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Cinque referendum quesito per quesito

I referendum sulla giustizia sono tecnicamente molto complessi. Ecco un breve esame del loro contenuto e degli effetti che, per ciascuno, avrebbe la vittoria del “sì”. Perché anche la legittima scelta dell’astensione dovrebbe essere consapevole.

Incandidabilità, decadenza e misure cautelari

I referendum del 12 giugno rischiano di essere ricordati come quelli passati più sotto silenzio degli ultimi anni. In ogni caso, è già una certezza che i cinque quesiti posti all’elettore siano tra quelli a più alta complessità tecnica che si ricordino.

Il primo quesito mira all’abrogazione completa del cosiddetto decreto Severino, che, in alcuni casi di condanna non più appellabile, prevede l’incandidabilità (la decadenza, se la condanna interviene durante la carica) per i parlamentari e per le cariche elettive regionali e locali. Si tratta di condanne gravi, per alcuni fatti di associazione per delinquere, o reati contro la pubblica amministrazione (per esempio, peculato, concussione, corruzione), o comunque per reati per cui la legge prevede pene particolarmente severe. La decadenza è automatica per le cariche regionali e locali, mentre per i membri del Parlamento – per vincolo costituzionale – è necessario un voto della Camera di appartenenza.

Per le cariche regionali e locali, peraltro, il decreto prevede una sospensione automatica dalla carica già in caso di condanna non definitiva, dunque ancora appellabile, almeno per i casi più gravi.

Qualora i “sì” dovessero abrogare il decreto del 2012, nei casi da esso disciplinato, per le cariche regionali e locali, resterebbe percorribile soltanto la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, disposta a discrezione dal giudice.

Il secondo quesito attiene, invece, alle misure cautelari che il giudice può adottare, prima ancora di approdare a un esito nell’accertamento giudiziario, se ricorrono gravi indizi di colpevolezza e se esiste il pericolo di un evento pregiudizievole nelle more dell’accertamento (cosiddetto periculum in mora). Si tratta di misure significative che possono arrivare anche a forme restrittive della libertà personale, come la custodia cautelare o gli arresti domiciliari. Il codice di procedura penale specifica che il periculum può consistere: nel rischio di inquinamento delle prove; nel rischio di fuga o concreto e attuale pericolo di fuga dell’imputato; e infine nel rischio di commissione di un nuovo reato della stessa specie. I promotori del referendum chiedono agli elettori di votare “sì” all’abrogazione di quest’ultima ipotesi.

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Ne deriverebbe che le misure cautelari potrebbero dunque essere applicate soltanto in caso di rischio di prove inquinate o di fuga, e non più per il rischio di reiterazione del reato. Resterebbe comunque fatta salva l’applicabilità delle misure se c’è pericolo che l’imputato possa compiere reati particolarmente gravi, con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o di criminalità organizzata.

Separazione delle carriere, valutazione ed elezione del Csm

Il terzo quesito riguarda forse la questione più nota e annosa, ovvero la cosiddetta separazione delle carriere.

Il disegno costituzionale concepisce la magistratura come un unico corpo, senza alcuna distinzione tra i suoi membri, se non quanto alle funzioni esercitate. E la principale distinzione funzionale è quella tra magistratura giudicante e pubblici ministeri (magistratura requirente). Con brutale semplificazione: i primi sono chiamati a risolvere le controversie e applicare il diritto; ai secondi è affidata la cura di un particolare interesse pubblico nel processo, che nel caso di vicende penali è sempre l’interesse all’accertamento della verità. Ne deriva che, nell’amministrazione della giustizia penale, il pubblico ministero svolga di fatto le funzioni di promozione dell’accusa, laddove ne individui i presupposti.

Coerentemente con questa idea della magistratura come corpo unico, giudici e pubblici ministeri hanno un’unica carriera, con la possibilità di esercitare indistintamente sia le funzioni giudicanti che requirenti, “passando” da una parte all’altra con (relativa) facilità. Qualora invece dovesse vincere il “sì” alla separazione delle carriere, all’immissione in ruolo, ai magistrati sarebbe richiesto di optare per l’una o l’altra funzione, senza possibilità di tornare indietro o di cambiare durante il corso del servizio.

Il quarto quesito ha a che fare, invece, con i Consigli giudiziari che – composti da giudici, avvocati e docenti universitari – a livello territoriale, tra le altre cose, coadiuvano il Consiglio superiore nella valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati. Principalmente per evitare corto-circuiti tra avvocati e giudici, che qui si ritroverebbero “a parti invertite”, dalla valutazione sono esclusi i rappresentanti dell’Avvocatura (e dell’università), mentre vi partecipano soltanto i membri “togati”. Esclusione che, secondo chi ha proposto il quesito, produrrebbe un effetto di autoreferenzialità nella valutazione, che verrebbe meno se al referendum dovessero vincere i “sì”.

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L’ultimo quesito riguarda, infine, le modalità con cui si diventa membri del Consiglio superiore della magistratura, l’organo cui la Costituzione attribuisce le funzioni di governo dei giudici, quanto a passaggi di carriera e sanzioni disciplinari. Il Consiglio, presieduto di diritto dal Presidente della Repubblica, è composto per due terzi da giudici eletti dalla stessa magistratura, e per un terzo da professori e avvocati eletti dal Parlamento in seduta comune per mantenere un collegamento con la società civile. Attualmente, la normativa prevede che, perché siano minimamente rappresentative, le candidature per la quota “togata” debbano essere accompagnate da una lista tra 25 e 50 magistrati presentatori. Il sì all’abrogazione, invece, permetterebbe la presentazione di candidature “sciolte” da qualsiasi “apparentamento”, il che – nell’intento dei promotori – dovrebbe ridimensionare il ruolo delle correnti all’interno della magistratura.

Cinque quesiti per nulla facili, insomma. Inutile ripetere che ogni scelta è legittima, fosse anche quella dell’astensione, che si può dire corrisponda a un no rafforzato, volto a far fallire l’iniziativa referendaria, il cui risultato è valido solo se a votare si reca il 50 per cento più uno degli elettori. Purché sia una scelta pensata, pesata e deliberata.

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  1. Savino

    Norme come la Severino e quelle sulla custodia cautelare sono conquiste di civiltà giuridica per la certezza del diritto che i politici vogliono abbattere per impunità. I quesiti non andavano ammessi poichè manca l’astrattezza e la generalità come motivo per modificare le leggi: non possiamo chiedere in modo plebiscitario a tutti gli italiani che sorte giudiziaria debbono avere i politici, perchè di questo si tratta, si accantonano i problemi economico-sociali generali per parlare di questioni auotoreferenziali che riguardano i politici e il fatto che non gli garba che i giudici indaghino per reati da loro commessi.
    Una volta letti e capiti Beccaria e altri autori storici, ad un cero punto in Italia bisogna smetterla col giochino del garantismo che non funziona più anche perchè una democrazia in senso liberale non è stata garantita nei fatti nè sulla giustizia nè su altro da chi continua a sciacquarsi la bocca di certa terminologia.

  2. Renato Fioretti

    Sarebbe troppo dispendioso pretendere di affrontare nel merito tutti e cinque i quesiti. Mi preme solo evidenziare che l’autore dell’articolo avrebbe potuto fare uno sforzo maggiore e meglio far comprendere, a coloro che nemmeno hanno letto i quesiti, le conseguenze pratiche del SI, piuttosto che del NO. Limitandomi al quesito più importante: l’abolizione della legge Severino, occorrerebbe dire che gli italiani avrebbero dovuto avere un moto di sdegno, nei confronti dei proponenti, per essere stati invitati, in pratica, a dichiarare la loro disponibilità ad essere governati da ladri e malfattori. Infatti, con l’abrogazione della Severino, si chiede di esprimere SI a favore di lestofanti che non sarebbero più “incandidabili” e non correrebbero più il rischio di decadere dalla loro carica istituzionale nemmeno dopo una sentenza definitiva. I politici, in sostanza, ci chiedono di diventare loro complici e continuare ad eleggerli; dal consiglio comunale e fino al Parlamento europeo! Renato Fioretti

    • Luigi Manzi

      Le auguro un giorno di diventare sindaco e di accorgersi quante responsabilità e rischi deve assumersi per offrire servizi ai cittadini, e quante poche se ne deve assumere per non fare assolutamente nulla e lasciare che l’incuria e il degrado prendano il sopravvento.

      Oltretutto, quanti rischi si assume il pm che imbastisce un’inchiesta fumosa e pretestuosa nei confronti di un sindaco? Assolutamente nessun rischio. Anche il pm è un pubblico ufficiale, ma nell’esercizio delle sue funzioni se sufficentemente scaltro è praticamente libero di disfare le amministrazioni che liberi cittadini hanno eletto senza alcuna conseguenza in termini di carriera

  3. Marco Chiodini

    Custodia cautelare: la parola carcere non compare nell’articolo. Giova ricordare che il 30% dei detenuti sono in attesa di giudizio, il 17% in attesa di giudizio di primo grado, le carceri piene ben oltre il 100% di capienza, oltre 40 milioni all’anno vengono pagati per risarcire casi di ingiusta detenzione, che in media coinvolge 1000 cittadini l’anno. Se vince sì resta la possibilità di carcere preventivo per casi di violenza (non solo commessa con armi, quindi tecnicamente anche un bacio non desiderato, o violenza psicologica) e crimine organizzato per rischio reiterazione del reato. Il Parlamento sulla situazione carceri latita da decenni (dall’ultima amnistia del 2006, cui non seguì alcun provvedimento strutturale).

    Severino: è giusto che per un abuso d’ufficio non ancora provato in via definitiva un sindaco decada? È giusto che questo criterio intervenga in modo uniforme, senza dar modo ad un giudice di valutare la gravità del fatto e di disporre l’interdizione dai pubblici uffici caso per caso? Oltretutto la Severino ha introdotto nella disciplina penale fumosi reati (come il traffico di influenze) che mettono ogni amministratore pubblico alla mercé di qualsiasi pm, e quindi lo rendono pavido e inefficace (quante volte vi siete imbattuti in burocrati che per evitare il minimo rischio di assumersi una responsabilità non fanno niente e sonnecchiano?). Anche se quest’ultimo punto non è oggetto di referendum sarebbe ora di ripensare la Severino. La corruzione si abbatte con procedure semplici, trasparenti, razionali, non ingolfando i tribunali ed inasprendo le pene.

    Infine, il richiamo alla “legittimità” dell’astensione consapevole me lo sarei risparmiato. Ovvio che votare è un dovere e non un obbligo, ma chi ha a cuore lo strumento referendario dovrebbe renderlo effettivo con la sua attiva partecipazione, e accettare il verdetto che questo strumento produce, invece di allearsi col partito dell’astensione (molto popolato di ignavi, che sicuramente non sono lettori accaniti de la voce e sono tutt’altro che “consapevoli”), partito che ormai si avvicina al 50% persino nelle amministrative!

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