Non più solo ampie garanzie per i pensionati, la Consulta è ora attenta a regole di calcolo dei benefici e compatibilità di bilancio. Un raffreddamento ordinato dell’indicizzazione aiuterebbe il riequilibrio tra capitoli di spesa e generazioni.

Le sentenze della Consulta

Un articolo di Mirko Bevilacqua e Sandro Gronchi, pubblicato a dicembre su lavoce.info, affronta il tema della indicizzazione delle pensioni contributive ad accumulazione nozionale. L’anticipazione, all’atto della trasformazione del montante in rendita, del tasso reale di 1,5 per cento, valore che risulta più elevato della dinamica economica passata e prospettica, lascia aperta la domanda di quale sia effettivamente la prestazione di cui mantenere il potere di acquisto. La sentenza 167/2025 della Corte costituzionale, che ha giudicato legittime le misure di raffreddamento degli anni 2022 e 2023, tocca lo stesso punto all’interno di valutazioni più generali sull’indicizzazione delle pensioni.

Attraverso le pronunce dai primi anni Novanta a oggi, è possibile cogliere un graduale spostamento della Corte da posizioni di larga garanzia per i pensionati a posizioni attente anche a regole di calcolo dei benefici, compatibilità di bilancio ed esigenze di altri capitoli di spesa con radici in principi costituzionali. 

Il punto di osservazione più sistemico permette, sia pure indirettamente, di fare emergere le esigenze di quegli istituti di welfare che, proprio perché a vocazione redistributiva e rivolti universalmente a tutti i cittadini nel momento del bisogno, non hanno una platea di beneficiari identificata, ampia e permanente sempre pronta a organizzarsi e chiedere verifiche di legittimità.

La Corte dimostra di intuire che le regole di indicizzazione vadano messe in relazione con quelle di calcolo della pensione, che è uno dei messaggi del contributo di Bevilacqua e Gronchi. Si raccomanda maggiore prudenza nelle modifiche dell’indicizzazione delle pensioni contributive, alla luce della “tendenziale corrispettività tra provvista finanziaria (il cosiddetto montante) e misura del trattamento previdenziale liquidato”. 

Se le regole di calcolo sono scelte per trasferire risorse nel tempo a livello individuale, senza attivare flussi redistributivi interpersonali, la piena indicizzazione è un diritto soggettivo patrimoniale, violato il quale il pensionato riceve in termini reali meno di quanto da lui versato in contributi. Ma, se il calcolo delle pensioni è sin dall’inizio generoso, la necessità che si recuperi anno per anno la dinamica dei prezzi si indebolisce, sino anche a scomparire, a seconda dell’ampiezza dello squilibrio attuariale e delle compatibilità economiche e sociali. Se dopo ‘x’ anni di indicizzazione, in ‘t+x’ è pari a 100 la pensione che realizza la “corrispettività”, la stessa pensione se erogata per 100 sin da ‘t’, anno di decorrenza, non necessita di piena indicizzazione per soddisfare la stessa “corrispettività”.

Che cosa si intende per “corrispettività”?

In termini tecnici, “corrispettività” è neutralità attuariale. La pensione è neutrale quando il valore attuale delle rate, percepibili per un numero di anni pari alla vita attesa al pensionamento, eguaglia il valore capitalizzato dei contributi versati sino a quel momento. Per la verifica della neutralità è necessario fare riferimento a un tasso con cui muovere le grandezze nel tempo, di solito quello su impieghi alternativi comparabili. Se si utilizza il tasso di rendimento di investimenti a lungo termine e basso-bassissimo rischio (i Btp), le pensioni retributive appaiono generalmente molto generose. Le pensioni contributive furono introdotte proprio per rispettare la neutralità, prendendo a riferimento la dinamica del Pil, come tasso sostenibile dal debitore (lo stato che eroga le prestazioni), e inserendo esplicitamente nelle regole di calcolo la vita attesa al pensionamento. La Corte sottovaluta che anche le pensioni contributive deviano dalla neutralità per due ragioni: il tasso dell’1,5 per cento con cui il montante nozionale è trasformato in rendita si è rivelato alto rispetto alla crescita del Pil passata e prospettica, e la vita attesa, così com’è calcolata guardando alle sopravvivenze storiche, sottostima il dato effettivo.

L’indicizzazione non è un diritto patrimoniale tout court 

Un altro modo di esprimere lo stesso concetto è dire che, al di fuori della neutralità attuariale, l’indicizzazione non è un diritto soggettivo patrimoniale. E infatti, continuando a parafrasare la sentenza, non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, purché la scelta contraria superi scrutinio di “non irragionevolezza” nel quadro economico-finanziario. La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore a determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario, tenuto conto delle risorse disponibili. Il principale indicatore di “non irragionevolezza” è la considerazione differenziata delle pensioni in base al loro importo, con quelle più elevate che hanno margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva. Né può ipotizzarsi una sorta di “consumazione” del potere legislativo per il ricorso a più interventi consecutivi, ma ogni nuovo ulteriore intervento è legittimo se conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Quando le misure di raffreddamento hanno natura fiscale 

Un logico corollario è che le misure di raffreddamento assumono natura fiscale solo quando rompono la neutralità attuariale di pensioni inizialmente calcolate per rispettarla. Qui, tuttavia, la Corte resta più prudente perché di mezzo c’è il “sacro moloch” dei diritti acquisiti. Viene fatta distinzione, da un lato, tra rallentamenti o anche sospensioni dell’indicizzazione che si riflettono sulla crescita futura della rata pensionistica senza ridurne l’importo rispetto all’ultima rata andata in pagamento e, dall’altro, misure straordinarie che, invece, pur applicandosi solo alle rate future, ne riducono il livello al di sotto di quello che il pensionato si è visto già pagare. Nel primo caso non si rileva natura impositiva, nel secondo, più invasivo, invece sì.

Un raffreddamento programmato e ordinato dell’indicizzazione offrirebbe una leva in più per il riequilibrio tra capitoli di spesa e tra generazioni. È l’unica via per coinvolgere, gradualmente in un quadro di legittimità, lo stock dei pensionati e chiedere loro aiuto a superare la “gobba” di incidenza della spesa sul Pil che toccherà i massimi tra il 2030 e il 2035. Bevilacqua e Gronchi avanzano proposte interessanti ma che, da un lato, riguarderebbero solo le pensioni contributive e, dall’altro, implicherebbero modifiche del calcolo della prima pensione. 

Alcune proposte per risolvere la questione

Concentrandosi su proposte che riguardino tutte le pensioni e solo le regole di indicizzazione, si potrebbe ipotizzare di indicizzare non al Foi (l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) senza tabacchi ma al valore minimo tra la variazione del Foi e quella delle retribuzioni contrattuali orarie. 

Una seconda ipotesi potrebbe essere l’adozione di un approccio top-down con identificazione, su archi triennali o quinquennali (l’orizzonte del Documento programmatico di bilancio), di una massima dotazione di bilancio dedicabile all’indicizzazione. Vale già per altre voci importanti per l’equità e la crescita e con diretti riflessi costituzionali, per la sanità, per la perequazione tra comuni, per il Fondo per le non autosufficienze, per la coesione territoriale con fondi nazionali ed europei, per la perequazione infrastrutturale, può iniziare a valere anche per l’indicizzazione delle pensioni e, anzi, valesse anche qui, il top-down potrebbe diventare meno stringente altrove. 

Infine, una terza ipotesi potrebbe riguardare l’indicizzazione delle pensioni contributive e delle quote contributive di pensione per tenere conto, anno per anno, non solo del tasso di inflazione, ma anche della differenza tra tasso di crescita del Pil scontato ex-ante (l’1,5 per cento) e crescita effettiva (un correttivo già all’opera in Svezia). Le tre proposte potrebbero anche essere combinate tra loro.

Il concorso dei già pensionati potrebbe aiutare a creare condizioni per reintrodurre margini di flessibilità nei requisiti di età e anzianità per il pensionamento, che è tema destinato a ripresentarsi periodicamente almeno sino allo scavallamento della “gobba”, come dimostra ancora una volta il dibattito sull’innalzamento del requisito contributivo per l’uscita anticipata.

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