Condivido la sostanza della proposta formulata da Tito Boeri e Pietro Garibaldi per una “mini Finanziaria”. Per quanto concerne la “pars destruens”, metterei in rilievo che il problema non è solo, o forse non è tanto, quello di contenere gli emendamenti parlamentari, ma di impedire che lo stesso governo, raccogliendo le più diverse sollecitazioni interne ed esterne, infili nella Finanziaria qualunque cosa. Di fatto, oggi le Camere esercitano assai poco il loro potere di emendamento, visto che in commissione non si riesce nemmeno a esaurire l’esame di tutto il progetto, che il maxiemendamento è elaborato in sede governativa, accogliendo discrezionalmente anche eventuali proposte venute dal Parlamento, ma senza nessuna vera discussione, e che in aula l’unico voto è un “prendere o lasciare”. La prassi di oggi svuota il potere deliberante del Parlamento assai più di quello del governo.

Effetti giuridici rinviati

Sono d’accordo che escludere del tutto la possibilità di emendamenti parlamentari alla legge Finanziaria non sarebbe oggi possibile, dal momento che occorrerebbe una modifica costituzionale dell’articolo 81. Adesso, però, l’opposizione non ha di fatto alcun potere reale di proporre emendamenti, e quindi dovrebbe salutare con favore una procedura che limiti il voto sulla Finanziaria ai grandi aggregati riservando a un vero esame parlamentare la successiva legislazione di dettaglio.
Il nodo sta nel fatto che le grandi aggregazioni di entrata e di spesa dipendono in parte dalla legislazione fiscale e di spesa già in vigore – il bilancio a legislazione invariata – e in parte dalle scelte legislative di entrata e di spesa che si fanno appunto con la Finanziaria. Se ci si limitasse a indicare stanziamenti e coperture senza però disporre le misure legislative specifiche che sorreggono gli uni e le altre, gli effetti giuridici della manovra sarebbero rinviati all’approvazione dei provvedimenti collegati.
Il fondamento economico delle variazioni di entrata e di spesa previste dal governo può essere verificato, come dicono gli autori, da un organo tecnico. Da questo punto di vista, avere un servizio bilancio delle Camere autorevole e politicamente “neutrale” sarebbe una innovazione importante e utile. Ma il fondamento “giuridico” di quelle variazioni non può stare che in misure legislative, adottate contestualmente o previste e programmate. Forse, si dovrebbero includere nella Finanziaria le decisioni legislative principali che danno corpo alla manovra: aumenti o rimodulazioni di entrate, soppressioni o riduzioni di spese, decisioni “macro” di allocazione delle risorse fra i diversi comparti e obiettivi. Quanto agli enti diversi dallo Stato, andrebbero incluse solo le decisioni relative ai vincoli generali – i saldi del patto di stabilità -, ai trasferimenti non discrezionali dal bilancio dello Stato e alle eventuali modifiche dei poteri fiscali.
Rimarrebbero ampi spazi di allocazione specifica della spesa all’interno dei vari comparti e obiettivi, che potrebbero essere rimessi a decisioni successive, senza più possibilità però di alterare il quadro generale. In questo modo si potrebbe ottenere che l’eventuale il voto di fiducia investa solo le scelte politiche generali del governo. Tuttavia, potrebbero essere necessari più articoli e quindi più voti: per esempio, modifiche ai vari tributi, soppressione di singole categorie di spesa.
Le singole “intenzioni” di spesa, o di minori entrate come le esenzioni fiscali varie, non tradotte già in decisioni legislative specifiche, costituirebbero degli “accantonamenti”, quantitativamente delimitati, utilizzabili per la copertura delle misure di spesa successivamente deliberate specificamente: è il meccanismo dei cosiddetti fondi speciali delineato all’articolo 11-bis della legge n. 468/1978. In sede di Finanziaria, però, non si deciderebbe più, per esempio, se e quale contributo di rottamazione o se e quale esenzione dalla tassa di circolazione concedere (comma 225, comma 235 dell’attuale finanziaria), o se e quale somma destinare a una campagna di informazione del ministero dell’Istruzione (comma 52). Tanto meno si deciderebbero misure che non hanno a che vedere direttamente con le e entrate e le spese.

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Un proposito reiterato

Il proposito di una Finanziaria “snella” compare periodicamente, e si ritrova anche nella legge di contabilità n. 468 del 1978, all’articolo 11, ammorbidito però dalle modifiche del 1999 e del 2002: il problema è come attuarlo e garantirlo.
Fino a quando non si attui una modifica costituzionale, che sarebbe allora vincolante per tutti, e tenendo conto che vincoli posti da una legge ordinaria al contenuto di leggi ordinarie successive sono di per sé poco o per nulla efficaci (almeno nel senso di condizionare la validità di decisioni legislative successive in contrasto con essi), ci si dovrebbe affidare in primo luogo ad una forte volontà politica dell’esecutivo, che si manifesti in una decisione preliminare adottata dal Consiglio dei Ministri e che sia fatta rispettare nei confronti sia dei singoli ministri, cui non dovrebbe essere consentito proporre per la finanziaria contenuti difformi, sia nei confronti dei parlamentari (anche e soprattutto della maggioranza), i cui eventuali emendamenti difformi da queste regole non dovrebbero mai avere il parere favorevole del governo. Ovviamente il governo dovrebbe attenersi a sua volta dal proporre in Parlamento emendamenti siffatti.
Un ruolo importante potrebbe essere svolto, in secondo luogo, dalle presidenze delle camere, cui sono affidati poteri di decisione sulla ammissibilità degli emendamenti e del contenuto dello stesso disegno di legge finanziaria, sulla base delle norme dei regolamenti parlamentari (artt. 120, comma 2, e 121, comma 5, reg. camera; artt. 126, comma 3, e 128, comma 6, reg. senato), che a loro volta rinviano alle leggi “di ordinamento”.

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