I punti controversi della nuova legge elettorale, quelli anticostituzionali secondo l’opposizione. rischiano di rendere molto più scivoloso il percorso verso le politiche del 2027. Nonostante un voto che a detta della maggioranza ha rafforzato il governo.

Nessuno è perfetto

Senza scomodare premi Nobel per l’economia e teoremi dell’impossibilità, chiunque può facilmente capire che non esistono leggi elettorali perfette. Che sappiano, in altri termini, garantire contemporaneamente la capacità di rappresentare bene le preferenze degli elettori, facilitare la formazione di maggioranze stabili, selezionare adeguatamente una classe politica di qualità e, infine, poterla punire, o perlomeno disciplinare, se non dovesse rispettare le promesse fatte in campagna elettorale. Il rischio di valutare una legge esclusivamente dal punto di vista politico è quello di lasciarsi coinvolgere dalle proprie preferenze personali o dal tifo per la propria squadra (cioè partito) del cuore. Ma anche un approccio squisitamente tecnico non è scevro da sorprese: in campo normativo, si sa, solo la Corte costituzionale e, più raramente, un referendum abrogativo possono ribaltare l’esito di un voto parlamentare.

Dopo aver illustrato le novità introdotte dalla nuova legge elettorale in un articolo collegato, qui ci si concede il divertimento di immaginare se e come la Consulta interverrà sugli elementi più controversi del testo approvato dalle Camere. I giudizi su quali siano le bucce di banana più scivolose è ovviamente personale e sindacabile, anche se basato sull’esperienza ricavata da sentenze precedenti della Corte stessa.

“Signori, entra la Corte”

Per quanto il processo alla nuova legge elettorale debba necessariamente coinvolgere più diffusamente la maggioranza parlamentare che l’ha approvata, vale la pena di premettere che la prima vera stortura istituzionale la si deve proprio all’opposizione.

Che piaccia o meno (e, l’autore ammette senza problemi, in campo elettorale la cosa non piace affatto), non esiste alcun controllo preventivo o automatico della Consulta sulle leggi approvate dal Parlamento.

La stessa firma di promulgazione del Presidente della Repubblica certifica una regolarità costituzionale procedurale o l’assenza di violazioni palesi delle norme costituzionali. È una firma che non ha precluso, per l’appunto, che in seguito la Consulta si sia espressa contro determinati provvedimenti. Ma tirare per la giacca la Corte, come fa ora l’opposizione, e provocarne l’intervento in maniera programmata con le procedure del caso, appare comunque una forzatura del processo legislativo. Che forse rischia di creare prassi dall’esito discutibile.

La Corte non può agire di sua iniziativa, bensì solo in via incidentale, ove, nel corso di un processo, una delle parti in causa o lo stesso giudice d’ufficio sollevino il dubbio che la norma da applicare sia contraria alla Costituzione, oppure in via diretta, qualora una norma di livello nazionale entri in contrasto con una legge regionale. A quanto si legge, l’opposizione sta preparando decine di ricorsi per forzare il ricorso alla Corte per via incidentale, ma i tempi dei ricorsi sono del tutto incerti. Quindi non è evidentemente possibile escludere a priori né un intervento né il nulla di fatto.

Un secondo aspetto preliminare riguarda l’effetto di una decisione della Consulta. Quando nel 2014 fu dichiarata l’incostituzionalità della legge 270/2005, il Parlamento non venne sciolto perché comunque la Corte lo ritenne legittimo e necessario per garantire continuità istituzionale.

Se quindi la Consulta dovesse esprimersi sulla nuova legge, nulla dovrebbe succedere alla legittimità della prossima legislatura, anche in caso di esito di incostituzionalità, nel caso la decisione venga presa dopo le elezioni. Se invece l’eventuale decisione di incostituzionalità venisse presa prima del voto, ci si troverebbe nell’ancora più strana situazione in cui si potrebbe votare con una legge elettorale non votata dal Parlamento ma che è il risultato di una decisione della Corte costituzionale. È infatti improbabile che sia dichiarata incostituzionale l’intera legge – in quel caso, per continuità amministrativa, si applicherebbe la legge elettorale in vigore fino al 2022. Risulteranno incostituzionali solo alcuni suoi elementi. La Corte dovrebbe allora dichiarare se la legge così risultante si possa applicare direttamente o se si crei invece un vuoto legislativo, da colmare, di nuovo, o ricorrendo alla legge precedente o chiedendo al Parlamento di legiferare al più presto in materia. Nel caso della sentenza 1/2014, si sarebbe potuta applicare la legge elettorale risultante dalla decisione della Corte (ribattezzata, ai tempi, “Consultellum”). Ma siamo davvero sicuri che su una materia come quella elettorale si voglia lasciare la competenza alla Consulta e non al legislatore?

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A quel punto, la legittimità del nuovo Parlamento eletto sarebbe tutt’altra che garantita. Per non parlare del caos che si scatenerebbe se la decisione avvenisse, per ironia della sorte, durante la campagna elettorale. Tutte eventualità che, francamente, consiglierebbero di rimandare ogni azione a dopo le prossime elezioni politiche, nell’interesse del paese.

Le bucce di banana

Fatte queste premesse, dove rischia di cadere la nuova legge elettorale? Il primo elemento critico è il premio di maggioranza, su cui erano già scivolate la legge elettorale n. 270/2005 (legge Calderoli) e la 52/2015. In quei casi, elemento cruciale che giustificò la decisione della Consulta fu la combinazione del premio di maggioranza (ora opportunamente rinominato “premio di governabilità” dopo i rilievi espressi dalla sentenza 35/2017) “con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio”, che sarebbe stato “tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione” (sentenza 1/2014).

Quanto la soglia del 42 per cento in entrambe le Camere sia effettivamente congrua dipende ovviamente dalle sensibilità di ognuno ma, in effetti, non si può negare che il problema della soglia sia stato affrontato. L’eventuale decisione della Corte dirà se anche superato.

La seconda buccia di banana riguarda la possibilità di esprimere preferenze. La legge 270/2005 venne dichiarata incostituzionale anche in riferimento alla “circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini” perché questo, secondo i giudici della Corte, “ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione” (sempre sentenza 1/2014). La successiva legge elettorale (legge 52/2015) prevedeva quindi, a questo proposito, un sistema elettorale proporzionale a collegi plurinominali con capolista bloccato e possibilità di esprimere preferenze sugli altri. Su questo aspetto, che ricorda molto da vicino il meccanismo previsto dalla nuova legge elettorale, non ci furono rilievi della Corte. Tuttavia, i problemi non mancano. Perché tolti i capilista bloccati e considerando la dimensione dei collegi, solo nei partiti che ottengono più voti il meccanismo delle preferenze entrerà davvero in gioco per selezionare la classe politica. La questione, dunque, appare sì scivolosa ma, accettando il rischio di prevedere le decisioni della Consulta, non sembra comunque tale da indurre un esito di incostituzionalità.

Il terzo elemento è forse quello più critico, benché dalle conseguenze irrilevanti: riguarda l’obbligo di indicazione in anticipo, da parte di ciascuna lista o coalizione, di un nome quale proprio candidato alla presidenza del Consiglio, “fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 della Costituzione”. Che significa, in termini meno giuridici, che il Presidente della Repubblica potrà non tener contodi quella indicazione. Quindi, sia nel caso che fosse confermata sia se venisse dichiarata incostituzionale, la previsione nulla cambierà sull’esito del processo che porterà alla nomina del prossimo presidente del Consiglio. L’augurio dell’autore è che la Consulta tiri una bella riga rossa e che, con una formula severa, i giudici costituzionali tolgano allo zelante legislatore la voglia di giocare con le prerogative del Presidente della Repubblica a Costituzione vigente.

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Molto fastidiosa, e meritevole di intervento, anche la norma che prevede un impegno non proporzionale nella raccolta firme per i partiti già presenti in Parlamento da inizio legislatura (nessun obbligo di raccolta), per quelli costituiti in corso di legislatura e prima dell’indizione dei comizi elettorali (minimo 1.500 per collegio plurinominale) e quelli che invece ancora non lo sono (minimo 6mila), al di là delle previsioni specifiche riferite alla prima applicazione della nuova legge elettorale.

Bucce rosa

Infine, la buccia più scivolosa di tutte, perché riguarda non solo la legge elettorale ma come l’opinione pubblica considera il ruolo delle donne in politica. Nello specifico, la nuova legge elettorale elimina la quota massima di rappresentanza di un genere (60 per cento) ma solo per quanto concerne l’elenco dei capilista bloccati. La Costituzione prevede parità di trattamento e uguaglianza sia ai noti articoli 2 e 3, che è inutile riportare, sia all’articolo 51, che, al comma 1, recita: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Per molti partiti più piccoli gli unici parlamentari eletti saranno proprio solo i capilista, vista la dimensione dei collegi. Il problema, dunque, si pone. Ma sarà sufficiente ciò a far scattare l’incostituzionalità della norma? Difficile dirlo senza chiare decisioni precedenti in materia. Sta di fatto che la situazione appare paradossale. L’assenza della quota di genere non obbliga infatti i partiti a non applicarla comunque. Le parlamentari che temono di essere escluse dovranno tale esito a due eventi che poco o nulla dipendono dalla legge elettorale. Il primo è la mancanza di capacità di raccogliere preferenze tra gli elettori e, soprattutto verrebbe da aggiungere, tra le elettrici. Il secondo è la mancanza di sensibilità in materia di rappresentanza di genere da parte di chi compilerà le liste elettorali, cioè il capo o la direzione della lista di appartenenza di quelle stesse parlamentari. Con chi prendersela, quindi, se non con gli stessi candidati e compagni di lista con cui davanti agli italiani ci si propone invece di governare il paese?

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