Lesenzione dallIci degli edifici destinati da enti ecclesiastici ad attività commerciali, scomparsa dal decreto infrastrutture, è ricomparsa, riformulata, come emendamento alla finanziaria. Lesenzione dallIci degli edifici destinati da enti ecclesiastici ad attività commerciali, scomparsa dal decreto infrastrutture, è ricomparsa, riformulata, come emendamento alla finanziaria.Farsi unidea sul tema non è facile. Per facilitare il compito ai nostri lettori, nellarticolo allegato illustriamo i termini del problema e proponiamo una ricostruzione, sintetica, delle principali tappe di questa vicenda.
Farsi unidea sul tema non è facile. Per facilitare il compito ai nostri lettori, nellarticolo allegato illustriamo i termini del problema e proponiamo una ricostruzione, sintetica, delle principali tappe di questa vicenda.
Mettiamo anche a disposizione:
– il testo dellarticolo 7 del decreto legislativo 504/1992, istitutivo dellIci, nel quale sono elencate tutte le fattispecie esenti dallimposta in questione;
– la sentenza 8 marzo 2004, n. 4645 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile: “Il beneficio dell’esenzione dall’ICI non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali”
– la Nota dellUfficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, del 29 settembre 2005, redatta con riferimento allemendamento (poi ritirato) al decreto infrastrutture (163/2005)
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Alessandro Condina
Utilissima la ricostruzione offerta dalla professoressa Guerra.
mi dispiace solo che al contrario di tutte le altre occasioni, stavolta un autore eviti di prendere posizione. In Italia, quando si parla di Chiesa cattolica, anche La Voce.info preferisce restare “senza opinione”.
La redazione
Caro lettore,
mi sono occupata di questo argomento per rispondere a dei precisi quesiti che sono stati sollevati da alcuni lettori de lavoce. Non mi è stato semplice ricostruire la vicenda (oggettivamente controversa) e mi è sembrato utile riproporre questa ricostruzione ai lettori.
Per quanto mi riguarda, non ho alcun imbarazzo a prendere posizione nel merito: non credo ci sia nessuna ragione sostanziale per riconoscere un’esenzione Ici a chiunque (ente eclesiastico, Onlus o altro) svolga un’attività commerciale.
In via subordinata credo inoltre che se l’agevolazione viene concessa i comuni debbano essere rimborsati.
Come sempre avviene per tutto ciò che appare su lavoce.info, l’opinione espressa è solo la mia, e non coinvolge necessariamente quella deglialtri redattori.
M.C.Guerra
aris blasetti
L’esenzione della Chiesa Cattolica da tutta una serie di tributi,come anche il beneficio dell’8 per mille e, prima della congrua ai sacerdoti, trae origine dall’esproprio attuato dallo Stato Italiano dei beni ecclesiastici avvenuto nel periodo postuniario nonchè dalla stipula dei Patti Lateranensi e relativo Concordato.Vogliamo riaprire la Questione Romana?Vogliamo abolire il Concordato? Conviene allo Stato Italiano? Per un elementare senso di giustizia dovremmo restituire alla Chiesa tutte le proprietà confiscate dallo Stato liberale. Non accenno minimamente alla grande funzione sociale della Chiesa Cattolica in Italia in soccorso di tutte le fasce di popolazione (oratori, ospizi, casa di cura, consultori )
Benedetto Rocchi
Grazie a Maria Cecilia Guerra per l’utile ricostruzione: leggere il materiale è stato istruttivo. Sarà stata l’esigenza di coprire i bilanci comunali, saranno state altre motivazioni più ideologiche; sta di fatto che leggendo attentamente il controverso articolo 7 tanto controverso non sembra. Basta non dimenticare che la parola “nonchè” in italiano significa anche, oltre che (vedi Devoto Oli) e non “a condizione che”. Sul problema della copertura: l’interpretazione autentica (e corretta dal punto di vista dell’italiano) non introduce una “nuova” agevolazione, visto che non tutti i comuni hanno preteso il pagamento dell’ICI in queste situazioni: bisogna piuttosto chiedersi se è corretto cercare una copertura per coprire gli errori di interpretazione (giuridica e linguistica) dei comuni…
Simone Gnan
Ho letto con interesse la ricostruzione di M. C. Guerra della vicenda ici enti ecclesiastici.
Leggendo anche altri articoli (cito fra tutti uno dell’ ufficio avvocatura della curia di Milano) sembra però che l’interpretazione autentica approvata con il Dl 203/2005 articolo 7 comma 2 bis consenta non solo agli enti ecclesiastici ma a tutti gli enti non profit di non pagare l’ici sugli immobili rientranti nelle fattispecie individuate. A me sembra invece che rimanga una sostanziale differenza fra gli enti ecclesiastici e tutti gli altri enti no profit. L’articolo 7 lettera i) del d.lgs 504/1992 che ha istituito l’ici prevede per l’esenzione l’esistenza di due requisiti: uno soggettivo (ente non commerciale secondo quanto previsto dall’articolo 87 (ora articolo 73) del dpr 917/1986) e uno oggettivo (l’esercizio esclusivo di attività assistenziali, previdenziali, etc…. nonchè delle attività di cui all’articolo 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 2222). L’interpretazione autentica fornita nel recente D.L. riguarda esclusivamente i requisiti oggettivi (è sufficiente che si tratti delle attività indicate nell’articolo 7 a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse).
Tornando al requisito soggettivo, la qualifica di ente non commerciale, come individuata nell’articolo 87 ora 73 del dpr 917, è sottoposta anche alle previsioni dell’articolo 149 dello stesso dpr 917/86 in cui al primo comma si statuisce che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta”. Quindi non è vero che a qualsiasi ente comunemente definito non commerciale spetterà l’esenzione ici sugli immobili in cui svolge la propria attivitità commerciale. Una buona parte di tali enti ha già perso il requisito soggettivo per essere considerato ente non comm. Ciò non succede per gli enti ecclesiastici a cui l’art.149 dpr 597 non si applica