Varata all’ultimo Ecofin, la direttiva comunitaria sulle acquisizioni del capitale delle banche introduce criteri più oggettivi. Le nuove regole sono una integrazione e specificazione della “sana e prudente gestione”. E cercano di impedire alle Autorità nazionali di utilizzare i poteri di autorizzazione in modo illegittimo, come è spesso accaduto finora. Senza però abbassare la guardia di fronte alle sacrosante esigenze di tutela della qualità dei partecipanti al capitale delle banche. Ripercussioni anche sul nostro ordinamento.

La nuova direttiva comunitaria sulle acquisizioni del capitale delle banche introduce criteri più oggettivi, con l’obiettivo di prevenire un utilizzo dei poteri di vigilanza per condizionare il mercato del controllo degli istituti bancari. È un segnale importante anche per il nostro ordinamento.

Acquisizioni bancarie e vigilanza

Nella sua ultima riunione l’Ecofin ha varato la direttiva che cambia le regole sulle acquisizioni delle banche (ma anche delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento). La precedente disciplina, che risaliva a molti anni fa, era nata in un contesto di relativa stabilità del mercato bancario europeo e lasciava alle autorità di vigilanza il potere di autorizzare le partecipazioni al capitale in base al noto criterio della “sana e prudente gestione”. Era, tutto sommato, un criterio giusto perché consentiva una valutazione del corretto operato dell’acquirente e soprattutto delle sue reali capacità, finanziarie e organizzative, di garantire un conduzione prudente e sana della banca acquisita.
I problemi sono nati quando, di fronte al rapido e inatteso diffondersi dei processi di aggregazione transfrontaliera, in molti Stati membri (detto per amor di verità, non solo in Italia) le singole autorità hanno cominciato a utilizzare i poteri di autorizzazione in modo assolutamente illegittimo, valutando il trasferimento del controllo di una banca in base alla “nazionalità” dell’acquirente, oppure rifiutando quelle operazioni ostili e non concordate con il precedente gruppo di controllo. In sostanza, c’è stata la rincorsa verso una sorta di dilatazione dei presupposti della sana e prudente gestione, per incidere sulla morfologia dei mercati e per difendersi dagli attacchi stranieri, in totale contrasto con le finalità di tutela della stabilità degli intermediari e nel sistema nel suo complesso, che avevano ispirato la legislazione comunitaria. Così, una disciplina nata per contribuire a omogeneizzare le regole nel mercato bancario europeo ha avuto il paradossale effetto di introdurre in quel mercato innaturali frammentazioni, figlie di spinte nazionalistiche (ricordate le lunghe e inconcludenti polemiche sulla “reciprocità”?) sempre presenti nei vari Stati membri.

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Le nuove regole

Le nuove regole cercano di prevenire questi rischi, senza però abbassare la guardia di fronte alle sacrosante esigenze di tutela della qualità dei partecipanti al capitale delle banche. Vengono, innanzitutto, introdotti criteri più stringenti nella valutazione delle autorità, in modo tale che queste esercitino i loro poteri solo e soltanto sul piano prudenziale.
Il primo criterio riguarda la “reputazione” del candidato acquirente e cioè il fatto che il nuovo azionista, ad esempio in base ai comportamenti passati, non sia in grado di offrire adeguate garanzie, e la “reputazione” di chi è materialmente destinato a esercitare funzioni di direzione nella banca acquisita. Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche alla “solidità finanziaria” del candidato acquirente, in rapporto alle nuove attività previste nel progetto di acquisizione. Sarà necessario, poi, verificare che la banca, anche con i nuovi azionisti, assicuri sempre un adeguato livello di compliance con la disciplina di settore e che non via sia il “ragionevole sospetto” che dietro l’operazione si nascondano fenomeni di riciclaggio.
Il legislatore comunitario ha cura di specificare che soltanto nel caso questi requisiti non vengano rispettati si possono vietare le acquisizioni, e che gli Stati membri si devono astenere dall’imporre condizioni relative al livello di partecipazione acquisibile o che facciano riferimento alle necessità di mercato. Infine, vengono stabiliti tempi precisi (60 giorni) entro i quali le Autorità potranno opporsi ai processi di acquisizione.
È evidente lo sforzo di definire criteri più trasparenti che non abbandonino gli operatori in situazioni di costante incertezza circa l’esito dei progetti di acquisizione, e che, soprattutto, riducano i poteri di condizionamento, spesso esercitati attraverso la moral suasion, delle Autorità. Non vi è dubbio, però, che quei criteri non sono altro che una integrazione e specificazione della tanto vituperata “sana e prudente gestione” e che, nella loro formulazione, conservano ancora un certa elasticità, tenendo conto della necessità di considerare una pluralità di situazioni difficilmente riconducibili entro canoni troppo rigidi. Rappresentano, in sostanza, quello che, anche nel passato, le autorità di vigilanza, se non avessero ceduto alla tentazione di un uso distorsivo dei controlli prudenziale per finalità protezionistiche, avrebbero dovuto fare.
D’altronde, è stata la stessa Banca centrale europea, non certo sospettabile di vocazioni dirigistiche, a sottolineare nel suo parere sul progetto di direttiva, l’opportunità di verificare sempre che “la sana e prudente gestione dell’ente oggetto del progetto di acquisizione venga preservata”. (1)

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Un segnale importante

La direttiva è, comunque, un segnale importante, per un sistema dei controlli sempre più rispettoso delle regole di mercato (e neutrale rispetto a esse). Ed è un segnale destinato ad avere effetti anche nei singoli ordinamenti. In questa prospettiva, e al di là degli obblighi di recepimento della direttiva, bisogna chiedersi se il nostro Testo unico bancario non sia meritevole di qualche equilibrato intervento di adeguamento, in coerenza con i principi comunitari.

(1) Banca centrale europea. Parere del 18 dicembre 2006, in Guce, n. C 27 del 7 febbraio 2007, p. 3

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