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La Finanziaria dei non autosufficienti

Prevista una deduzione per le persone non autosufficienti. Rispetto alla situazione attuale, il provvedimento ha il merito di introdurre una graduazione del beneficio rispetto al reddito lordo. Condiziona l’erogazione del beneficio all’acquisto di lavoro regolare, ma nulla impone circa l’adeguatezza delle prestazioni e certamente inadeguate sono le risorse economiche messe a disposizione. Si accantona l’ipotesi di un fondo nazionale per la non autosufficienza, auspicabile invece anche per garantire un adeguato orizzonte temporale di programmazione.

La riforma fiscale che il Governo intende attuare con la Legge finanziaria per il 2005 introduce una deduzione fino a un massimo di 1.820 euro per “le spese documentate sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana”.
Questa innovazione comporta un beneficio (minore tassazione) di importo tendenzialmente decrescente al crescere del reddito e dipendente dalla presenza di altre deduzioni: per una persona sola (pensionata) il beneficio annuo si mantiene oltre 300 euro per redditi inferiori a circa 46mila euro, oltre 200 euro per redditi inferiori a 58mila euro e si annulla per redditi superiori a 80mila euro.(1)
Certamente, questa politica ha il merito di aumentare le risorse a disposizione delle persone non autosufficienti. Ma per esprimere una valutazione più articolata, sembra utile adottare come riferimento i punti di debolezza della normativa vigente, chiedendosi di volta in volta se il provvedimento del Governo si muova nella giusta direzione.

I beneficiari delle prestazioni

L’espressione “soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana” è del tutto vaga: diversi livelli di non autosufficienza sono definiti in relazione all’incapacità permanente a svolgere un dato numero di ben determinati atti della vita. Non è quindi chiaro come il Governo intenda rendere operativa la disposizione: in assenza di una precisa indicazione la norma andrebbe semplicemente a beneficiare le famiglie con una colf. L’unica opzione immediatamente realizzabile consiste probabilmente nel far coincidere la platea dei potenziali beneficiari della deduzione con la platea dei percettori dell’indennità di accompagnamento. Ma la Finanziaria 2005 ne conserverebbe così due importanti difetti: i) non prevede alcuna graduazione delle prestazioni rispetto alla gravità del bisogno; ii) vi sono significative difformità su base territoriale nell’applicazione dei criteri di accesso alle prestazioni.

La selettività rispetto alla condizione economica

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L’indennità di accompagnamento non prevede alcuna graduazione delle prestazioni rispetto alla capacità economica del beneficiario. L’intervento nella Legge finanziaria ha il merito di introdurre, sia pur in modo erratico per i redditi medio-bassi, una graduazione del beneficio rispetto al reddito lordo.
Si tratta certamente di una graduazione migliorabile: i più recenti orientamenti nell’ambito delle politiche sociali prevedono infatti un riferimento all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) allo scopo di tenere conto congiuntamente del reddito e del patrimonio. In presenza di risorse pubbliche molto scarse, la selettività deve essere guardata con favore; la fortissima compartecipazione dei cittadini ai costi dell’assistenza implica tuttavia che il rischio di non autosufficienza resti in larghissima misura non assicurato.
Sembra anche importante notare che la scelta a livello statale di una deduzione fiscale impedisce di fatto di avere una visione complessiva delle risorse che ciascuna persona non autosufficiente riceve a livello regionale (al quale peraltro spetta la gestione delle politiche assistenziali in base al riformato Titolo V della Costituzione). Diviene così assai complicato immaginare interventi a livello regionale che correggano e integrino gli interventi attuati a livello statale.

Modalità di erogazione delle prestazioni

L’indennità di accompagnamento consiste in una prestazione in denaro e vi è quindi il rischio che venga percepita come sostegno al reddito del nucleo familiare e non come risposta alle esigenze specifiche della persona non autosufficiente. Inoltre, il beneficiario spesso utilizza le risorse ricevute per acquistare lavoro irregolare e/o lavoro non adeguatamente qualificato.
L’intervento in esame condiziona effettivamente l’erogazione del beneficio all’acquisto di lavoro regolare, ma nulla impone circa l’adeguatezza delle prestazioni acquistate: l’impostazione rivela una scelta di fondo in favore di soluzioni “fai da te” che certamente indeboliscono le tutele per i soggetti più fragili. Alcune esperienze a livello regionale hanno previsto l’uso di “buoni servizio” che condizionano l’erogazione della prestazione all’acquisto di lavoro regolare presso soggetti accreditati e prevedono un intervento pubblico che aiuti i soggetti più deboli a organizzare un programma efficace di assistenza.
Se la Finanziaria si pone correttamente l’obiettivo di ridurre il ricorso al lavoro di cura irregolare, certamente inadeguate sono le risorse economiche messe a disposizione: l’incentivo a regolarizzare la posizione di una assistente familiare irregolare appare troppo limitato.
Un aspetto negativo nell’intervento attuato dal Governo consiste nel fatto che l’erogazione del beneficio (marginale) è condizionata alla compartecipazione (sostanziale) del cittadino: per esempio, a una persona sola che abbia un reddito lordo annuo di 10mila euro viene concesso un beneficio relativamente elevato (375 euro, pari a circa una mensilità dell’indennità di accompagnamento), ma solo a condizione che anticipi almeno 1.820 euro per acquistare lavoro regolare di cura.  

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La sorte del fondo nazionale

Infine, l’azione del Governo di fatto accantona l’ipotesi della creazione di un fondo nazionale per la non autosufficienza, sulla quale si era realizzata un’inattesa convergenza tra maggioranza e opposizione nella commissione Affari sociali della Camera.
In effetti, il ricorso a uno specifico fondo per la non autosufficienza appare di gran lunga preferibile: i) il semplice accorpamento sotto un’unica posta di bilancio di tutte le risorse oggi destinate all’assistenza delle persone non autosufficienti garantirebbe una maggiore trasparenza complessiva nell’uso delle risorse pubbliche. ii) Nell’ambito del fondo si potrebbe effettuare una graduazione delle prestazioni rispetto alla gravità del bisogno. iii) Il fondo dovrebbe adottare un orizzonte temporale di programmazione più lungo di quello associato a politiche finanziate anno per anno sotto i vincoli dell’andamento congiunturale. Infatti, poiché il progressivo aggravamento dei bisogni è in larga misura riconducibile all’invecchiamento della popolazione, è necessario che i problemi di equilibrio finanziario dei diversi programmi siano affrontati con un orizzonte temporale medio-lungo dedicando anche attenzione al problema della sostenibilità e dell’equità tra le diverse generazioni.


(1) Più precisamente, per una persona sola l’importo del beneficio annuo cala progressivamente da €375 a €289 al crescere del reddito lordo da €10mila a €26mila; cala da €399 a €368 al crescere del reddito lordo da €28mila a €32mila; si riduce progressivamente da €417 a zero al crescere del reddito lordo da €34mila a €80mila.

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  1. Antonino Russo

    Ho letto con interesse l’articolo in oggetto. Sono impegnato da anni sul fronte della rivendicazione dei diritti di cittadinanza delle persone disabili e la mia sensibilità sul tema a volte rasenta la suscettibilità. Concordo nel giudizio complessivo che emerge nei confronti di questa manovra fiscale che in tema di disabilità (nel nostro caso non autosufficienze) è carente su un piano di prospettive. Devo segnalare che, a mio giudizio, i richiami contenuti nell’articolo ad una progressività inversa al crescere del reddito di provvidenze quali l’indennità di accompagnamento suonano stonati.
    l’entità della somma (436€) e le condizioni che oggettivano tale prestazione sono tali che il riferimento al reddito del beneficiario nulla aggiunge e nulla toglie alle risorse per l’assistenza.
    Fatico a difendere una provvidenza economica che ho sempre considerato succedanea all’erogazione di servizi. Ma basta poi una sommaria lista della spesa dei diritti non garantiti nei fatti ai cittadini con disabilità: dalla mobilità all’istruzione, dal lavoro al tempo libero, per far si che difenda con le unghie l’indifferenza al livello del reddito dell’indennità di accompagnamento.
    Dice bene l’autore quando afferma che lo strumento fiscale come strumento di welfare lascia alcune perplessità e non consente una valutazione dell’efficacia degli interventi, non solo in termini di vigile ispezione ma soprattutto non consente di misurarla in termini di miglioramento della qualità della vita dei beneficiari. Vi sono strumenti migliori di sostegno all’affermazione delle autonomie delle persone con gravi disabilità e ne sono esempi alcune normative regionali nate in attuazione della legge 162/98.
    Un cordiale saluto

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