Anche una revisione del Testo unico sull’immigrazione ristretta al capitolo dell’integrazione potrebbe rivelarsi molto utile nel nostro paese. Ecco un elenco delle misure che potrebbero essere adottate.

STABILIZZAZIONE DEL SOGGIORNO

  • Istituire (con legge) un permesso di soggiorno nazionale a tempo indeterminato, con attribuzione degli stessi diritti previsti per il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (ad eccezione della libertà di circolazione di lungo periodo in altri Stati membri), per diverse categorie che meritino stabilità; in particolare,

– minori stranieri che siano nati in Italia da genitori stabilmente inseriti o che, a prescindere da condizioni di reddito e regolarità di soggiorno dei genitori, abbiano completato in Italia un ciclo scolastico o un periodo prolungato di soggiorno (ossia, quei minori per i quali un legislatore al passo con i tempi prevederebbe l’acquisizione automatica della cittadinanza);

– stranieri che abbiano dato prova di alto livello di integrazione (per esempio: buona conoscenza della lingua, meriti particolari, etc.);

– studenti universitari che abbiano conseguito laurea o dottorato con risultati particolarmente brillanti.

  • Prevedere (con legge), per gli studenti universitari, il rilascio di un permesso di durata non inferiore a quella del corso di laurea intrapreso (anziché, come oggi è previsto, un permesso da rinnovare ogni anno), con possibilità di revoca nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per il soggiorno.
  • Prevedere (con circolare, ai sensi di art. 5 co. 6 Dlgs 286/1998) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi, privo di altro permesso, agisca in giudizio per la tutela di un diritto. In mancanza di una previsione del genere, la parità di trattamento con il cittadino in relazione alla tutela giurisdizionale resta, per molti stranieri, pura teoria.
  • Chiarire (con circolare) che, all’infuori dei casi esplicitamente previsti dalla normativa, il permesso Ceper soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto, in presenza dei requisiti, dal titolare di qualunque permesso di soggiorno, inclusi, per esempio, i permessi rilasciati in corrispondenza a ingressi per lavoro al di fuori delle quote o per assistenza del minore.
  • Dare attuazione (con circolare) alla disposizione di cui all’art. 5 co. 9 Dlgs 286/1998, che prevede la possibilità generale di conversione del permesso, quando lo straniero sia in possesso dei requisiti previsti per un permesso di soggiorno diverso da quello posseduto.

MINORI

  • Prevedere (con legge) che per il minore che viva in Italia con genitori irregolarmente soggiornanti possa essere richiesto, dai servizi sociali del comune o dall’autorità scolastica, un permesso per minore età, con esplicito divieto di segnalazione di elementi relativi alla posizione dei familiari del minore all’autorità di pubblica sicurezza o all’autorità giudiziaria (in analogia con il divieto di segnalazione dello straniero che ricorra a prestazioni sanitarie). In mancanza di una tale previsione, paradossalmente, il minore in questa condizione finisce per essere meno tutelato del minore non accompagnato.
  • Chiarire (con circolare, nello spirito di quanto affermato da circolare ministero dell’Interno 7/8/2009) che non può essere richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno né del minore né del genitore per l’accesso, oltre che alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, anche
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– all’asilo nido;

– alla scuola dell’infanzia;

– alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale, anche oltre i dieci anni di scolarizzazione e i sedici anni di età, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale;

– ai servizi e alle provvidenze finalizzati a promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione (libri, mense, trasporto ecc.).

  • Consentire (con legge), anche dopo il compimento della maggiore età, con eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, il completamento del percorso di istruzione o formazione intrapreso durante la minore età, incluso il conseguimento del titolo finale. La normativa nazionale attuale, che garantisce la frequenza scolastica anche al minore straniero privo di permesso di soggiorno, non estende la copertura fino all’esame di maturità, quando questo venga sostenuto dopo il compimento della maggiore età.

DIRITTI CIVILI

  • Chiarire (con circolare, coerente con l’orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di merito e con le indicazioni date dalla Corte Costituzionale) che lo straniero regolarmente soggiornante abilitato a svolgere attività lavorativa accede al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione in condizioni di parità con il cittadino dell’Unione Europea. In attesa di una riforma della legge sulla cittadinanza, questa misura spazzerebbe via almeno gli intralci che precludono, contra legem, ai giovani della seconda generazione la partecipazione ai concorsi pubblici.
  • Chiarire (con circolare, coerente con le numerose sentenze della Corte Costituzionale) che le disposizioni di cui all’art. 80 co. 19 legge 388/2000, che limitano l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di carattere non contributivo (per esempio: assegno di invalidità) ai soli titolari di permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, devono ritenersi non più applicabili, anche con riferimento alle misure assistenziali non ancora esplicitamente considerate dalla Corte.
  • Chiarire (con circolare, coerente con la giurisprudenza recente) come l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, previsto da art. 65 legge 448/1998, spetti anche al titolare di permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, non essendo stata prevista, in sede di attuazione della direttiva 2003/109/Ce, alcuna deroga esplicita al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale con riferimento a tale assegno.
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

  • Chiarire (con circolare, in applicazione del principio del superiore interesse del minore) come la mancata verifica dei requisiti economici normalmente previsti per il ricongiungimento non deve comportare il diniego del nulla-osta nei casi in cui questo costringa il figlio minore a vivere in patria in condizioni economiche più disagiate di quelle che gli verrebbero assicurate in Italia e/o gli impedisca di godere del diritto all’unità familiare.
  • Agevolare, anche in mancanza della documentazione ordinariamente prevista, il rilascio del visto e l’effettuazione del viaggio, quando si tratti di familiari di destinatario di protezione internazionale (soprattutto se minori), e includere (con legge), tra i familiari che possono beneficiare del ricongiungimento, quanti dipendano dal titolare della protezione internazionale per il proprio mantenimento (per esempio: genitori a carico che vivano in patria, in condizioni di indigenza, con figli minorenni, o figlio maggiorenne con gravi problemi di salute, ma non totalmente invalido).

CITTADINANZA

  • Correggere (con legge) la definizione di residenza legale, ai fini dell’applicazione della legge sulla cittadinanza, da quella oggi vigente (soggiorno legaleeiscrizione anagrafica) al semplice soggiorno legale. Con l’attuale definizione, il percorso verso l’acquisto della cittadinanza è spesso irrimediabilmente ostacolato da cancellazioni anagrafiche o da ritardi nell’iscrizione, spesso dovuti a inessenziali difetti di comunicazione tra lo straniero e l’ufficio di anagrafe.
  • Eliminare (con circolare) il requisito di reddito dal novero di quelli presi in esame ai fini della naturalizzazione (va mantenuto invece quello di affidabilità fiscale, se applicabile). Questo allenterebbe di molto, anche in mancanza di una riforma della legge 91/1992, gli ostacoli incontrati dai giovani di seconda generazione rispetto all’acquisizione della cittadinanza.

 

>  L’agenda sull’immigrazione, 10.09.2012

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