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Rider: quando il contratto è con un solo sindacato

Il Tribunale di Bologna ha messo fuori legge il contratto collettivo Assodelivery per i ciclofattorini perché stipulato con la sola Ugl Rider. Ma non c’è stata alcuna verifica della sua rappresentatività effettiva, né di quella dei sindacati confederali.

La condotta antisindacale denunciata

Il 30 giugno il Tribunale di Bologna, accogliendo il ricorso per condotta antisindacale presentato da tre sindacati di settore appartenenti alla Cgil, ha dichiarato l’illegittimità del contratto collettivo sottoscritto da Assodelivery con Ugl Rider nel settembre 2020 e ha ordinato a Deliveroo Italy di astenersi dall’applicarlo ai propri rider.

Si tratta di un contratto collettivo unico nel suo genere per due ragioni: perché considera, al pari della legge e a certe condizioni, i rider come lavoratori autonomi ciononostante regolandone il trattamento; e perché al posto del compenso orario parametrato sui minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nei settori affini, dispone che la paga dei rider possa essere determinata in base al numero delle consegne, quindi a cottimo.

L’aspetto del decreto che qui più interessa è quello della rappresentatività sindacale di Ugl Rider, qualificazione che costituisce il nodo cruciale della controversia.

Il potere di negoziare il compenso dei rider a cottimo anziché secondo un minimo orario è riconosciuto per legge – articolo 2, decreto legislativo n. 81/2015 e articolo 47 quater, legge n. 128/2019 – soltanto ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il richiamo alle “organizzazioni sindacali” contenuto nella norma, secondo il tribunale, ha indotto il ministero del Lavoro a ritenere, attraverso una nota di pochi giorni successiva alla stipulazione del contrato Assoldelivery/Ugl, che per la legittimità del contratto stesso non sia sufficiente la sottoscrizione di un’unica organizzazione sindacale, se non nel caso in cui sia largamente maggioritaria. E in questo caso al Tribunale, come si legge nella motivazione, “non sembra” che il sindacato Ugl Rider sia né largamente né maggiormente rappresentativo. Per questo motivo – sostiene il Tribunale – Deliveroo non può continuare ad applicare il contratto collettivo stipulato da Ugl ai rider che ingaggia per le consegne del cibo a domicilio.

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Come si individua il sindacato comparativamente più rappresentativo

Il nostro legislatore ha inteso attribuire al sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale il potere di determinare, attraverso la stipulazione di contratti collettivi, le tutele minime e le modalità del compenso dei rider. Ora, quello dell’Ugl è, fino a questo momento, l’unico contratto collettivo sottoscritto nel settore delle consegne a domicilio dei lavoratori autonomi tra associazioni che, fino a prova contraria, devono considerarsi in qualche misura rappresentative, se non altro per aver stipulato il contratto stesso. Sono anche “comparativamente” rappresentative? Alla domanda si potrebbe rispondere se ci fosse un altro contratto, stipulato per la stessa categoria, che però, in questo caso, non c’è.

Il criterio scelto dal legislatore presuppone la comparazione sia tra contratti collettivi sia tra le organizzazioni stipulanti: il doppio plurale, utilizzato dalla norma, mira evidentemente a garantire l’applicazione del contratto migliore, purché stipulato dalla coalizione maggiormente rappresentativa.

La questione delicatissima della misurazione della rappresentatività sindacale non può essere risolta né con il riferimento a una nota ministeriale, come fa il Tribunale di Bologna, visto che questo atto amministrativo non ha alcun carattere vincolante, né con il ricorso a un “fatto notorio” (che qui non c’è). Deve essere accertata sulla base di alcuni indici, primo tra tutti il numero degli iscritti nel settore. Non può essere quindi riconosciuta sulla base di un “sembra”. Né può essere trascurato il fatto che, nel settore in questione, l’Ugl è, al momento, l’unico sindacato stipulante.

Cosa succede se mancano i termini per la comparazione

La legittima aspirazione della Cgil, sindacato che ha fatto ricorso al giudice in questo caso, al riconoscimento di maggiori diritti ai lavoratori che consegnano cibo a domicilio non può essere soddisfatta escludendo dal campo di gioco un contratto collettivo (l’unico) stipulato legittimamente in base al principio di libertà sindacale sancito dalla Costituzione. Nessuno, neppure il legislatore, a Costituzione invariata, può stabilire quante sigle devono sottoscrivere un contratto collettivo affinché possa dirsi stipulato legittimamente. Ai fini della comparazione è invece necessario che siano stipulati almeno due contratti per il medesimo settore. Nel sistema di relazioni sindacali instaurato negli ultimi settant’anni ogni datore di lavoro è libero di concludere contratti collettivi “con chi ci sta”, salvo il divieto per i datori di lavoro e delle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere sindacati di comodo.

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In mancanza di elementi forniti dal legislatore, viste le continue difficoltà di individuazione delle fasi della cosiddetta comparazione relativa e i persistenti dubbi sulle definizioni stesse di categoria o ambito o perimetro entro cui si applica il contratto collettivo, il sindacato comparativamente più rappresentativo dovrebbe essere individuato sulla base degli stessi indici tradizionalmente utilizzati ai fini del riconoscimento del vecchio criterio della maggiore rappresentatività. Si dovrebbe, quindi, guardare a una serie di parametri quali la consistenza numerica, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali, la sistematicità e la sua equilibrata diffusione in riferimento alla categoria di appartenenza.

Su questo versante, la motivazione del decreto del Tribunale di Bologna non spende neppure una parola.

Questa pronuncia è comunque utile, se non altro per l’apertura di un dibattito serio che, libero da pregiudizi ideologici, allarghi il discorso anche al dumping contrattuale dei contratti collettivi cosiddetti “pirata” che danneggiano, questi sì, i lavoratori subordinati.

La vicenda bolognese sottolinea comunque l’urgente necessità di un intervento del legislatore che, rimuovendo o riscrivendo l’ultimo comma dell’articolo 39 della Costituzione, da oltre settanta anni inattuato e palesemente inattuabile, colmi finalmente la grave lacuna che caratterizza il nostro ordinamento per quel che riguarda la determinazione di chi può stipulare contratti collettivi, e in rappresentanza di chi.

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  1. wolfango pirelli

    Beh in realtà un altro contratto c’è e lo applica Just eat. E cioè il contratto della logistica firmato da CGIL CISL e UIL

    • Armando

      Mi spiace farti presente che il contratto UGL è stato fatto prima e poi non sono comparabili perchè uno è autonomo e l’altro è subordinato, quindi incomparabili.

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