Dal 2023 le cripto-attività, criptovalute incluse, sono normate in Europa da un regolamento che, seppur flessibile, impone alcuni capisaldi a tutela dei risparmiatori. Ora però spunta una clausola che potrebbe aprire la strada a regole più permissive.
Il regolamento europeo e il “sistema bancario-ombra”
Nel 2023 l’Unione europea si è data un regolamento relativo alle cosiddette cripto-attività, un termine generico che include al suo interno le criptovalute, come il Bitcoin, ma anche prodotti meno volatili e speculativi, come gli asset-referenced token (“Art”, “gettoni” elettronici, il cui valore è collegato a quello di un paniere di attività) e gli e-money token (“Emt”, monete elettroniche il cui valore è in teoria identico a quello di una moneta reale, come il dollaro).
Il regolamento, pur se molto flessibile, non rinuncia a imporre alcuni capisaldi a tutela dei risparmiatori. Nel caso di Art e Emt, ad esempio, è previsto che i promotori degli strumenti detengano riserve liquide in modo tale da garantire l’integrale e rapido rimborso dei “gettoni” emessi.
È un bene, perché Art e Emt, impegnandosi a rimborsare a vista le proprie passività (nel caso degli Emt, alla pari), offrono al pubblico qualcosa che assomiglia parecchio ai depositi bancari. In più, detengono parte delle proprie riserve presso gli istituti di credito e dunque, se devono precipitosamente ritirarle per rimborsare i “gettoni”, anche le banche subiscono un improvviso deflusso di liquidità. Insomma, non c’è da stupirsi se qualcuno li chiama “sistema bancario ombra”. Ben vengano, dunque, le regole, ma il diavolo è nei dettagli: nelle scorse settimane, infatti, qualcuno ha richiesto alle autorità europee un parere circa la possibilità di operare monete elettroniche “fungibili”, emesse contemporaneamente da soggetti comunitari e non.
I pericoli delle monete elettroniche fungibili
Suona complicato, ma non lo è. Immaginiamo che un gigante delle cripto-attività offra, negli Stati Uniti, una versione elettronica dei dollari, con 90 miliardi di “gettoni” in circolazione. Supponiamo poi che lo stesso gigante decida di aprire una controllata nella Ue per emettere altri gettoni (diciamo, per 10 miliardi) perfettamente fungibili con i precedenti.
Il risultato è che la maggior parte dei fondi raccolti potrà essere investita secondo le regole permissive degli Usa, consentendo maggiori profitti, ma si potrà contare su un “cuscinetto” di attivi di alta qualità (il 10 per cento) garantito dalle più severe norme europee. In caso di tensioni, i bene informati potranno presentarsi per primi alla consociata comunitaria per ottenere indietro il denaro. Finite le riserve di quest’ultima, i piccoli investitori (italiani inclusi) potranno solo mettersi in coda negli Stati Uniti, accollandosi le eventuali perdite.
Tutto ciò è consentito dal regolamento europeo? Sembrerebbe di no. Tuttavia, un minuscolo codicillo potrebbe essere utilizzato per schiudere la porta al pericoloso esperimento. E sarebbe davvero singolare, visto che si tratta di una norma che non ha forza di legge (può essere utilizzata solo per interpretare altre disposizioni, che però non esistono), riguarda i soli Art (dunque non direttamente estensibile agli Emt) e scritta pure male: prima dice che le riserve costituite nella Ue devono bastare per coprire i diritti di tutti residenti nell’Unione, poi cambia idea e si accontenta di una stima basata sulla diffusione “prevista”.
È possibile che a Bruxelles nessuno alzi un sopracciglio? Houston, ministero dell’Economia, Bce, abbiamo un problema…
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