L’indicizzazione delle pensioni continua a essere oggetto di interventi, da ultimo per finanziare gli esodati. Eppure il modello contributivo, che l’Italia ha ambiguamente scelto diciotto anni fa, dovrebbe sottrarla alla disponibilità dei politici.
Contrariamente a una leggenda senza fondamento, la riforma contributiva del 1995 non fu esemplare: ebbe l’ambizione di sperimentare un nuovo modello pensionistico che si annunciava portatore di equità e sostenibilità, ma non seppe dotarlo dei mezzi necessari per raggiungere entrambi gli scopi. In particolare, non fu adeguato il meccanismo di indicizzazione lungo le linee che ho ripetutamente indicato, anche da questo sito. Lo scopo odierno è di aggiungere istruttive “notizie dalla Svezia”, la cui riforma del 1998 è internazionalmente considerata il ”prototipo” del modello Ndc (Notional Defined Contribution) cui si sono uniformate tutte le successive riforme contributive, compresa quella recente norvegese.
REPETITA IUVANT
Mi si lasci ricordare che lo schema Ndc è una “banca virtuale”. A ogni lavoratore la banca intesta un ”conto corrente” che viene prima alimentato dal ”deposito” dei contributi e poi gradualmente prosciugato dal ”prelievo” delle annualità di pensione. Per garantire l’equità intesa come parità di trattamento, sulle ”giacenze” di fine anno la banca deve equamente ”accreditare” lo stesso tasso d’interesse a tutti i ”correntisti”, tanto attivi che pensionati. L’interesse accreditato agli attivi consente di capitalizzare i loro montanti e perciò di prometter loro pensioni superiori ai contributi che stanno versando. L’interesse accreditato ai pensionati è invece la ”risorsa” deputata a finanziare l’indicizzazione delle loro pensioni. Proprio per questo, la seconda non può essere diversa dal primo. Per garantire l’equilibrio strutturale del sistema, l’interesse accreditato, oltre che uniforme, deve essere anche ”sostenibile” e quindi uguale alla crescita nominale della massa dei redditi da lavoro (soggetti a contribuzione).
Alla data del pensionamento può essere anticipata (o ‘pre ‑ pagata’ che dir si voglia) una quota dell’interesse sostenibile che maturerà dopo. L’anticipazione maggiora i coefficienti di trasformazione. (1) È quindi socialmente appetibile perché consente di liquidare pensioni più generose. Va da sé che la quota anticipata dell’interesse ”maturando” non può essere pagata due volte. Perciò l’indicizzazione deve ridursi alla sola quota residua.
L’ESPERIENZA SVEDESE
In piena coerenza con tali premesse metodologiche, la riforma svedese fece le seguenti scelte:
- l’interesse sostenibile fu identificato nel tasso di crescita nominale del reddito da lavoro medio (anziché della massa dei redditi) in considerazione della stasi della popolazione attiva prevista nella prima metà del secolo corrente;
- fu scelto di anticipare al pensionamento una parte, pari all’1,6 per cento, dell’interesse sostenibile che matura dopo;
- coerentemente, le pensioni contributive (o le parti contributive delle pensioni miste) furono indicizzate in ragione dell’interesse sostenibile diminuito dell’1,6 per cento;
- allo stesso modo furono indicizzate le pensioni retributive per evitare ”dicotomie” socialmente indesiderabili nella fase transitoria.
Dopo dodici anni, la regola contributiva ha duramente colpito le pensioni svedesi che hanno dovuto subire nel 2010 una variazione nominale negativa del ‑3 per cento, ben più pesante rispetto a quella del ‑1,4 per cento subita dal reddito da lavoro medio. Infatti, a quest’ultima è stata sottratta l’anticipazione dell’1,6 per cento applicando inflessibilmente la regola contributiva. Per fortuna, una deflazione dello 0,9 per cento ha potuto fermare al 2,1 per cento la perdita del potere d’acquisto delle pensioni.
Molto peggio è andata nel 2011, quando le pensioni svedesi hanno dovuto subire una seconda variazione nominale negativa del ‑4,3 per cento totalizzata deducendo l’anticipazione dell’1,6 per cento da una variazione del reddito medio da lavoro del ‑2,7 per cento . Nello stesso anno l’inflazione è stata dello 0,9 per cento cosicché il potere d’acquisto delle pensioni ha perso il 5,2 per cento.
Complessivamente, nel biennio 2010‑11 la perdita composta del potere d’acquisto è stata del 7,2 per cento a fronte di una riduzione nominale molto simile. Nel rigoroso rispetto del principio contributivo, non sono stati concessi sconti alle pensioni più basse, né chiesta solidarietà alle più alte. I pensionati hanno compreso e accettato il sacrificio (già in parte recuperato nel 2012) anche grazie alla campagna d’informazione “straordinaria” che si è aggiunta a quella ”ordinaria” con cui la riforma contributiva e le sue technicalities sono spiegate al popolo svedese fin dal suo varo.
L’altra faccia della medaglia è che, fuori dal biennio 2010‑11, l’indicizzazione contributiva ha aumentato il potere d’acquisto delle pensioni, come mostra l’acclusa figura A, che la confronta con l’inflazione nel periodo compreso fra la riforma e il 2012.
IL RITARDO ITALIANO
Pur avendo dato i natali al modello contributivo, l’Italia è in grave ritardo su questi (e molti altri) aspetti. Premesso che l’interesse sostenibile è stato identificato nella crescita nominale del Pil e che una parte, pari all’1,5 per cento, è stata anticipata (con quale consapevolezza?) nei coefficienti di trasformazione, le pensioni contributive dovevano essere indicizzate in base alla parte residua. Per evitare indicizzazioni dicotomiche nella fase transitoria, sull’esempio svedese potevano esserlo anche quelle retributive.
Così non è stato: in dispregio della logica contributiva, l’indicizzazione ai prezzi, in vigore dal 1992 per le pensioni retributive, fu estesa dal 1996 a quelle contributive.
La figura B ripete, per l’Italia, il confronto che la figura A fa per la Svezia. Emerge che l’indicizzazione contributiva avrebbe aumentato il potere d’acquisto delle pensioni fino al 2001 e l’avrebbe tutelato fino al 2008, per poi ”autosospendersi” dal 2009 con tre anni d’anticipo sulla ”sospensione manuale” che il Governo Monti ha dovuto adottare per salvare l’Italia.
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vito
Se i pensionati hanno diritto a 500 € circa perché non si ha pure diritto all’adeguamento?