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TFR: Purché sia consapevole

Moltissimi lavoratori non hanno ancora scelto cosa fare dei loro accantonamenti per il Tfr. Alcune simulazioni e informazioni per aiutarli a
farsi un’opinione. Perchè chi non sceglie si troverà in posizione svantaggiata rispetto agli altri.”

Il Tfr da ammortizzatore sociale a pilastro previdenziale, di Tito Boeri 24-03-2007

Sono soldi dei lavoratori, accantonati obbligatoriamente anno dopo anno, somme messe da parte come assicurazione contro il rischio di disoccupazione o per premunirsi da eventi avversi soprattutto sul finire della carriera lavorativa. Il Tfr, Trattamento di Fine Rapporto, ha svolto nella sua ormai lunga esistenza questa duplice funzione: è stato, da una parte, un ammortizzatore sociale per i lavoratori con lunghe anzianità aziendali, dall’altra, un capitale, la cosiddetta “liquidazione”, di cui poter fruire in caso di perdita del posto di lavoro oppure, verso la fine della propria vita lavorativa, per questioni di salute o l’acquisto di una casa. Oggi è soprattutto questa seconda funzione che è destinata a diventare più importante.

La liquidazione accumula per ciascun anno di lavoro una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5% per la precisione, va all’Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile. Questi accantonamenti sono stati sin qui quasi sempre trattenuti dalle imprese e remunerati con un rendimento molto basso, addirittura inferiore all’aumento del costo della vita quando l’inflazione era superiore al 6 per cento. Tempi non troppo lontani. Per questo per lunghi anni il Tfr ha rappresentato una fonte di finanziamento a basso costo per le imprese. Li iscrivevano a bilancio come passività, ma erano risorse a disposizione delle imprese, che potevano disporne liberamente. Salvo poi restituirli ai dipendenti, come un salario differito, nel momento in cui cessava il rapporto di lavoro. Memori di questa funzione, le imprese hanno fortemente protestato quando è stato deciso di permettere ai lavoratori di dirottare il Tfr alla previdenza integrativa. Hanno parlato di scippo del Tfr. Ma non sono soldi loro. Il Trattamento di Fine Rapporto appartiene ai lavoratori. Non sempre questi lo sanno. Dal 2005 il valore del Tfr maturato non è più presente come voce nel modello Cud. Anche se il lavoratore può, comunque, richiederlo in ogni momento al proprio datore oppure consultare l’ultima busta paga dell’anno e in sede di conguaglio fiscale, molti non lo fanno.

Bene diversificare le fonti di reddito durante la vecchiaia

Il Tfr è oggi chiamato a divenire un accantonamento per la vecchiaia che possa integrare pensioni pubbliche inevitabilmente sempre più magre, fornendo al lavoratore rendimenti da capitale gestito, anziché fissati per legge. Servirà a rafforzare la previdenza integrativa, largamente sottosviluppata nel nostro paese. Avere un secondo e un terzo pilastro previdenziale da affiancare a quello pubblico è un modo per diversificare i rischi. Anche i versamenti all’Inps, infatti, comportano dei rischi. Fra questi c’è il rischio politico di cambiamenti nelle regole di calcolo delle pensioni o nei requisiti minimi per accedervi. Ne sanno qualcosa le generazioni coinvolte dallo scalone Maroni-Tremonti (che in una notte innalza di 3 anni i requisiti per andare in pensione). I sistemi pubblici, a ripartizione, sono anche esposti al rischio di declino della fertilità, rischio cui non sono soggetti gli schemi a capitalizzazione. Quindi diversificando il proprio portafoglio previdenziale, assicurandosi diverse fonti di reddito una volta ritiratisi dalla vita attiva, si riesce meglio a tutelare il proprio reddito futuro.

Il pilastro mancante

Oggi in Italia l’unico reddito su cui si possa contare durante la propria vecchiaia sono le pensioni pubbliche in Italia. Quasi inesistenti il secondo e il terzo pilastro previdenziale, vale a dire i fondi pensione collettivi e quelli individuali. Il grafico qui sotto illustra il patrimonio dei fondi pensione in percentuale del prodotto interno lordo in diversi paesi. Vi sono paesi in cui questo rapporto è superiore al 100 %. Da noi i fondi pensione contano meno del 3% del pil. Tra i paesi Ocse siamo davanti solo a Corea e Turchia.


Fonte: T. Boeri, L. Bovenberg, B. Coeuré, A. Roberts (2006).

La mancanza di fondi pensione privati in Italia si spiega anche col fatto che il sistema pensionistico pubblico assorbe tantissime risorse. Il grafico qui sotto illustra il cosiddetto “effetto spiazzamento” esercitato da alti contributi obbligatori al sistema pubblico sul decollo della previdenza integrativa. Più alti i contributi al sistema obbligatorio (gli istogrammi scuri nel grafico), minori i contributi versati alla previdenza integrativa (istogrammi in chiaro). E’ la solita storia della coperta troppo corta. Se si destina quasi il 50% del proprio salario alle pensioni pubbliche rimane ben poco da destinare alla previdenza integrativa.


Fonte: T. Boeri, L. Bovenberg, B. Coeuré, A. Roberts (2006).

Ma cosa sono questo oggetto misterioso, i fondi pensione?

Ci sono diversi tipi di fondi pensione. La distinzione più importante è quella fra fondi collettivi (chiusi o aperti) e fondi individuali.

I fondi collettivi possono essere chiusi o aperti. Sono chiusi quando vi possono accedere solo i lavoratori appartenenti ad una data azienda o categoria. Sono aperti, quando in principio, tutti possono accedervi e la gestione del fondo risponde comunque a scelte di investimento che riguardano una pluralità di lavoratori.

I fondi pensione individuali o personali (da noi si chiamano Pip, piani pensionistici individuali) assicurano a chi li sottoscrive piani di investimento personalizzati a secondo delle proprie necessità. Si sceglie un profilo di rischio rispondente alle esigenze personali che cambiano notevolmente durante la vita lavorativa.

Gli schemi occupazionali ed individuali non sono necessariamente mutuamente esclusivi. Possono anche essere usati contemporaneamente: generalmente le grandi aziende in molti paesi offrono schemi di tipo occupazionale, mentre in altre imprese si ritiene meglio che i singoli provvedano alla stipula di pensioni individuali. I lavoratori possono anche versare contributi a pensioni personali, oltre che partecipare a schemi collettivi.
Entrambi i sistemi (collettivo e personale) hanno pro e contro, se osservati dal punto di vista dell’investitore individuale. In particolare, gli accordi su base personale tendono ad essere più flessibili dal punto di vista dell’individuo, ma al contempo tendono a costare di più perché i costi di gestione del portafoglio non possono essere spartiti su di una pluralità di individui.
Gli accordi collettivi stipulati tramite il datore di lavoro hanno per molti lavoratori vantaggi superiore a quelli forniti dai sistemi individuali. Sono più efficienti dal lato dei costi, poiché non comportano costi di vendita, di consulenza e di amministrazione di un singolo portafoglio. Inoltre permettono ad individui, che abbiano limitate conoscenze sul funzionamento dei mercati finanziari, di delegare decisioni difficili e condividere il rischio con altri. Solo gli accordi collettivi permettono questa condivisione del rischio, tanto fra lavoratori e datori di lavoro che tra diverse generazioni di lavoratori. Ad esempio, i lavoratori più giovani possono prendere più rischi e investire sui mercati azionari mentre quelli più anziani possono investire di più sul reddito fisso, assicurando nel complesso un portafoglio bilanciato al fondo.
I fondi pensione oggi esistenti in Italia sono a contribuzioni definite. Questo significa che la pensione che si riceve dipende direttamente dai contributi versati e dai rendimenti ottenuti tramite il fondo. Altrove esistono anche schemi a prestazioni definite in cui il datore di lavoro (o il promotore del fondo) è tenuto a garantire al contribuente una data percentuale del salario medio o dell’ultimo salario. Ma sono sempre meno i fondi pensione di questo tipo.

Chi può cambiare la destinazione del Tfr e come?

Torniamo dunque all’opzione offerta dallo smobilizzo del Tfr e chiediamoci innanzitutto chi potrà esercitarla.
Potranno decidere cosa fare del proprio tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, ovvero tutti i lavoratori con un contratto di lavoro dipendente in forza del quale matura il Tfr. Si tratta di circa 11 milioni di lavoratori. Tra questi non figurano i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma le collaboratrici domestiche e i loro datori di lavoro, oltre ai pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina vigente.
Questi lavoratori avranno piena libertà di scelta circa il fondo nel quale far confluire il proprio Tfr, ma la scelta sarà di natura diversa e avverrà in tempi diversi a seconda della data di assunzione. Due date sono importanti : il 29 aprile 1993 e il 31 dicembre 2006.
Chi è stato assunto prima del 29 aprile 1993, avrà la possibilità di frazionare il Tfr, lasciandone una parte all’impresa e un’altra parte in un fondo pensione. Nell’ipotesi in cui abbia già aderito a un fondo pensione, potrà infatti continuare a contribuire con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro il resto del Tfr maturando; oppure potrà versare ai fondi l’intera liquidazione futura. Se, al contrario, non è ancora iscritto a fondi pensione potrà scegliere di trasferire il Tfr futuro anche solo nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di questi, in misura non inferiore al 50 per cento.
Chi, invece, è stato assunto dopo il 29 aprile 1993 non potrà “frazionare” la destinazione del Tfr futuro: potrà solo spostare l’intero accantonamento a un fondo pensione oppure tenerlo in azienda.
La scelta del lavoratore potrà essere espressa fino al 1 luglio 2007 per chi è stato assunto entro il 31 dicembre 2006.
Chi, invece, è stato assunto a partire dal 1 gennaio 2007 potrà spostare il Tfr integralmente verso un fondo pensione avendo 6 mesi di tempo a disposizione dalla data di assunzione. Quindi il suo tempo di scelta potrà estendersi dopo il 1 luglio 2007.
Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il Tfr in azienda, questa scelta sarà sempre revocabile. Al contrario, la scelta di trasferire il Tfr ad un fondo pensione non e’ revocabile. Si potrà solo cambiare il fondo pensione scelto dopo due anni, ma le quote future del Tfr dovranno sempre confluire in un fondo pensione e non potranno più ritornare in azienda.

Un’opportunità per i giovani

Il Tfr servirà soprattutto ai lavoratori più giovani per avere una pensione adeguata fra 30-40 anni, sfruttando i più alti rendimenti offerti dalla previdenza integrativa rispetto al sistema pubblico. Per i giovani i tassi di rimpiazzo (ovvero il rapporto tra prima prestazione pensionistica e ultimo salario) delle generazioni che vanno in pensione ora sono irraggiungibili, pur conteggiando trenta o quaranta anni di versamenti al Tfr. Questo perché la pensione pubblica offrirà un rimpiazzo del reddito da lavoro del 35-40 per cento nei casi migliori, contro l’attuale 65-70 per cento. L’unica via per coprire questo “buco” pensionistico è garantire, specialmente ai giovani, rendimenti più elevati all’accantonamento ora versato al trattamento di fine rapporto (si vedano le stime nel contributo di Agar Brugiavini a questo volume).
Al tempo stesso i giovani sono chiamati a destinare fino a quasi il 50% della propria retribuzione a chi oggi a 57 anni (dopo 35 anni di lavoro) va in pensione. L’aliquota di equilibrio dei lavoratori dipendenti (il contributo che dovrebbe essere pagato per azzerare il deficit dell’Inps) è infatti vicina al 45 per cento. Questo significa che i giovani hanno a disposizione poche risorse da investire in previdenza integrativa. Il Tfr rappresenta per tutte queste ragioni un’opportunità irripetibile. E’ una opzione che va assolutamente esercitata.

L’importanza di decidere

I lavoratori che decidono espressamente e nel più breve tempo possibile cosa fare del Tfr si troveranno in una posizione di vantaggio rispetto a coloro che, invece, lasceranno decorrere i termini senza avere espresso una scelta e ricadranno perciò nel regime del silenzio-assenso. Ai primi verrà concesso di trasferire i fondi alla destinazione da loro preferita fin dal mese successivo a quello in cui l’opzione viene esercitata. Nel caso optassero per i fondi di pensione di categoria e versassero una piccola quota aggiuntiva al fondo prescelto, potranno in molti casi ricevere anche un contributo aziendale (attorno all’1,2% del salario annuale, più di 200 euro per un lavoratore medio). Per i secondi, il trasferimento avverrà solo dal primo luglio 2007 e sarà a condizioni meno vantaggiose: senza contributo aziendale e con rendimenti più bassi. Il fatto è che i fondi che ricevono il Tfr in silenzio assenso sono tenuti a un profilo di investimento molto prudenziale, che rende più o meno come il Tfr, inadatto soprattutto per i lavoratori più giovani. Chi non sceglie avrà così un triplo svantaggio: smobilizzo più tardi, meno soldi versati e che rendono di meno. Quindi la mancata espressione della propria volontà può costare tantissimo ai lavoratori, facendo loro perdere gran parte dei vantaggi offerti dallo smobilizzo del Tfr nel costruirsi una previdenza complementare. Pur ipotizzando rendimenti netti per i fondi pensione attorno al 4%, nel giro di 30 anni la mancata scelta potrebbe costare per un lavoratore medio fino a 6.000 euro, quasi il 10 per cento del capitale messo da parte con lo smobilizzo del Tfr.
Insomma il lavoratore che non sceglie, o tarda a scegliere, ci perde e non poco.

I veri amici dei lavoratori

I dati riportati nell’intervento di Jappelli e Lapadula in questo volume e numerosi sondaggi condotti in questi mesi documentano che i lavoratori sovrastimano i rendimenti del Tfr e delle pensioni pubbliche mentre sottostimano quelli della previdenza integrativa. Più del 50 per cento dei lavoratori dipendenti in Italia ignora, ad esempio, quale percentuale del proprio salario vada ogni mese alle casse dell’Inps come contributo previdenziale. Un altro 15 per cento sottostima abbondantemente (di almeno un quarto) l’entità di questo prelievo. Un lavoratore su due poi crede che i contributi versati all’Inps alimentino un suo fondo personale cui potrà attingere all’atto del pensionamento. I giovani coinvolti dalle riforme Dini, Amato e Prodi, sovrastimano le loro pensioni future e non di poco: pensano di avere diritto tra il 10 e il 20 per cento in più del loro ultimo salario.
Purtroppo la campagna di informazione sullo smobilizzo del Tfr è in ritardo. I moduli di adesione sono stati predisposti solo a fine gennaio; questo ha finito per svantaggiare proprio le imprese virtuose che, assieme alla busta paga di dicembre, avevano fornito ai dipendenti un prospetto informativo “fatto in casa” e avevano già cominciato a raccogliere le adesioni alle diverse opzioni prospettate.
Questa estesa disinformazione si spiega col fatto che i Governi che si sono succeduti in questi anni non hanno fatto nulla per assicurare una migliore informazione ai propri cittadini. Probabilmente perché temevano che gli elettori li avrebbero puniti una volta compreso di quanto le loro pensioni erano state ridotte dalle riforme degli anni ‘90.
Ma anche i sindacati hanno non poche responsabilità. Sono a loro che i lavoratori guardano principalmente per farsi un’opinione su ciò che convenga fare. E molti quadri sindacali sono oggi assolutamente impreparati. Infarciti di ideologia, non sanno spesso di cosa si stia parlando e non possono perciò assistere i lavoratori. Mentre il modo con cui il sindacato ha reagito all’operazione Tfr all’Inps durante l’iter di approvazione della Finanziaria 2007 dimostra che il sindacato si è fortemente disinteressato del problema. Ha lasciato che fossero i datori di lavoro a parlare di scippo quando le vittime dello scippo erano semmai i propri iscritti.
I veri amici dei lavoratori si vedranno nei prossimi mesi. Chi è dalla loro parte deve cercare di informarli sulle opzioni a disposizione, dando loro l’opportunità di compiere una scelta meditata e tempestiva. Questo volume intende proprio dare un modesto contributo in questa direzione.

Tfr o fondi pensione: alcuni esempi di Agar Brugiavini

L’attuale governo ha disposto con Decreto Legge (13 Novembre 2006 n. 279) l’anticipo al 1 gennaio 2007 degli effetti previsti (a partire dal 2008) dal Decreto Legislativo n. 252/2005 in materia di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti privati. I lavoratori dovranno fare una scelta sulla destinazione del proprio Tfr. Le storie contributive dei lavoratori sono molto diverse tra loro, come sono diversi i profili salariali, e difficilmente si possono fornire degli esempi utili alla platea degli undici milioni di lavoratori coinvolti.
Sembra tuttavia utile basarsi su dati concreti per capire i motivi (o meno) della convenienza.
I percorsi a disposizione dei lavoratori vedono nella data del 29 aprile 1993 un importante spartiacque:

(1) coloro che già erano iscritti alla previdenza obbligatoria a quella data e non partecipavano a forme pensionistiche complementari possono ora scegliere di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro che provvederà a versarlo in un fondo costituito presso l’Inps, oppure possono conferirlo ad un fondo pensione nella misura prevista dagli accordi o contratti collettivi, o in mancanza di questi in misura non inferiore al 50%. Nel caso in cui tale lavoratore avesse già contribuito a forme pensionistiche complementari, la sua scelta è ancora tra il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro o il conferimento ad un fondo, ma in questo caso il TFR maturando andrà alla forma pensionistica a cui già aderisce. Se il lavoratore non si esprime entro il 30 giugno 2007 (o entro 6 mesi dalla data di assunzione), il datore di lavoro provvederà a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi (o aziendali) se non aderiva già ad un fondo pensione, o viceversa al fondo pensione già prescelto dal lavoratore (forma di adesione tacita);

(2) per i lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993, la scelta esplicita è di nuovo tra conferimento a forma pensionistica complementare o mantenimento presso il datore di lavoro (fondo Inps). La scelta tacita prevede che il datore di lavoro trasferisca il futuro TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (salvo diverso accordo aziendale), e nel caso di più forme, presso quella con il maggior numero di iscritti. Qualora le due alternative descritte non fossero applicabili, il TFR verrà indirizzato presso il fondo Inps.

Oltre a questo elemento discriminante occorre tenere presente che l’età anagrafica e l’anzianità contributiva (numero di anni di contributi) del lavoratore sono variabili rilevanti nella determinazione della prestazione pensionistica di base – cioè quella erogata dall’Inps.

Il lavoratore “tipo” prescelto è un lavoratore rappresentativo dei dipendenti privati: il suo profilo salariale è la mediana dei redditi dei lavoratori maschi. I suoi salariali sono stati agganciati alla dinamica salariale aggregata pur tenendo conto delle differenze di livello salariale esistente, a tutte le età, per generazioni di lavoratori più giovani. I salari tipici di questi lavoratori variano – nell’arco della vita lavorativa – da un minimo di circa 20000 euro all’anno a un massimo di 45000 euro.

E’ utile distinguere tre casi, che sono soggetti a trattamenti diversi a causa delle riforme pensionistiche degli anni ’90: un lavoratore con almeno 18 anni di contributi nel 1995 che va in pensione con regime retributivo puro, uno con meno di 18 anni di contribuzione al tempo della riforma Dini e quindi sottoposto ad un regime misto (quello retributivo per la parte di contributi precedente il 1996 e il contributivo per quella successiva e sino alla pensione), e infine un lavoratore assunto dopo il 1995 con una pensione interamente contributiva. Le età di pensionamento sono quelle calcolate applicando tutte le principali regole del sistema pensionistico italiano fino alla riforma del 2004 (riforma Maroni).

Ipotesi di base sulle tipologie dei lavoratori

Coorte di nascita

Età di ingresso nel mondo del lavoro

Anni di contributi

Età di pensionamento

    

1953

19

40

59

1956

21

40

61

1967

22

39

61

1976

23

38

61

L’esercizio consiste in una simulazione – basata sulle regole vigenti e sulle ipotesi discusse – che permetta un confronto tra Tfr e Fondo Pensione. Dalla simulazione si ottengono i montanti sia nel caso TFR che nel caso Fondo Pensione (FP) derivanti dalla medesima contribuzione (6.91% annuo del salario lordo). Il montante rappresenta la cifra accumulata nel tempo dal lavoratore, che si rende disponibile al momento del pensionamento (e quindi è una ricchezza), mentre la rendita rappresenta il reddito, cioè il flusso che si può ottenere periodicamente (la pensione o il vitalizio) negli anni successivi al pensionamento(1).

Nella prima colonna della successiva tabella, si legge l’ammontare di TFR maturato dal 2007 alla data di pensionamento e rivalutato seconda i criteri di legge al netto della tassazione dell’11% (tassa sulla rivalutazione del tfr applicata solo dal 1/01/2001), nelle colonne dalla seconda alla quarta il montante derivante dal trasferimento del TFR maturando dal 2007 ad un fondo chiuso (ipotesi sui rendimenti basati su valori medi COVIP, 2005), e nelle successive colonne quello derivante dal conferimento del futuro TFR ad un fondo aperto. Le altre colonne presentano il montante derivante da un investimenti in fondo chiuso o aperto con rendimenti massimi tenendo conto di commissioni – cioè costi di gestione ecc…- differenti (pari a 0.19% per fondo negoziale, 1.7% per fondo aperto).

Tabella 1. TFR e Fondo Pensione Accumulati da un lavoratore “a reddito medio” (rendimenti tassati all’11%)

Coorte

Nati nel

Età di pensionamento

TFR dal 2007 in azienda (o presso INPS)

Rendimento 2,4%

Fondo chiuso min

(rendimento 2,8%)

Fondo chiuso

(5,4%)

Fondo chiuso max

(11,7%)

Fondo Aperto

Min

(3,6%)

Fondo aperto

(6,10%)

Fondo aperto Max

(12,6%)

         

1953

59

6.045

6.332

6770

7946

6461

6888

8116

1956

61

15.897

17.113

19.370

26.275

17.762

20.005

27.379

1967

61

46.722

53.296

68.440

131.200

57.396

73.151

143.710

1976

61

88.052

104.466

146.984

372.080

115.458

161.244

425.116


La Tabella 1 mostra che il montante derivante da un fondo chiuso (a parità di contribuzione) è sempre preferibile al TFR, particolarmente per orizzonti temporali più lunghi (coorti nate nel 1976). Questo risultato è dovuto in parte ai rendimenti ipotizzati – sulla base delle informazioni desumibili – che sono più vantaggiosi del rendimento offerto dal TFR, in parte alla caratteristica che il TFR, avendo un rendimento pari all’1.5% più il 75% del tasso d’inflazione, recupera solo parte dell’inflazione. Per i lavoratori “tipo” nati nel 1953 si osservano differenze minime nel risultato da Tfr o da FP chiuso.
E’ ovvio che nelle previsioni per il futuro occorre tenere conto dei rischi. Il rendimento del Tfr (qui ipotizzato al 2,4%), è un rendimento certo, mentre per i fondi pensione esiste il rischio di rendimento legato all’andamento dei mercati, che da un lato giustifica un rendimento medio dei FP più elevato (proprio come premio al rischio) e dall’altro espone la ricchezza finale da FP a fluttuazioni. Il risultato finale del FP dipende quindi dalla capacità del gestore di investire il patrimonio in maniera redditizia – nei limiti della legge- e di applicare la giusta regola di diversificazione. Per illustrare gli effetti del rischio di rendimento vengono presentati anche una caso Minimo e un caso Massimo – sempre basati sull’esperienza storica.
Per i fondi aperti i risultati sono di più difficile lettura, proprio perché se da un lato si possono raggiungere rendimenti elevati (vedi valori massimi), dall’altro si ha maggiore volatilità (vedi differenze tra valori massimi e minimi) e maggiori costi di gestione.
Un nota finale sui rischi impliciti nella scelta tra Tfr e FP non deve trascurare il fatto che – qualora il Tfr fosse lasciato in azienda – sarebbe soggetto ai rischi tipici fronteggiati dalle imprese (pur in presenza di un fondo di garanzia), mentre il FP è ben isolato dalle vicende dell’impresa di riferimento.

La caratteristica specifica dei fondi pensione è quella di offrire una rendita vitalizia (cioè un reddito negli anni della pensione). I fondi pensione offrono già nel loro “pacchetto” un contratto di rendita vitalizia che è molto diverso da quello che il singolo individuo può ottenere da un assicuratore per via della ripartizione dei rischi che si può operare su gruppi di lavoratori.

Per offrire un confronto più completo è utile ipotizzare che il lavoratore decida che metà del suo FP venga liquidato in capitale e metà in rendita (il minimo previsto dalle regole). La parte “soluzione capitale” è confrontabile con la metà del TFR, entrambi lordi in questo esempio. In più il lavoratore otterrà una rendita dal FP che è certamente superiore a una rendita ottenibile, per eguale premio, dall’acquisto di un vitalizio individuale. Cioè se il lavoratore decidesse di utilizzare metà del suo Tfr per l’acquisto di un vitalizio, al momento del pensionamento, sarebbe svantaggiato rispetto al contratto ottenibile dal FP.

La tabella intende mostrare come in alcuni casi (specialmente per i lavoratori più giovani) la rendita ottenibile dal FP costituisca un complemento importante della pensione pubblica. Questo è semplicemente dovuto al fatto che il FP è stato accumulato per più anni (e quindi il montante è più alto), ma anche al fatto che le pensioni pubbliche offriranno tassi di rimpiazzo più bassi (rapporto tra prima pensione e ultimo salario).
La rendita può variare molto sia per la variabilità dei rendimenti del FP (abbiamo ipotizzato i rendimenti “medi” della Tabella 1), sia per le condizioni con cui è stato stipulato il contratto tra FP e compagnia di assicurazione nell’erogazione della rendita stessa.
E’ evidente che se i lavoratori si preoccupano di proteggere il loro reddito nelle età anziane dovrebbero valutare la gamma delle opzioni che si offrono.

Tabella 2. Pensione pubblica e Rendita.
(prima rata di pensione e di una rendita annuale acquistata pagando come premio unico il 50% del montante derivante da fondo pensione chiuso)
(2)
Profili salariali “medi”

Coorte

Pensione Pubblica

annuale

Tasso di rimpiazzo: prima pensione su ultimo salario (%)

Metà Montante lordo da TFR

Metà Montante lordo del FP (fondo chiuso al 5,4%)

Rendita annua vitalizia da fondo chiuso

(al 2%)

Pensione più rendita

Metà Montante lordo del FP (fondo aperto al 6,10%)

Rendita annua Vitalizia da fondo aperto (2%)

Pensione più rendita

          

1953

13.831

78,92

3.022

3.385

201

14.032

3.444

205

14.036

1956

17.872

75,53

7.948

9.685

615

18.487

10.002

635

18.507

1967

22.304

63,18

23.361

34.220

2.173

24.477

36.575

2.322

24.627

1976

26.081

49,96

44.026

73.492

4.667

30.749

80.622

5.120

31.202


1)
In dettaglio le ipotesi sui rendimenti e commissioni fondi pensione sono le seguenti. Il montante derivante dall’investimento dell’intero TFR futuro in fondo pensione negoziale: commissioni: 0.19%; rendimento: 2.8%, 5,4% e 11,7%.
2) Per poter proporre un esempio si considera una rendita vitalizia immediata, (certa per 10 anni e poi vitalizia significa che per i primi 10 anni è percepita dall’assicurato a vita e in caso di decesso dalla persona designata sino al termine del periodo di 10 anni). Il calcolo della rendita dipende fortemente dalle ipotesi sulla sopravvivenza, che qui è ipotizzata seguite le tavole di mortalità ISTAT pubblicate.

Quanto è necessario il secondo pilastro?, di Sandro Gronchi e Fulvio Gismondi, 12-03-2007

L’evoluzione della copertura pensionistica (pensione/retribuzione) nella prima metà del secolo dipenderà dalle modalità e i tempi con cui il legislatore vorrà sciogliere i nodi riguardanti l’indicizzazione di tre parametri:

· il tetto di retribuzione pensionabile deputato, nella fase transitoria, a contenere le pensioni retributive medio-alte;

· il tetto di retribuzione imponibile deputato, a regime, a delimitare la quota di retribuzione coperta dall’assicurazione contro la vecchiaia;

· la pensione minima destinata a scomparire quando il sistema contributivo sarà a regime (1), ma ancora deputata, nella fase transitoria, a soccorrere le posizioni assicurative più deboli, oltreché inopportunamente utilizzata, anche a regime, come unità di misura degli scaglioni di pensione a indicizzazione differenziata. (2)

Le incertezze e le ipotesi

Ma il nodo maggiore riguarda le revisioni decennali dei coefficienti di conversione: l’omissione della prima (2006) pregiudica la seconda (2016) e perciò, a cascata, tutte le successive. Le mancate revisioni scardinerebbero il principio di corrispettività che è alla base della riforma contributiva, ma questo non sembra costituire un deterrente in un paese che di quella riforma non ha mai fatto una bandiera.
Alle incertezze del quadro normativo si sommano quelle riguardanti l’evoluzione delle variabili demo-economiche. Le scoperte in campo bio-medico annunciano shock rilevanti nel trend crescente della vita media, così da rendere imprevedibile l’evoluzione dei coefficienti. In un paese che deve fare i conti con la globalizzazione dilagante e la metamorfosi dell’economia mondiale nonché, all’interno, col calo demografico più acuto al mondo, densa di incognite appare anche la crescita economica in ragione della quale il sistema remunera i contributi.
Ciò premesso, il malcapitato previsore delle coperture in futuro offerte dal primo pilastro, è costretto a lavorare sotto ipotesi. Nel loro contributo al recente volume collettaneo curato da Marcello Messori (3), gli scriventi assumono lo scenario seguente:

· sarà dato corso alle revisioni decennali dei coefficienti, compresa quella omessa nel 2006;

· il tetto di retribuzione pensionabile potrà restare indicizzato ai soli prezzi, parendo che il conseguente contenimento delle pensioni medio-alte possa preparare la strada alla decurtazione, ben maggiore, che esse dovranno subire quando calcolate con la formula contributiva;

· anche la pensione minima potrà restare indicizzata ai prezzi, parendo che il conseguente contenimento delle integrazioni possa preparare la strada alla loro definitiva scomparsa;

· il tetto di retribuzione imponibile dei lavoratori contributivi sarà, invece, agganciato ai salari, parendo che la parziale esclusione dall’assicurazione contro la vecchiaia non debba riguardare le retribuzioni medio-basse;

· la sopravvivenza si evolverà come previsto dall’Istat ai fini della proiezione centrale della popolazione italiana;

· la produttività e l’occupazione si evolveranno come previsto dal modello macro-econometrico di lungo periodo del Cer. (4)

Gli esercizi svolti

Fatto riferimento ad un lavoratore con 37 anni di anzianità contributiva e 63 di età, le coperture offerte dal primo pilastro sono state calcolate per quattro coorti e tre carriere caratterizzate da altrettante dinamiche retributive. I risultati sono esposti nella tavola 1. (5) La drastica caduta delle coperture è dovuta non tanto all’avvento della formula contributiva, quanto al fatto che essa, diversamente da quella retributiva che genera pensioni immutabili nel tempo, sa essere tanto generosa quanto lo consentono le compatibilità macroeconomiche generali. Il calo demografico frenerà la crescita del Pil, e perciò la remunerazione dei contributi, mantenendola inferiore a quella della produttività e dei salari. Scenari un po’ più ottimisti di quello assunto, che maggiormente confidino sull’aumento della partecipazione femminile, riuscirebbero a migliorare le coperture marginalmente.

Tav.1: le coperture per anno di pensionamento e tipologia di carriera

anno di pensionamento

2005

2015

2030

2045

crescita del salario per anzianità(*)

bassa (0,75%)

70%

66%

52%

41%

(9%)

(17%)

(21%)

media (2%)

65%

60%

45%

34%

(12%)

(22%)

(28%)

alta (5%)

43%

43%

29%

20%

(0%)

(21%)

(31%)

(*) che si aggiunge alla crescita da contrattazione nazionale e integrativa

Entro parentesi, la tavola 1 reca anche le aliquote ‘compensative’ (tutte attestate ben oltre la devoluzione del Tfr) che i lavoratori destinati ad andare in pensione nel 2015, nel 2030 e nel 2045 dovrebbero, da subito, versare al secondo pilastro per preservare (con l’aggiunta della pensione complementare) le coperture di cui hanno beneficiato i lavoratori andati in pensione nel 2005. Le stime sottintendono l’ipotesi che i rendimenti finanziari supereranno di 1,5 punti la crescita economica e che i coefficienti di conversione del secondo pilastro seguiranno l’evoluzione della sopravvivenza prevista dall’Istat.
Infine, limitatamente alle retribuzioni a crescita bassa (operai e impiegati) la tavola 2 mostra, lungo le colonne, la rapida caduta che, stante il meccanismo di indicizzazione, le coperture subiranno dopo il pensionamento (pensione/salario del pari grado in attività). Lungo le righe, si osserva l’incipiente (ma non trascurabile) fenomeno delle ‘pensioni d’annata’ (compresenza di pensioni a importo diversificato per anno di decorrenza) destinato ad esplodere nella seconda metà del secolo, quando le pensioni in essere saranno tutte contributive e le coperture iniziali saranno state perciò simili.

Tav.2.: retribuzioni a crescita bassa – evoluzione della copertura oltre il pensionamento

pensionati del 2005

pensionati del 2015

pensionati del 2030

pensionati del 2045

2005

70%

2010

67%

2015

62%

66%

2020

55%

59%

2025

50%

53%

2030

45%

48%

52%

2035

40%

42%

46%

2040

35%

37%

40%

2045

33%

35%

41%

2050

30%

33%

37%

2055

30%

34%

2060

27%

32%

2065

24%

29%

2070

26%

2075

23%

2080

21%

Conclusioni

Il messaggio tranquillizzante indirettamente lanciato dalle proiezioni a legislazione vigente della spesa pensionistica, deve fare i conti con la sostenibilità sociale degli spaccati offerti dalle tavole 1 e 2. Il quadro previsionale potrebbe radicalmente cambiare ove insorgessero resistenze alla caduta tendenziale delle coperture al pensionamento così come di quelle successive. Se i coefficienti non fossero aggiornati e fossero introdotte (anche con cadenza irregolare) forme di perequazione delle pensioni superiori all’inflazione, il profilo della annunciata ‘gobba’ sarebbe diverso, fino a portare la spesa ben oltre il 20 per cento del Pil (anziché al 16 per cento). Gli avvenimenti in corso testimoniano che le resistenze sono già cominciate: la prima revisione decennale dei coefficienti è stata omessa e il sindacato giudica non più procrastinabili interventi per meglio tutelare il potere d’acquisto delle pensioni.
La caduta tendenziale delle coperture non può essere contrastata impedendo la revisione dei coefficienti. Si tratterebbe di una strategia perdente perché destinata, nel lungo periodo, a essere sopraffatta dalle esigenze di bilancio indotte dai mutamenti demografici. Occorre, invece, l’esatto contrario: la revisione indurrà i lavoratori a elevare spontaneamente l’età media di pensionamento. E, dal punto di vista macroeconomico, ciò conterrà la crescita dei pensionati liberando le risorse necessarie a preservare al meglio le pensioni.


(1)
Nella visione individualistico-assicurativa che il modello contributivo assume, si ritenne non vi fosse più spazio per la pensione minima. L’assistenza ai cittadini anziani (pensionati e non) fu posta a carico della fiscalità e demandata all’assegno sociale (anche ponendo fine al dibattito sulla natura – assistenziale ovvero previdenziale – delle integrazioni al minimo).
(2) Anche quando le pensioni retributive saranno estinte e le integrazioni al minimo saranno solo un ricordo, la pensione minima dovrà essere mantenuta ‘artificialmente in vita’ sol perché in termini di essa saranno ancora definiti gli scaglioni.
(3) S. Gronchi e F. Gismondi (2006), “Quanto è necessario il secondo pilastro?” in M. Messori, La Previdenza Complementare in Italia, Bologna, Il Mulino.
(4) Vedi S. Gronchi e F. Gismondi, op. cit., pp. 528-529.
(5) Stanti l’età e l’anzianità ipotizzate, i pensionati del 2005 sono interamente retributivi; quelli del 2015 sono retributivi al 49 per cento (18 anni di anzianità contributiva su 37) e contributivi al 51 per cento (19 su 37); quelli del 2030 sono retributivi all’8 per cento (3 anni su 37) e contributivi al 92 per cento (34 anni su 37); quelli del 2045 sono interamente contributivi.

L’educazione previdenziale degli italiani, di Bruno Mangiatordi 12-03-2007

La normativa sulla previdenza complementare, il decreto legislativo 252/05, prevede sostanziosi benefici fiscali e specifici meccanismi, in primo luogo il conferimento del Tfr con modalità tacite, volti a incentivare con forza l’adesione dei lavoratori italiani ai fondi pensione. In coerenza con tale disegno, il conferimento del Tfr è irrevocabile così come lo è, una volta adottata, la decisione di aderire alla previdenza complementare: all’iscritto a un fondo pensione è riconosciuta unicamente la possibilità di trasferirsi da una forma all’altra nell’ambito del sistema.

L’azzardo morale

Il mercato della previdenza complementare risulta dunque indubbiamente condizionato dalla mano pubblica, fino a potersi parlare di una sorta di azzardo morale che, generato dal legislatore, si estende inevitabilmente alle istituzioni incaricate di dare operatività al decollo dei fondi pensione. Queste ultime dovrebbero sentirsi destinatarie, nei confronti dei risparmiatori, di un sovrappiù di responsabilità. In altri termini, il compito dei poteri pubblici non può “semplicemente esaurirsi” nel preordinare meccanismi di controllo delle forme pensionistiche, a protezione dell’interesse degli iscritti. Si dovrebbe, invece, pensare seriamente alla necessità di avviare un efficace programma di educazione previdenziale rivolto all’intera popolazione italiana.
Quando nella precedente legislatura il governo decise di posticipare di due anni l’avvio della riforma della previdenza complementare, non fu presa in considerazione l’ipotesi che il ritardo potesse essere utilizzato per avviare un’attività di divulgazione delle conoscenze di base in materia. Al contrario, le somme già stanziate per la campagna informativa, 20 milioni di euro per il 2005, furono rapidamente utilizzate per altri fini.
All’inizio di questa legislatura, è stata invece assunta la decisione di anticipare al gennaio 2007 l’avvio della riforma del Tfr ed è stata autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno corrente “per la realizzazione di campagne informative volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari” oltre che per “far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori”, cioè al meccanismo di conferimento del Tfr.
È presto per dire come saranno impiegate tali risorse. Tuttavia, non pare ancora emergere una visione chiara quanto all’impegno da richiedere alle istituzioni responsabili perché sia resa permanente la programmazione di interventi volti a favorire la diffusione della consapevolezza su rischi e opportunità del mercato della previdenza complementare.

Il Pensions Regulator del Regno Unito

Nei paesi nei quali i fondi pensione esistono da decenni, invece, la definizione di una vera e propria “politica” dell’educazione previdenziale è considerata di fondamentale importanza per lo sviluppo armonico del settore e per la protezione degli interessi dei lavoratori.
Nel Regno Unito, nell’ambito della riforma varata nel 2004, le competenze dell’Autorità di vigilanza del settore della previdenza complementare, il Pensions Regulator, sono state integrate con l’introduzione della funzione di controllare e contribuire a realizzare la formazione finanziaria dei soggetti preposti all’amministrazione e al controllo degli schemi pensionistici. Il Pensions Regulator ha allo studio numerose iniziative rivolte agli iscritti ai fondi pensione ad adesione collettiva allo scopo di potenziare la gamma degli strumenti informativi a loro destinati. In particolare, una sezione del sito Internet istituzionale conterrà informazioni generali sui concetti base che l’aderente deve conoscere per definire con cognizione di causa la propria pianificazione previdenziale. Tra essi assume particolare rilevanza il trade-off esistente fra rischio e rendimento negli schemi a contribuzione definita,
Inoltre, dal 2003 tutti i fondi pensione inglesi sono obbligati a consegnare annualmente agli aderenti, insieme a un rendiconto dei contributi complessivamente versati nonché dell’entità del montante accumulato, una proiezione della prestazione che possono ragionevolmente aspettarsi di ricevere al momento del pensionamento, il cosiddetto Statutory money purchase illustrations.
La proiezione, i cui parametri di calcolo sono fissati in modo omogeneo per tutti gli operatori, ha lo scopo di rendere possibile una valutazione dell’adeguatezza della prestazione attesa e, al contempo, una verifica della convenienza a incrementare i contributi, nel caso in cui si evidenzi un risultato inferiore alle aspettative. Una stima personalizzata della prestazione attesa viene inoltre consegnata tra i documenti di offerta dei piani pensionistici a adesione individuale. C’è da aggiungere che, per quanto riguarda i costi degli stakeholder pension schemes, simili ai fondi pensione aperti italiani, gli iscritti sono tutelati mediante la fissazione di un tetto alle commissioni applicate, per un ammontare che non può superare l’1,5 per cento del patrimonio gestito.
La Financial Services Authority (Fsa), l’autorità che vigila nel Regno Unito sui settori bancario, finanziario e assicurativo, e che ha specifiche competenze di regolamentazione e vigilanza sui piani pensionistici individuali, pur se limitatamente alle modalità di collocamento, offre sul proprio sito Internet numerosi servizi di supporto informativo/educativo. Vi si trovano tabelle di comparazione dei costi applicati dai piani pensionistici individuali e dagli stakeholder pension schemes, nonché il “Pension Calculator” che consente all’aderente di simulare l’esito del proprio investimento previdenziale e i decision trees che offrono un percorso decisionale guidato
Importanti competenze nel campo dell’educazione previdenziale sono poi attribuite al ministero del Lavoro e delle pensioni. In particolare, il ministero amministra il Pensions Education Fund, istituito allo scopo di facilitare le azioni intraprese da sindacati, organizzazioni senza scopo di lucro e altre istituzioni, per accrescere le conoscenze dei lavoratori sui temi previdenziali. Il ministero ha inoltre recentemente introdotto nel proprio sito Internet una sezione contenente informazioni sulla previdenza di base e sui diversi prodotti di previdenza complementare.
Su un piano più generale, la National Strategy for Financial Capability, è finalizzata alla divulgazione tra la cittadinanza delle conoscenze in materia finanziaria mediante l’organizzazione di seminari e conferenze nelle scuole e nei posti di lavoro, e coinvolge, tra gli altri, organismi governativi, autorità di vigilanza, mass media, associazioni di consumatori.
Spesso si cita il dinamismo dell’economia dei paesi anglosassoni per segnalare i punti di debolezza del nostro sistema economico. Più raramente ci si occupa del ruolo che in quei paesi giocano le istituzioni chiamate a tutelare i consumatori. Il caso della previdenza complementare appare da questo punto di vista paradigmatico.
Le best practice internazionali indicano la strada da percorrere per evitare il verificarsi in Italia dell’”azzardo morale” cui si faceva cenno in precedenza.

E la previdenza cade sul “pilastrino”, di Marcello Messori 6-02-2007

Le sette domande, che Tito Boeri e Agar Brugiavini hanno posto al ministro del Lavoro, Cesare Damiano, toccano aspetti rilevanti e, spesso, poco chiari delle modifiche che la legge Finanziaria e i regolamenti ministeriali stanno introducendo rispetto al già controverso decreto legislativo sulla previdenza complementare, approvato dal governo Berlusconi nel dicembre 2005. Pur tenendo conto delle risposte del ministro e delle recenti direttive emanate dalla Covip, due punti suscitano le più gravi preoccupazioni.

Il fondo gestito dall’Inps

Il primo punto riguarda il trasferimento al fondo statale, gestito dall’Inps (FondInps), dei flussi di Tfr di quei lavoratori che sono occupati in imprese con almeno 50 dipendenti e che decidono in modo esplicito di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare (ossia a un fondo pensione contrattuale, a un fondo pensione aperto o a un Pip). Dal momento che FondInps assicurerà le stesse condizioni di rendimento e di liquidazione proprie al Tfr finora allocato presso le aziende, per il singolo lavoratore non sembra cambiare nulla. In realtà, FondInps introduce surrettiziamente modifiche strutturali all’assetto previdenziale disegnato dalla riforma Dini. Come viene riconosciuto in un recente emendamento governativo all’articolo 84 della Proposta di legge finanziaria, si tratta infatti di un fondo a ripartizione (contributiva) che poggia su un meccanismo virtuale di capitalizzazione del tutto analogo all’attuale pilastro pubblico. FondInps si configura così come un “pilastrino” pubblico aggiuntivo caratterizzato da tre distorsive peculiarità: riguarda solo una parte dei lavoratori dipendenti; ha un patrimonio instabile data l’elevata liquidità del Tfr; prevede la liquidazione dell’intero montante capitalizzato al momento dell’uscita dall’età lavorativa. Che FondInps vada equiparato a un nuovo “pilastrino” pubblico è, del resto, confermato dall’atteggiamento tollerante delle autorità statistiche europee: negare il beneplacito all’operazione italiana comporterebbe una richiesta di emersione del debito pensionistico nascosto negli schemi a ripartizione di tutti i paesi dell’Unione europea.
Il sistema previdenziale italiano, che era stato costruito sui classici tre pilastri dalle riforme degli anni Novanta e che era stato sostanzialmente ridotto a due dalle revisioni normative nella prima metà degli anni Duemila (con l’assimilazione fra previdenza complementare ad adesione collettiva e previdenza integrativa ad adesione individuale), torna così a essere strutturato su tre pilastri. Peccato che, a differenza degli altri paesi economicamente avanzati, i primi due pilastri siano pubblici e a ripartizione e che, per una parte dei lavoratori, assorbano contributi pari al 40 per cento della retribuzione lorda.
Queste mie critiche potrebbero apparire troppo severe se si prestasse fede a una voce ricorrente: FondInps si approprierà dell’intero flusso del Tfr, che i lavoratori occupati in aziende con almeno 50 dipendenti matureranno nel primo semestre del 2007, e sarà poi abrogato dalla legge Finanziaria per il 2008. Tale voce trova qualche riscontro nel memorandum di intesa fra il governo e le parti sociali del 19 ottobre e nelle modifiche terminologiche introdotte nell’emendamento governativo all’articolo 84. Contrasta, però, con articoli non modificati del decreto legislativo approvato dal governo Berlusconi nel dicembre 2005. Soprattutto, essa viene parzialmente smentita dalla prima risposta del ministro. Questa risposta implica infatti che FondInps si approprierà: (1) del flusso di Tfr, maturato nel primo semestre del 2007, per i soli lavoratori occupati in aziende con almeno 50 dipendenti che rimarranno silenti o che rifiuteranno l’adesione alla previdenza complementare in modo esplicito; (2) del flusso di Tfr, maturato dal 1 gennaio 2007 fino alla data di opzione a favore di una forma complementare, per i lavoratori occupati in aziende con almeno 50 dipendenti che decideranno in quel semestre di aderire alla previdenza complementare in modo esplicito. Ciò non esclude che FondInps possa essere temporaneo. Se così fosse, il vulnus inflitto al sistema previdenziale italiano sarebbe ancora più grave: si sarebbero alterati gli assetti strutturali del sistema per dare opaca soluzione a un problema congiunturale di bilancio.

Adesione tacita e garanzie assicurative

Il secondo punto che intendo esaminare, riguarda l’investimento del Tfr in caso di adesione tacita a una forma pensionistica complementare. L’articolo 8 (comma 9) del decreto legislativo di dicembre 2005 prevede che, in quel caso, i flussi di Tfr vadano collocati “nella linea a contenuto più prudenziale” così “da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili […] al tasso di rivalutazione del Tfr”.
In termini di teoria della finanza, si tratta di una prescrizione normativa ambigua. Qual è la linea di investimento più prudenziale per un giovane lavoratore con un lungo orizzonte temporale di lavoro? Un comparto monetario, come risponderebbe un profano, oppure un comparto diversificato, ma con una forte componente azionaria, come risponderebbero vari esperti? E cosa si deve intendere per garanzia? Una garanzia di tipo assicurativo, che dia la certezza di un rendimento nominale positivo allineato a quello del Tfr al momento del pensionamento o del riscatto, oppure una garanzia finanziaria in grado di minimizzare in ogni punto del tempo la probabilità di rendimenti reali inferiori a una data soglia?
È evidente che le diverse risposte a questi interrogativi suggeriscono opposte strategie di investimento. Nelle recenti direttive la Covip fornisce un’interpretazione molto restrittiva rispetto alla garanzia sul mantenimento del capitale monetario e un’interpretazione molto lasca rispetto alla garanzia sull’allineamento dei rendimenti a quelli del Tfr. Stabilisce infatti che la linea di investimento “più prudenziale” debba: (i) “assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale [monetario], al netto di qualsiasi onere (…)”, al momento del pensionamento o nei casi previsti di riscatto totale; (ii) erogare “con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del Tfr, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale”. Temo che la combinazione fra una richiesta di garanzia in senso stretto, rispetto al capitale monetario, e poco più di una “raccomandazione”, rispetto all’allineamento di lungo periodo dei rendimenti a quelli del Tfr, abbia l’effetto di schiacciare la linea “più prudenziale” su portafogli molto liquidi o sulla costosa acquisizione di opzioni put protettive per i patrimoni dei singoli aderenti. In ambedue i casi le probabilità di realizzare, anche nel lungo periodo, rendimenti allineati a quelli del Tfr appaiono assai contenute; e gli aderenti più sacrificati sono i giovani con un più esteso orizzonte temporale.
Tale conclusione dipende dal fatto che la completa eliminazione del rischio finanziario ha costi così elevati da minare la convenienza stessa della previdenza complementare. Senza essere speculativi, gli investimenti dei fondi pensione comportano necessariamente una componente di rischio finanziario che può essere minimizzata ma non eliminata mediante varie strategie finanziarie (per esempio “gestioni dinamiche” con strategie di hedging).
Altri aspetti del quadro normativo, che accompagnerà il meccanismo delle adesioni tacite alla previdenza complementare, suscitano perplessità. Tuttavia, già i due punti esaminati minacciano il futuro dei nostri fondi pensione.

Tfr o fondi pensione, una scelta di convenienza, di Agar Brugiavini 25-01-2007

Il governo ha disposto con decreto legge del 13 novembre 2006 n. 279 l’anticipo al 1° gennaio 2007 degli effetti previsti, a partire dal 2008, dal decreto legislativo n. 252/2005 in materia di previdenza complementare per i lavoratori di imprese con più di 50 addetti, e sta discutendo in questi giorni la possibilità di un prossimo decreto per coinvolgere nello smobilizzo del Tfr anche i dipendenti pubblici.

Qual è l’alternativa più conveniente?

Le storie contributive dei lavoratori sono molto diverse tra loro, abbiamo comunque tentato una valutazione di convenienza relativa delle alternative a disposizione dei lavoratori che si trovano di fronte alla scelta: lasciare il futuro Tfr in azienda oppure conferirlo a un fondo pensione?
I percorsi a disposizione dei lavoratori vedono nella data del 29 aprile 1993 un importante spartiacque:

(1) coloro che già erano iscritti alla previdenza obbligatoria a quella data e non partecipavano a forme pensionistiche complementari possono ora scegliere di mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro che provvederà a versarlo in un fondo costituito presso l’Inps, oppure possono conferirlo a un fondo pensione nella misura prevista dagli accordi o contratti collettivi, o in mancanza di questi in misura non inferiore al 50 per cento. Nel caso in cui il lavoratore avesse già contribuito a forme pensionistiche complementari, la scelta resta, ma se opta per il conferimento a un fondo, il Tfr maturando andrà alla forma pensionistica a cui già aderisce. Se il lavoratore non si esprime entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data di assunzione), il datore di lavoro provvederà a trasferire il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi (o aziendali) se non aderiva già ad un fondo pensione, o viceversa al fondo pensione già prescelto dal lavoratore;
(2) per i lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993, la scelta esplicita è di nuovo tra conferimento a forma pensionistica complementare o mantenimento presso il datore di lavoro (fondo Inps). La scelta tacita prevede che il datore di lavoro trasferisca il futuro Tfr alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (salvo diverso accordo aziendale), e nel caso di più forme, presso quella con il maggior numero di iscritti. Qualora le due alternative descritte non fossero applicabili, il Tfr verrà indirizzato presso il fondo Inps.

Per realizzare il confronto tra le possibili alternative, sono stati estratti da un campione di dati degli archivi Inps, lavoratori “rappresentativi” che avessero redditi medi per età di ingresso nel mercato del lavoro e quindi per anni di contribuzione accumulati. Abbiamo distinto tre casi che sono soggetti a trattamenti diversi a causa delle riforme degli anni Novanta: un lavoratore con almeno 18 anni di contributi nel 1995 che va in pensione con regime retributivo puro, uno con meno di 18 anni di contribuzione al tempo della riforma Dini e quindi sottoposto a un regime misto (1), e infine un lavoratore assunto dopo il 1995 con una pensione interamente contributiva. Le età di pensionamento sono quelle calcolate applicando tutte le principali regole del sistema pensionistico italiano fino alla riforma Maroni del 2004.
Per ciascuno di questi lavoratori si è considerata una evoluzione nel tempo dei profili salariali basata su profili individuali (valori mediani), così come registrati nell’archivio Inps. Per tenere conto delle differenze generazionali nei livelli salariali e per ridurre variazioni brusche che possono emergere dai dati campionari, i profili sono stati agganciati alla dinamica salariale aggregata (che vede salari medi più elevati a tutte le età per coorti di lavoratori più giovani) e lisciati. Per il momento ci siamo limitati a considerare solo lavoratori maschi. I salari medi tipici variano da un minimo di circa 20mila euro all’anno a un massimo di 47mila euro.

Ipotesi di base sulle tipologie dei lavoratori

Coorte di nascita

Età di ingresso nel mondo del lavoro

Anni di contributi

Età di pensionamento

Maschi

1953

19

40

59

1956

21

40

61

1967

22

39

61

1976

23

38

61

La simulazione

L’esercizio consiste in una simulazione, basata sulle regole vigenti e sulle ipotesi discusse, che permetta un confronto tra Tfr e fondo pensione. Dalla simulazione si ottengono i montanti sia nel caso Tfr che nel caso fondo pensione (Fp) derivanti dalla medesima contribuzione (6,91 per cento annuo del salario lordo), sulla base di alcune ipotesi. Il montante rappresenta la cifra accumulata nel tempo dal lavoratore che si rende disponibile al momento del pensionamento (e quindi è una ricchezza), mentre la rendita rappresenta il reddito, cioè il flusso che si può ottenere periodicamente (la pensione o il vitalizio) negli anni successivi al pensionamento. (2)
Nella prima colonna della successiva tabella, si legge l’ammontare di Tfr maturato dal 2007 alla data di pensionamento e rivalutato seconda i criteri di legge al netto della tassazione dell’11 per cento (
tassa sulla rivalutazione del Tfr applicata solo dal 1/1/2001), nelle colonne dalla seconda alla quarta il montante derivante dal trasferimento del Tfr maturando dal 2007 a un fondo chiuso (ipotesi sui rendimenti basati su valori medi Covip, 2005), e nelle successive colonne quello derivante dal conferimento del futuro Tfr a un fondo aperto. Le altre colonne presentano il montante derivante da un investimento in fondo chiuso o aperto con rendimenti massimi (15,5 e 12,5 per cento per fondo aperto e chiuso) e minimi (0,5 e 2 per cento per fondo aperto e chiuso) e commissioni differenti (0,45 per cento per fondo negoziale, 1,7 e 1,6 per cento per fondo aperto).

Tfr e fondo pensione accumulati da un lavoratore “a reddito medio”;

profili salariali osservati (rendimenti tassati all’11%)

Rendimenti differenziati per coorte di nascita

Coorte

Età di pensionamento

Tfr dal 2007 in azienda (scelta esplicita)

Fondo chiuso

Fondo chiuso max

Fondo chiuso min

Fondo Aperto

Fondo aperto max

Fondo aperto min

Maschi

1953

59

5.875

6.138

7.016

5.629

6.047

6.884

5.907

1956

61

14.924

16.980

18.025

15.003

16.973

17.671

14.049

1967

61

40.850

47.526

49.840

40.952

48.690

48.838

40.430

1976

61

73.550

84.589

86.160

75.551

86.615

88.339

73.877

La tabella mostra che il montante derivante da un fondo chiuso (a parità di contribuzione) è sempre preferibile al Tfr, particolarmente per orizzonti temporali più lunghi (coorti nate nel 1976). Questo risultato è dovuto in parte ai rendimenti ipotizzati, sulla base delle informazioni desumibili, che sono più vantaggiosi del rendimento offerto dal Tfr, in parte alla caratteristica che il Tfr recupera solo il 75 per cento dell’inflazione. Per i fondi aperti i risultati sono di più difficile lettura, perché se da un lato si possono raggiungere rendimenti elevati (vedi valori massimi), dall’altro si ha maggiore volatilità (vedi differenze tra valori massimi e minimi) e maggiori costi di gestione.

L’incidenza della tassazione

Se la tassazione sui rendimenti derivanti dal Tfr e dagli investimenti in fondi pensione è neutrale (entrambi sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11per cento), la tassazione sul montante ottenuto al momento del pensionamento produce differenze notevoli. Per incentivare lo sviluppo della previdenza complementare, il Tfr è tassato con aliquota pari a quella media Irpef pagata dal lavoratore nel quinquennio precedente: attualmente l’aliquota Irpef più bassa è del 23 per cento per i redditi fino a 26mila euro, quindi l’aliquota applicata al Tfr lasciato in azienda non potrà essere inferiore. mentre il montante derivante da investimento in fondo pensione è tassato con aliquota separata al 15 per cento che si riduce dello 0,3 per cento per ogni anno dopo i primi 15 di permanenza nel fondo, fino a un minimo del 6 per cento dopo 35 anni. Questo favorirebbe soprattutto i giovani che da subito decidano di smobilizzare il loro Tfr e di indirizzarlo a fondi pensione, magari con l’aggiunta di contributi volontari a cui si sommerebbero quelli del datore di lavoro, se previsto da accordi collettivi. La tassazione separata riduce fortemente il carico fiscale per i soggetti con redditi elevati e per coloro che sono soggetti a basse aliquote contributive e che quindi possono più facilmente contribuire in misura addizionale alla previdenza complementare, sulla quale poi pagheranno una tassazione separata inferiore.
Per precisione occorre dire che le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati).

Le rendite vitalizie

La caratteristica specifica dei fondi pensione è di offrire una rendita vitalizia (cioè un reddito negli anni della pensione). Tipicamente, nel loro “pacchetto” propongono già un contratto di rendita vitalizia molto diverso da quello che il singolo individuo può ottenere da un assicuratore, per via della ripartizione dei rischi che si può operare su gruppi di lavoratori.
Per offrire un confronto più completo è utile ipotizzare che il lavoratore decida che metà del suo Fp venga liquidato in capitale e metà in rendita (il minimo previsto dalle regole). La parte “soluzione capitale” è confrontabile con la metà del Tfr netto. In più, il lavoratore otterrà una rendita dal Fp certamente superiore a quella ottenibile, per eguale premio, dall’acquisto di un vitalizio con la metà rimanente del Tfr. Ci sembra tuttavia azzardato ipotizzare che il lavoratore intenda effettuare questo investimento e quindi ipotizziamo che il rimanente 50 per cento del Tfr sia per altri usi.
Consideriamo una rendita vitalizia immediata: certa per 10 anni e poi vitalizia significa che per i primi 10 anni è percepita dall’assicurato a vita e in caso di decesso dalla persona designata sino al termine del periodo di 10 anni.
Nelle colonne che indicano Istat viene calcolata una rendita vitalizia anticipata (acquistata con il 50 per cento del montante derivante da un investimento in fondo chiuso) utilizzando un tasso tecnico del 2,5 e del 2 per cento e tavole demografiche aggiornate al 2002. (3)

Montante netto e rendita
Profili salariali osservati (prima rata di una rendita annuale acquistata pagando come premio unico il 50% del montante derivante da fondo pensione chiuso)

Coorte

Montante lordo da Tfr (50% del totale)

Montante da Tfr netto

(aliquota del 23%)

Montante del Fp da investire (50% del totale) fondo chiuso

Montante netto ottenuto da fondo chiuso (aliquota del 15%)

Rendita annua vit. im. 2,5% (da fondo chiuso)

Rendita annua vit. im. 2% (da fondo chiuso)

Maschi

1953

2.937

2.261

3.069

2.608

63

67

1956

7.462

5.746

8.490

7.216

152

160

1967

20.425

15.727

23.763

20.198

436

460

1976

36.775

28.317

42.294

35.950

781

824

Il montante netto dal Fp è maggiore di quello ottenuto dal Tfr, perché la base è maggiore, ma anche per effetto della diversa aliquota di tassazione.
I valori della rendita sono puramente indicativi, in realtà abbiamo riportato delle sottostime delle rendite che molti Fp possono offrire sulla base di contratti più vantaggiosi.

(1) Regime misto perché retributivo per la parte di contributi precedente il 1996 e contributivo per quella successiva e sino alla pensione.
(2) In dettaglio le ipotesi sui rendimenti e commissioni fondi pensione sono le seguenti:

· il montante derivante dall’investimento dell’intero Tfr futuro in fondo pensione negoziale:

commissioni: 0,13 per cento;
rendimento reale: 2,8 per cento (1953), 6 per cento (1956) e 9 per cento (1967, 1976).
commissioni 0,13 per cento;

· montante derivante dall’investimento dell’intero Tfr (6,91 per cento) in un fondo aperto dal 2007 alla pensione con costi e rendimenti differenziati per coorte di appartenenza:

1953: 1,7 per cento commissioni, 3,6 per cento rendimento reale;
1956: 1,4 per cento commissioni, 9,4 per cento rendimento reale;
1967 e 1976: 1.6 per cento commissioni, 12,6 per cento rendimento reale.

Nel caso di fondo chiuso sono stati differenziati solo i rendimenti ipotizzando investimenti in comparti diversi da parte di lavoratori con diversa anzianità al 2007, e precisamente investimento obbligazionario puro (rend. 2,8 per cento), bilanciato (rend. 6 per cento) e azionario (rend. 9 per cento). Le commissioni sono state considerate costanti per qualsiasi durata dell’investimento (0,13 per cento).
Nel caso di investimento in fondo aperto, anche le commissioni sono differenziate considerando i diversi orizzonti temporali di investimento dei lavoratori (e i dati Covip, 2005): fondo obbligazionario permanenza 3 anni commissione 1,7 per cento, fondo bilanciato permanenza 10 anni commissione 1,4 per cento, fondo azionario permanenza 35 anni commissione 1,6 per cento (allo stesso modo i rendimenti sopra riportati sono differenti per tipo di investimento scelto dal lavoratore che a sua volta si presume differente in base al suo orizzonte temporale).

(3) Si veda Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 2002, n. 9 2006. L’età utile ai fini dell’utilizzo dei tassi di premio è modificata rispetto a quella reale secondo la seguente regola:

MASCHI

MASCHI

COORTE

CORREZIONE

Fino al 1941

+1

Dal 1942 al 1951

0

Dal 1952 al 1965

-1

Dal 1966 in poi

-2

Dove andrà il tfr maturando, di Riccardo Cesari 3-01-2007

Nei mesi scorsi sono state fatte molte cifre sulla nuova destinazione del Tfr maturando prevista dal combinato disposto della riforma previdenziale (decreto 252/2005) e della legge finanziaria.
Meno chiare sono apparse le ipotesi implicite nelle medesime cifre.
Qui di seguito, a partire da alcune esplicite ipotesi di base, si ricavano i flussi di Tfr del prossimo biennio.
La riforma in vigore dal 1° gennaio 2007 distingue tra lavoratori in aziende sotto i 50 addetti (piccole imprese) e lavoratori in aziende con almeno 50 addetti (imprese medio-grandi).
Stimiamo in 9 miliardi di euro il flusso di Tfr annuo del primo gruppo e in 10 miliardi di euro quello del secondo gruppo.
La differenza principale sta nel fatto che nel primo caso il Tfr non indirizzato ai fondi pensione resta nelle disponibilità dell’impresa mentre nel secondo caso il flusso annuo viene comunque versato dall’impresa al conto di Tesoreria presso l’Inps.
Stimiamo che per 2/3 il Tfr dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese venga esplicitamente lasciato in azienda e per 1/3 non ci sia un esplicito pronunciamento del lavoratore (c.d. adesione tacita) con conseguente passaggio del relativo Tfr ai fondi pensione di riferimento a partire dal secondo semestre 2007.
Per i dipendenti di aziende medio-grandi, valutato in circa 1 miliardo il flusso di Tfr degli iscritti ai fondi pensione, si stima che il restante ammontare (9 miliardi di euro), per 1/3 sia esplicitamente lasciato in azienda (e poi da questa versato sul conto presso l’Inps), per 1/3 esplicitamente indirizzato ai fondi pensione e per 1/3 lasciato inoptato (adesione tacita).
Trascurando come marginale l’effetto del decreto-legge del 13 novembre 2006 n. 279 – là dove prevede, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento ai fondi pensione in regola con le nuove norme, del Tfr di competenza del primo semestre 2007 derivante dalla nuove adesioni – si ricava il seguente schema di flussi (in miliardi di euro):

I SEMESTRE

II SEMESTRE

TOT. 2007

2008

Tesoro

4.5

1.5

6

3

Fondi Pensione

0.5

5

5.5

10

Piccole Imprese

4.5

3

7.5

6

TOTALE

9.5

9.5

19

19

Specificamente si ha, per il Tfr del I semestre 2007:

Tesoro: 9/2=4.5 mld da imprese medio grandi
Fondi pensione: 0.5 mld da iscritti
Piccole imprese: 9/2=4.5 mld
Per il II semestre 2007 si ottiene invece:
Tesoro: 3/2=1.5 mld da scelta esplicita dei lavoratori
Fondi pensione: 0.5 mld da iscritti + 3/2=1.5 mld da silenti in piccole imprese + 3/2=1.5 mld da espliciti in medio-grandi imprese + 3/2=1.5 mld da silenti in medio-grandi imprese = 5 mld
Piccole imprese: 6/2=3 mld da scelta esplicita dei lavoratori
Pertanto, a consuntivo 2007, le piccole imprese dovrebbero mantenere un flusso di 7.5 miliardi sui 9 dell’anno precedente, il Tesoro dovrebbe trovarsi una disponibilità di 6 miliardi e i fondi pensione un flusso aggiuntivo di 5.5 miliardi a fronte di un patrimonio 2006 stimabile, per i negoziali, a circa 8.5 miliardi.
A regime, vale a dire dal 2008, la riforma del Tfr dovrebbe redistribuire il flusso annuo per il 53% ai fondi pensione, per il 31% alle piccole imprese e per il residuo 16% al Tesoro. Se la campagna informativa a favore della previdenza complementare dovesse risultare particolarmente efficace (passaparola e canali sindacali), la quota di Tfr intercettata dai fondi pensione potrebbe essere più elevata a scapito, in particolare, del Tesoro.

La disinformazione nuoce al futuro pensionato di Tullio Jappelli e Mario Padula, 20-12-2006

Le riforme della previdenza dello scorso decennio hanno aumentato i contributi previdenziali, ridotto il tasso di sostituzione (il rapporto tra prima pensione e ultimo reddito netto), aumentato l’età pensionabile, rivisto il metodo di calcolo della pensione ed eliminato alcuni dei privilegi del precedente sistema. L’effetto più visibile è la riduzione delle prestazioni future.

Prima e dopo il 1995

Prima della riforma del 1995 la pensione di un dipendente del settore privato raggiungeva, in media, il 71 per cento dell’ultimo stipendio netto. Per i dipendenti entrati in servizio dopo il 1995, la pensione si ridurrà di circa 10 punti; per un dipendente pubblico di circa 20 punti, per un lavoratore autonomo di circa 30 punti. (1)
Nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dalla riforma, i lavoratori sono ancora poco informati sulle prestazioni future. La conseguenza è che alcuni stanno risparmiando meno di quanto sarebbe necessario per mantenere lo stesso standard di vita dopo l’uscita dal mercato del lavoro. Indipendentemente dalla scelta sulla destinazione del Tfr, molti italiani corrono il rischio di rendersi pienamente conto della situazione solo poco prima di ricevere la pensione (o addirittura dopo averla ricevuta), quando sarà ormai troppo tardi per rimediare. Anche dal punto di vista sociale, la prospettiva non è allegra: le future generazioni di lavoratori attivi si troveranno di fronte gruppi di anziani, peraltro sempre più numerosi, con bassi redditi che premeranno per un aumento delle prestazioni.

Calcoli incerti

Le riforme degli anni Novanta hanno accresciuto l’incertezza di molti assicurati sulle regole di calcolo della pensione, in alcuni casi radicalmente diversi da quelli utilizzati in passato, e hanno quindi reso ancor più probabili errori di valutazione, anche consistenti, sulla pensione che si riceverà.
Le indagini della Banca d’Italia permettono di confrontare la pensione che un lavoratore prevede di ricevere con quella che effettivamente riceverà. Con opportune ipotesi sull’andamento del tasso di crescita dei redditi, applicando le regole attualmente in vigore per il calcolo, si può stimare il tasso di sostituzione effettivo e confrontarlo con quello previsto. La figura, tratta da uno studio recente con Renata Bottazzi, riporta la distribuzione dell’errore di previsione prima e dopo le principali riforme della previdenza (cioè prima del 1992 e dopo il 2000). Il campione prende in considerazioni tutti i lavoratori di età compresa tra 20 e 50 anni.
In media, l’errore di previsione è piccolo; ad esempio, i lavoratori dipendenti del settore privato sopravvalutano il tasso di sostituzione di circa 3 punti percentuali. Tuttavia, per alcuni gruppi, gli errori di previsione sono molto elevati: il 15 per cento del campione commette un errore di oltre il 25 percento del reddito. In altre parole, il 15 per cento di coloro con un reddito netto pari a mille euro ritengono che la pensione che riceveranno sarà di 750 euro invece che di 500 euro.
La figura suggerisce anche che la distribuzione degli errori di previsione si amplia considerevolmente negli anni più recenti, un riflesso della maggiore difficoltà di calcolo e delle possibili riforme future. Dopo il 2000 la quota di assicurati che sovrastima o sottostima di oltre il 25 per cento il tasso di sostituzione cresce dal 10 al 14 per cento tra i dipendenti privati, dal 10 al 16 percento tra i pubblici, e dall’11 al 29 per cento tra gli autonomi. Il fatto che a oltre dieci anni di distanza dalla riforma Dini il grado di informazione sia minore che in passato suggerisce che l’attività di riforma non è stata accompagnata da un’adeguata attività di informazione sulle nuove regole.

Chi è informato. E chi no

Le campagne di informazione funzionano quando agiscono sui costi e sugli incentivi ad acquisire informazione, ovvero quando contribuiscono a ridurre i primi e rendono chiari i secondi. Dovrebbero quindi riconoscere che costi e incentivi variano considerevolmente tra gli assicurati.
L’evidenza disponibile per l’Italia e per altri paesi suggerisce che il grado di informazione sulla previdenza aumenta con l’età. Per i lavoratori più anziani la vicinanza del pensionamento attiva gli incentivi a informarsi: l’errore di previsione si riduce di quasi un punto percentuale per ogni anno di lavoro in più. Inoltre, gli assicurati più anziani acquisiscono informazioni anche dai colleghi che sono già andati in pensione.
I canali informali di acquisizione dell’informazione si attivano anche nelle famiglie in cui sono presenti più percettori di reddito e in quelle in cui vive almeno un pensionato. I dati tratti dall’Indagine della Banca d’Italia suggeriscono che l’errore di previsione è di 3 punti percentuali minore nelle famiglie in cui vive un pensionato, e si riduce di quasi un punto per ogni percettore in più.
I meno informati sono, invece, i lavoratori che sono entrati più tardi nel mercato del lavoro, i più giovani, coloro che hanno carriere lavorative discontinue e i dipendenti delle piccole imprese. Sono in larga misura anche quelli più colpiti dalle riforme della previdenza e corrono quindi un rischio concreto che la pensione non sia adeguata a sostenere il tenore di vita.
Per i lavoratori più esposti a oscillazioni del reddito, come gli autonomi, il calcolo della pensione futura secondo il metodo contributivo è complicato anche dalla difficoltà di formulare previsioni di reddito accurate su un orizzonte temporale ampio. Questi lavoratori commettono errori di previsione di circa 4 punti percentuali superiori alla media. Informare sui temi previdenziali significa quindi rivolgere particolare attenzione alle categorie più esposte al rischio, sia perché maggiormente colpite dalla riforma, sia perché con redditi più variabili.
I dati disponibili suggeriscono quindi che prima ancora che sulla destinazione del Tfr è importante informare i lavoratori sui cambiamenti che sono avvenuti nella sfera del primo pilastro previdenziale. Nel segnalare le opzioni possibili sul Tfr, sarà fondamentale che il lavoratore sia informato anche sulla pensione pubblica a cui avrà diritto, in diversi scenari demografici ed economici; ad esempio, secondo diverse ipotesi sul tasso di sviluppo del reddito nazionale, sulle dinamiche demografiche e sui coefficienti di trasformazione.
Gli attori del mercato della previdenza complementare proporranno prodotti distinti per rischio e rendimento e quindi la scelta tra prodotti diversi sarà possibile solo se i lavoratori saranno in grado di ordinare le attività finanziarie rispetto al rischio e ai rendimenti netti, al netto di costi e imposte. Il rendimento della previdenza obbligatoria dipende invece dai contributi versati e dalla regole di calcolo della pensione. Se mancherà l’informazione di base, i lavoratori non saranno in grado di distinguere tra tanti segnali quelli rilevanti, identificare i potenziali conflitti di interesse e utilizzare correttamente i dati che saranno resi disponibili.
Sarà quindi opportuno che l’informativa dei datori di lavoro sia accompagnata da una specifica campagna di informazione pubblica perché ciascun lavoratore sia messo in condizione di conoscere la propria posizione previdenziale, così come previsto più di dieci anni fa dalla riforma Dini, e valutare le diverse opzioni finanziarie. La scelta sulla destinazione del Tfr rappresenta non solo un’occasione per promuovere la crescita della previdenza complementare, ma anche per informare i lavoratori sui temi della previdenza e del risparmio ed elevare il grado di informazione finanziaria della popolazione.

(1) L’esempio è tratto da R. Bottazzi, T. Jappelli e M. Padula “Retirement expectations, pension reforms, and their impact on private wealth accumulation”, Journal of Public Economics, dicembre 2006. Si riferisce al caso di un lavoratore che decide di andare in pensione a 62 anni con 37 anni di contributi. Si suppone inoltre che le retribuzioni reali crescano a un tasso reale del 2,5 per cento, che il Pil cresca al tasso dell’1,5 per cento e che i coefficienti di trasformazione siano invariati rispetto ai livelli attuali.

L’errore di previsione prima e dopo le riforme della previdenza


La figura riporta la distribuzione dell’errore di aspettativa nel periodo che precede le riforme della previdenza sociale (1989-91) e per quello successivo alle riforme (2000-2004). L’errore di aspettativa è la differenza tra il tasso di sostituzione atteso e il tasso di sostituzione effettivo.

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  1. Davide Scagliotti

    Concordo pienamente con l’ultima frase dell’articolo.
    Non sarebbe però il caso di informare i lavoratori anche sui costi, svantaggi e zone d’ombra che avvolgono ancora i fondi pensione e i pip? Provate a chiedere a chi ha stipulato un pip se sa quanto gli rende e quanto gli costa (quanto costa non lo sa quasi nessuno, a mio avviso).

    Mi sono scaricato quasi tutte le note informative dei fondi ad oggi operanti in Italia e, considerando il tasso medio annuo composto dal 2002 al 2006 (5 anni), sono circa 1/3 quelli che battono il tfr.
    • I fondi hanno dei costi di gestione
    • Anche durante la fase di erogazione della pensione ci saranno dei costi “Si tenga comunque conto del fatto che i costi che graveranno sull’aderente nella fase di erogazione
    dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui si accederà al pensionamento.” (tratto da una nota informativa di un fondo: sono tutte pressoché uguali)
    • Ammesso che il montante accumulato sia superiore nel caso di adesione ai fondi, quanto effettivamente si riuscirà ad ottenerne? (quanti anni si vivrà?)
    • C’è la possibilità di prevedere la reversibilità, ma questa opzione ha un costo
    • La rendita si rivaluterà nel corso degli anni?, seguendo quali regole?
    • In teoria la quota del fondo può scendere a zero (ma c’è la COVIP che vigila! Speriamo non come la CONSOB (cirio, parmalat…))
    • Non mi risulta che, fino ad oggi, esista un fondo di garanzia a tutela dei soldi depositati nei fondi pensione
    • Perché non si “rispolverano” i fondi a “prestazioni definite”?

    Un consiglio “saggio” da dare ai lavoratori non potrebbe essere questo?: se avete anche solo il minimo dubbio sulla previdenza complementare, dichiarate esplicitamente di voler lascire il tfr in azienda, quindi informatevi e quando sarete pienamente convinti o quando nasceranno dei fondi con maggiori garanzie rispetto a quelli oggi vigenti, aderite alla previdenza complementare.

    Davide Scagliotti

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