosiddetta web tax, appena approvato alla Camera, non è una nuova tassa né una riscrittura delle norme in tema di stabile organizzazione adeguata allo stile di lavoro delle società del web. Si tratta, più modestamente, di un invito al dialogo: una sorta di voluntary disclosure offerta alle imprese estere (tutte, anche le non web) che realizzano fonti di reddito in Italia. Si paga, cioè, l’imposta per intero con uno sconticino sulle sanzioni amministrative e con la cancellazione di quelle penali. La norma invita le multinazionali che realizzano più di mille milioni di volume d’affari – di cui almeno 50 in Italia – a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per far valutare alla stessa se le relative modalità operative configurano l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Il tentativo di aprire un dialogo con le multinazionali va certamente condiviso. Anziché brandire una (fragile) ascia di guerra, è meglio presentarsi col ramoscello d’ulivo. Ma attenzione a non eccedere in ingenuità. Le multinazionali che hanno evitato, finora, l’emersione di una stabile organizzazione in Italia non si trovano in questa situazione per caso. Al contrario, hanno costruito il proprio business model con lo scopo specifico di evitare che la modalità di svolgimento della loro attività fosse riconducibile a tale fattispecie: così da sottrarsi legittimamente alla tassazione in Italia. Perché dovrebbero ripensarci oggi e confessare i peccatucci di ieri? Certo, le iniziative della procura di Milano e l’esperienza maturata dal fisco nostrano nelle più recenti vicende (Apple e Google in testa) potrebbero indurre a qualche ripensamento. Ma dubito che interessi loro fare piena luce sul complesso di attività che generano flussi di fonte italiana. Resterà, temo, più conveniente attendere che sia il fisco a fare la prima mossa nel presupposto che le conoscenze del settore e dei flussi che lo accompagnano paiono essere al momento assai modeste. E contestare, poi, le relative asserzioni per pervenire, nella peggiore delle ipotesi, a una transazione (“accertamento con adesione”) che normalmente dà luogo a una parziale rinuncia alla pretesa erariale e alla riduzione a un terzo della sanzione applicabile (così hanno fatto Apple e Google). Transazione che peraltro non comporta, tecnicamente parlando, l’ammissione di una colpa, ma ha la sola finalità di definire una potenziale controversia.

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Certo, la transazione lascia in piedi l’applicazione della sanzione penale mentre l’emendamento Boccia la trasforma in causa di non punibilità. Tuttavia, la prassi insegna che già oggi, con l’integrale pagamento dell’importo dovuto in via transattiva, si procede al patteggiamento.

Le maggiori perplessità

Suscita, poi, qualche perplessità l’individuazione dei parametri che costituiscono i presupposti di accesso al regime premiale. Sembrerebbero dettati come presupposti di ammissibilità a un regime privilegiato. Con la conseguenza (inopportuna) di escluderne chi vi rimane al di sotto. E ciò non tanto per il riferimento al volume d’affari consolidato (risultante da un bilancio certificato?), quanto per quello riconducibile ai ricavi di fonte italiana. Occorre, a quest’ultimo fine, sommare i ricavi dall’eventuale sede italiana con quelli di altre società del gruppo, anche estere, per la parte di attività svolta in Italia. La norma, insomma, invita alla piena collaborazione senza attivare, però, adeguati strumenti individuativi e repressivi.

Nulla si dice sui criteri di determinazione del reddito (anzi, sul coacervo di redditi) attribuibile alla stabile organizzazione laddove è evidente che le eventuali consorelle estere coinvolte (quelle che concorrono a formare il volume d’affari italiano rilevante) avranno sopportato propri costi per la produzione dei ricavi di fonte italiana. Certo, si fa rinvio a un provvedimento direttoriale per l’attuazione di quanto non previsto nel testo normativo, ma qui l’attribuzione di poteri definitori pare eccessivamente largheggiante e quindi, in definitiva, poco appetibile per la sua indeterminatezza.

Restano, comunque, giustamente fuori dalla possibile sanatoria le multinazionali nei cui confronti sono già iniziate procedure di accertamento.

In conclusione, l’emendamento Boccia ha il merito di fare il primo passo nella direzione di un approccio più realistico alle modalità realizzative di reddito da parte di imprese non residenti che operano in Italia con strutture “tenui” e tirare, quindi, la volata all’indispensabile superamento – in sede Ocse – del concetto di stabile organizzazione fisica per poterne tassare i relativi proventi. La strumentazione tecnica predisposta appare, tuttavia, debole e ancorata più al desiderio di uscire da una situazione di disagio che potrebbe iniziare a essere avvertita dalle imprese in odore di accertamento che al timore di essere assoggettati a un regime di effettivo maggior rigore.

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