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Un grillo nel piatto*

La normativa europea e quella nazionale hanno allargato la categoria dei nuovi alimenti per comprendervi le farine di grillo domestico. Benché sicure e apprezzabili sotto il profilo nutritivo, queste forme di cibo sono ancora viste con scetticismo.

Gli insetti come cibo

Diceva Ludwig Feuerbach che “l’uomo è ciò che mangia” e in effetti da ogni punto di vista mangiare è un fatto culturale. Gli insetti costituiscono già buona parte della dieta quotidiana di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo e nella strategia Europea Farm to Fork sono identificati come una fonte proteica alternativa, che potrebbe facilitare il passaggio a un sistema alimentare più sostenibile.

In questa prospettiva, le norme dell’Unione europea in materia di nuovi alimenti si basano sul regolamento Ue 2015/2283 oltre che sul regolamento (Ce) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure in questo campo.

Il nuovo regolamento della Commissione Ue 2023/5 del 3 gennaio 2023 autorizza l’immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento. Si tratta del terzo insetto approvato per il consumo: nel febbraio 2022 era stata la volta della larva gialla della farina (Tenebrio molitor) e nel novembre 2021 della locusta migratoria.

La polvere di Acheta domesticus è stata inserita nell’elenco dell’Unione europea dei novel food, nella logica di dare una risposta alle problematiche del sistema agroalimentare e ridurre l’impatto ambientale dei prodotti. L’autorizzazione è avvenuta a seguito dell’adozione del parere scientifico positivo da parte di European Food Safety Authority (Efsa): nel suo report del 23 marzo 2022 l’Autorità ha concluso che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus è sicura e potrà quindi essere utilizzata durante la produzione di “pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne, destinati alla popolazione generale”.

La polvere parzialmente sgrassata del grillo domestico intero, come descritto nel regolamento, si ottiene attraverso una serie di fasi: prima dell’uccisione tramite congelamento è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale degli esemplari adulti, quindi vengono congelati, essiccati, ne viene estratto l’olio e infine vengono macinati.

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Concretamente, in seguito alla domanda del 24 luglio 2019, a partire dal 24 gennaio 2023, il regolamento autorizza la società vietnamita Cricket one Co. Ltd a immettere sul mercato europeo il nuovo alimento. La Commissione ha inoltre riconosciuto alla società richiedente la tutela degli studi e dei dati scientifici di proprietà industriale per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento “salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti o con il consenso di Cricket One Co. Ltd”.

Le norme italiane

Il dibattito sull’uso di insetti a scopo alimentare si è acceso in Italia dopo la barretta di “grillo-mirtillo” mangiata dall’astronauta Samantha Cristoforetti e la pubblicazione dell’autorizzazione in Gazzetta ufficiale dell’Ue lo ha ampliato: secondo un’indagine Coldiretti/Ixe, “il 54 per cento degli italiani sono proprio contrari agli insetti a tavola, mentre sono indifferenti il 24 per cento, favorevoli il 16 per cento e non risponde il 6 per cento” . Sulla stessa linea anche Filiera Italia e una parte del mondo politico.  

Sul fronte della normativa italiana, secondo il Dm 6 aprile 2023 (in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2023), il ministero dell’Agricoltura ha regolato il tema degli alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l’utilizzo della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus. In particolare, è stabilito (articolo 2) che il prodotto non è identificato in etichetta mediante l’impiego del lemma “farina”, che poteva risultare decettivo, bensì, mediante il lemma “polvere”. Ai fini della migliore informazione del consumatore, nel campo visivo principale dell’etichetta, ovvero di imballaggi o contenitori, stampata (in caratteri rispettivamente diversificati) in  modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, deve essere chiaramente indicata una di queste diciture: «Il prodotto alimentare contiene polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)» o «Il prodotto alimentare contiene Acheta domesticus (grillo domestico) congelato» o «Il prodotto alimentare contiene Acheta domesticus (grillo domestico) essiccato/in polvere». Lo stesso deve figurare nella lista degli ingredienti.

Tutte queste indicazioni devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l’acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

La medesima etichetta deve indicare che l’ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere.  

I prodotti in questione devono poi essere messi in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica (articolo 2). Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori e rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è anche obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti l’indicazione del luogo di provenienza, secondo le medesime modalità grafiche prescritte per l’etichetta (articolo 3), ai sensi del regolamento Ue 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

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Nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l’ingrediente primario del prodotto commercializzato vale la più stringente disciplina del regolamento Ue 2018/775, in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Come si vede, è un approccio molto prudente e rigoroso. L’apparato normativo è anche corredato da un sistema di controlli e sanzioni in caso di violazione della normativa (articolo 4): salvo che il fatto non costituisca reato, e salva la competenza di Agcm, del ministero della Salute e delle Asl (secondo il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 2), si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, che contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulle informazioni ai consumatori sulle etichette dei prodotti alimentari.

Nel merito, come è stato sottolineato, la farina di grillo e altri prodotti a base di insetti potrebbero sostituire alcuni alimenti di origine animale, sebbene si tratti di un prodotto di nicchia che costa circa 70 euro al chilo contro i 2 euro di quella di frumento e i 3 euro circa della farina di soia.

La polvere di grillo, che all’olfatto ha un leggero aroma di nocciole, ma è per lo più inodore e insapore, contiene circa il 75 per cento di proteine, pochissimi grassi (9 per cento) e carboidrati (5 Per cento). Risulta anche ricca di fibre, calcio, vitamina B12, ferro, fosforo e sodio; diversamente dalle normali farine di natura vegetale con alto valore in carboidrati, la polvere di grillo è un prodotto di origine animale con bassissimi carboidrati e alto valore in proteine.

Si attende ora la risposta del mercato.

* Il contributo rientra negli obiettivi del Progetto Prin 2020 finanziato Mur “About the origin. Identity, authenticity and contradictions of food” al quale l’autrice partecipa per l’Università di Verona.

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  1. Guido Gennaccari

    Siamo sicuri che le proteine da insetti, come quelle vegetali, siano meno cancerogene di quelle da animali? Cosa potrebbe cambiare a livello di ecosistema uno sfruttamento globale di massa degli insetti per come cibo per gli umani?

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