Sette proposte di legge per introdurre anche in Italia la class action. Che però non sembra essere lo strumento giusto per il diritto antitust. Appare eccessiva se l’obiettivo è accrescere la funzione deterrente delle sanzioni dell’Agcm. Se invece si vogliono dare ai privati gli incentivi e gli strumenti concreti per contrastare comportamenti anticoncorrenziali attraverso la giustizia civile, andrebbero affrontati i nodi del costo dell’indagine e della raccolta di prove. Mentre ai giudici spetterebbe il non molto congeniale ruolo di registi delle cause. La class action è uno strumento processuale nato negli Stati Uniti negli anni Trenta che consiste nellesercizio di unazione collettiva di risarcimento in rappresentanza degli interessi di una massa indistinta di danneggiati. Il giudice deve “certificare” la domanda degli avvocati che perorano lazione di classe, la quale deve possedere i requisiti determinati dalla legge, per poi essere valutata da una giuria popolare, generalmente generosa con i risarcimenti. Così in Usa Gli avvocati – che in America sono veri e propri businessmen – “investono” e “creano” la causa, hanno ampi poteri di transazione, svolgono un ruolo fondamentale nella sua gestione, sono spesso pagati solo se vittoriosi. Di fatto, molte cause si sono concluse con transazioni che hanno molto arricchito gli avvocati e poco i consumatori danneggiati, ai quali spesso giunge come “ristoro” del danno subito un buono sconto per lacquisto di un prodotto della stessa azienda che ha posto in essere lillecito, a distanza di anni. Il caso delle polizze Rc-auto In molti considerano la class action americana come un efficiente strumento di difesa dei consumatori e in Parlamento vi sono sette proposte di legge, di cui una governativa, che mirano ad introdurla in Italia. Qualcosa di analogo sta avvenendo anche in Francia. Si spera così di dare finalmente respiro in Italia al private enforcement nel diritto antitrust, che la Commissione europea supporta, e risolvere il problema del risarcimento ai consumatori del danno antitrust. Obiettivi confusi In questo quadro, sembra esserci confusione su quali siano i concreti obiettivi che con lintroduzione della class action si vogliono raggiungere e quale ruolo le si voglia assegnare.
Il consumatore non paga nessun costo di causa e può aderire o meno alla domanda di classe, ma se sceglie di esserne estraneo perde il suo diritto individuale al risarcimento e la sentenza stabilisce anche i confini dei suoi diritti (“fa stato” si dice in gergo).
Nel settore antitrust, la class action può ottenere anche danni punitivi (maggiori del danno subito dalla classe) e i treble damages (in misura tripla al danno subito). La funzione di questi danni è rafforzare i disincentivi alla pratica anticoncorrenziale e rendere per le imprese non quantificabile ex ante il costo della violazione.
La questione in Italia è sorta principalmente a seguito di una lunga e consistente ondata di cause civili generata della decisione dellAutorità garante della concorrenza e del mercato del 2000 di sanzionare come intesa anticoncorrenziale uno scambio di informazioni tra le compagnie assicuratrici sulle polizze Rc-auto, che è ancora in pieno fermento e sulla quale la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, anche a sezione unite.
A seguito della decisione, infatti, sono state avviate centinaia di migliaia di cause di fronte ai giudici di pace sparsi in ogni angolo del paese. Gli avvocati depositavano atti-fotocopia in “rappresentanza” di un consumatore, allegando una polizza assicurativa contratta nel periodo incriminato e richiamando per sommi capi la decisione dellAutorità, per chiedere a vario titolo il rimborso del 20 per cento del prezzo della polizza pagata.
Si trattava in ognuno dei casi di importi che per il consumatore erano di modesto valore, mai superiori a 100 euro, e che comportavano un rimborso dei compensi dellavvocato di gran lunga maggiore, in media mille euro, cioè di circa il decuplo. L”accertamento” del giudice di pace ha favorito le decisioni più fantasiose e disparate, generando progressiva confusione, finché la Cassazione non ha arginato londa ribadendo la competenza a decidere delle Corti di appello, in unico grado di merito, ed escludendo quella dei giudici di pace.
Se gli oneri che gravano sullintroduzione del giudizio in Corte dappello hanno ridotto in modo considerevole i litigi, il problema del risarcimento dei danni a valle di una pratica anticoncorrenziale rimane tuttaltro che risolto.
Si ritiene che la sanzione irrogata dallAutorità pubblica non abbia sufficiente funzione deterrente e inoltre non sia “equa”, perché non ristora coloro, siano concorrenti, clienti o consumatori, che effettivamente hanno subito gli effetti dannosi delle condotta e a questo si vuole porre rimedio? Oppure si desidera soprattutto che i privati in genere abbiano gli incentivi e gli strumenti concreti per contrastare comportamenti anticoncorrenziali attraverso la giustizia civile in modo autonomo e indipendente dalla decisione dellAutorità, al fine di decentralizzare il sistema di enforcement e aumentare la probabilità di scoperta delle pratiche illecite?
Per entrambe le ipotesi la class action così come scritta nei vari disegni di legge non sembra essere uno strumento soddisfacente.
Se ci si propone il primo obiettivo, la class action sembra essere esagerata, oltre che enormemente complicata. Lo scopo desiderato si potrebbe raggiungere innalzando il tetto massimo della sanzione irrogabile dallAgcm e creando un sistema che ridistribuisca (parte) (del)le somme ottenute con la sanzione a vantaggio di coloro che hanno subito più direttamente il danno. Si eliminerebbe lipocrisia di numerosi giudizi civili “indipendenti” dallaccertamento dellAutorità o della Commissione ma che si appoggiano acriticamente su di essa per tutto ciò che riguarda listruttoria. (1) Si eviterebbe, infine, di ingolfare ulteriormente la giustizia civile.
Se invece ciò che in realtà si vuole raggiungere è il secondo (condivisibile) obiettivo, la class action, così comè scritta nei disegni di legge, sembra un principio di uragano in un mare in tempesta: si rischia di dare ampio potere ad associazioni di consumatori, che comunque sarebbero le uniche legittimate a rappresentare i consumatori i giudizio, avvocati, enti e comitati di vario genere e poco ristoro ai singoli danneggiati. Andrebbe affrontato il complicato nodo dellelevato costo dellindagine e della raccolta di prove: certamente un vigoroso concorrente potrebbe essere in grado di sostenerlo, ma i piccoli clienti, i distributori e i consumatori? Occorrerebbe, inoltre, dare anche alle centinaia di migliaia di avvocati italiani (19mila iscritti solo allordine di Roma) la possibilità di esperire indagini con poteri molto penetranti e invasivi simili a quelli dellAgcm.
Il tutto per poi discutere la questioni di fronte a un giudice, quello italiano, che per mandato e per tradizione è abituato a un più che puntuale rispetto della lettera della procedura e che perciò difficilmente si adatterebbe al creativo e difficile ruolo di “regista” e di “filtro” delle domande, tipico del sistema americano.
(1) Già ora larticolo 16 del reg. 1/2003 vincola il giudice nazionale a non prendere decisioni in contrasto con una decisione della Commissione.
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