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Il pilastro d’argilla

Il secondo pilastro del sistema pensionistico resterà “semi-obbligatorio” quand’anche la devoluzione “silenziosa” del Tfr dovesse, col tempo, diventare “del tutto” forzosa. Sarà infatti alimentato anche dalla libera contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori. Il carattere ibrido non aiuta a individuare le caratteristiche che il secondo pilastro dovrebbe avere, riguardo alla struttura dell’offerta, al regime fiscale e alla gestione delle rendite, al duplice fine di evitare a queste ultime incertezze ed abusi e di consentire al risparmio previdenziale di rendere al meglio.

Alla vigilia del sofferto decollo del secondo pilastro, che dovrebbe essere determinato dalla devoluzione “silenziosa” del Tfr, il testo unico della previdenza complementare sarebbe stata l’occasione per conferire razionalità e coerenza a una legislazione che, invece, si conferma priva di obiettivi strategici e continua a inseguire, peraltro senza successo, la mera mediazione fra interessi contingenti.

Obbligatorio o volontario

Vi sono due modi di intendere un sistema pensionistico articolato su due pilastri. Da un lato, il secondo pilastro (a capitalizzazione) può perseguire lo scopo di diversificare il portafoglio previdenziale dei lavoratori concorrendo col primo (a ripartizione) a un’unica copertura assicurativa a carattere obbligatorio. Dall’altro lato, il secondo pilastro può invece configurarsi come una semplice opportunità offerta ma non imposta, restando la prestazione di base esclusivamente garantita dal primo.
Se a carattere volontario, il secondo pilastro dovrebbe essere organizzato su basi prevalentemente “privatistiche”. In particolare, dovrebbe essere costituito da fondi negoziali (categoriali e/o aziendali) generati dalla libera contrattazione fra le parti sociali e vigilati da un’autorità pubblica. Eventuali esenzioni fiscali, in verità non necessarie, dovrebbero almeno evitare eccessi di regressività contenendo il premio che esse implicitamente concedono ai lavoratori a più alto reddito.
Se a carattere obbligatorio, il secondo pilastro dovrebbe, invece, essere rigorosamente disciplinato dalla legge e beneficiare di garanzie pubbliche e regimi fiscali paragonabili a quelli del primo.

L’Inps 2 di Modigliani

Franco Modigliani aveva proposto un secondo pilastro obbligatorio (da finanziare con la devoluzione del Tfr) costituito da un unico fondo pubblico che chiamava “Inps 2“.
Tale fondo avrebbe dovuto assumere il rischio di tasso garantendo un rendimento stabile nel tempo da far coincidere, per salvaguardare l’equilibrio della gestione, col tasso di interesse “tendenzialmente” offerto dalle attività finanziarie a lunga scadenza. Modigliani era consapevole della difficoltà a identificare attendibilmente siffatte “tendenze” e aveva ben presenti le conseguenze che un’identificazione sbagliata, se non corretta in tempo, può avere sul bilancio dello Stato. Ciò nonostante, riteneva che un fondo obbligatorio dovesse evitare la “capitalizzazione selvaggia” e porre le pensioni al riparo dalla volatilità dei mercati finanziari (tanto più che, nel suo progetto, “Inps 2” sarebbe progressivamente cresciuto a scapito di “Inps 1” fino a soppiantarlo nel giro di alcuni decenni).

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Il modello “svedese”

Privilegiando l’efficienza a scapito della stabilità, il monopolista pubblico può essere utilmente sostituito con un mercato concorrenziale di fondi aperti in autentica concorrenza fra loro.
È esattamente questo il modello scelto nel 1998 in Svezia, il solo paese europeo a essersi dotato di un secondo pilastro obbligatorio che assorbe il 13,52 per cento della contribuzione complessiva. I lavoratori svedesi possono infatti liberamente scegliere fra circa seicento fondi pensione, diversificare il rischio ripartendo i contributi fra più fondi, fino a un massimo di cinque e trasferire le posizioni in tempo reale (con un preavviso di 24 ore). Un’agenzia pubblica denominata Premium Pension Authority (Ppa) sovrintende ai trasferimenti, provvede alla riscossione dei contributi e canalizza i medesimi verso i fondi prescelti garantendo l’anonimato delle afferenze.

La gestione delle rendite

La concorrenza è ugualmente necessaria fra gli annuity providers. In primo luogo perché subentrano ai fondi nella gestione del risparmio previdenziale (la parte che, tempo per tempo, non risulta già erosa per finanziare le annualità pregresse) ed è noto che dall’efficienza gestionale dipende la generosità del tasso al quale le pensioni possono essere indicizzate. In secondo luogo, la concorrenza fra i providers serve a scongiurare il rischio che l’oggettiva difficoltà a prevedere la durata delle rendite non offra spazio a sovrastime che gonfierebbero surrettiziamente i margini di profitto a scapito delle prestazioni. Occorre anche evitare che, all’estremo opposto, un elevato grado di concorrenza induca a previsioni imprudenti della mortalità che possano causare il fallimento dei providers.
Per coniugare la massima generosità delle rendite con la solvibilità di chi le eroga, sono inevitabili forme di garanzia pubblica come quelle implicite nel modello seguente:
la previsione della mortalità è “centralizzata” e affidata a un organo tecnico-scientifico del quale è pienamente garantita l’indipendenza;
le rendite sono direttamente erogate dai fondi pensione in base alla suddetta previsione di cui essi non assumono, tuttavia, la responsabilità;
il rischio di superlongevità è fronteggiato da un buffer fund pubblico che assorbe gli “avanzi” lasciati dalle generazioni la cui speranza di vita è sovrastimata mentre finanzia i “disavanzi” delle generazioni che hanno la sorte opposta.
La Svezia ha scelto un modello analogo: dopo il pensionamento, il risparmio previdenziale resta amministrato dai fondi, ma è la Ppa a calcolare la pensione spettante garantendo che, per tutti i lavoratori di una stessa generazione, il calcolo sia basato su un’unica previsione della mortalità (peraltro affidata alla stessa agenzia). Modigliani intendeva parimenti garantire pensioni commisurate a un’unica previsione della mortalità; tant’è che escludeva annuity providers distinti dal fondo pubblico al centro del suo progetto.

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Cosa accadrà in Italia

L’Italia si conferma un paese incapace di riflettere sui grandi temi strutturali. Piuttosto, l’attenzione è esclusivamente catturata dalla mediazione e dal compromesso fra gli interessi immediati degli attori in causa.
Ne risultano architetture precarie, destinate a non superare la prova del tempo. Dalla riforma del Tfr scaturirà un secondo pilastro “semi-obbligatorio” che nei contesti internazionali si fa fatica a spiegare. Eppure la regola appare molto semplice: nessuno è obbligato ad afferire, ma chi vuole restar fuori deve manifestare la propria volontà contraria. L’incomprensione, o forse l’incredulità, deve perciò riguardare la ratio del provvedimento piuttosto che la lettera.
È presumibile che il “silenzio-assenso” sia l’anticamera dell’obbligatorietà vera e propria. In ogni caso, il secondo pilastro resterà in parte volontario in quanto alimentato non solo con la devoluzione del Tfr, ma anche dalla libera contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori. Il carattere ibrido non aiuta a individuare gli attributi che il secondo pilastro dovrebbe possedere riguardo alla struttura dell’offerta, al regime fiscale, alla gestione delle rendite.
Su una circostanza occorre tuttavia riflettere: pur in assenza di formale obbligatorietà, il secondo pilastro italiano è chiamato a svolgere un ruolo di vitale sostegno del primo (sempre più avaro per le difficoltà indotte dall’invecchiamento demografico). Ecco perché il risparmio previdenziale dovrebbe rendere al meglio e, soprattutto, la gestione delle rendite non dovrebbe restare in balia di incertezze e abusi.

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  1. Giacomo Dorigo

    Credo che un problema fondamentale in Italia sia che chi perde il lavoro può contare solo sul tfr
    per vivere fino a quando non trovi una nuova occupazione. Rendere obbligatoria la devoluzione del tfr al fondo pensione senza introdurre le garanzie che ci sono in Svezia per chi perde il lavoro francamente mi sembra ingiusto.

    • La redazione

      Non ricordo di avere proposto la devoluzione forzosa del TFR. Ciò detto, sono d’accordo con lei. Converrà tuttavia con me che, per finanziare ammortizzatori sociali adeguati a soccorre il lavoratore che perde l’attività lavorativa, non occorre il 7% della retribuzione.

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