Al format televisivo non si applicano né le tutele del brevetto né quelle del copyright. Nessun paese ha una normativa specifica che lo riguardi né si è stabilita una prassi giurisprudenziale omogenea e coerente a livello internazionale. Sembra essere una fattispecie per la quale il diritto di proprietà è incerto e sostanzialmente debole. I cosiddetti brevetti “deboli” ottengono le royalties più alte nei mercati fortemente concorrenziali. E cosa accade quando un operatore del segmento a valle si integra verticalmente con uno del segmento a monte?

L’acquisizione di Endemol da parte di Mediaset ha suscitato commenti sia favorevoli che preoccupati. Soprattutto, ha alimentato la curiosità attorno a questa industria. Ma che cos’è un format televisivo? E come viene tutelato?

Quale tutela per il format

Se le invenzioni industriali sono soluzioni a problemi tecnici non ancora risolti e le opere dell’ingegno a carattere creativo “espressioni del pensiero” in ambito letterario, musicale, teatrale, cinematografico, delle arti figurative, dell’architettura e, in Europa, dei programmi per elaboratore, il format televisivo sfugge a una definizione precisa. Di conseguenza, non comporta una attribuzione chiara della proprietà intellettuale attraverso strumenti giuridici quali il brevetto o il copyright. Può essere genericamente descritto come una combinazione di elementi non protetti, e una sua violazione si può identificare soltanto qualora tutti o gran parte di essi siano stati incontrovertibilmente copiati.
Nessun paese ha una normativa specifica per i format televisivi: la tutela è semmai indiretta e si basa essenzialmente sull’accettazione da parte degli operatori di principi generali di concorrenza leale. L’Organizzazione mondiale per la protezione della proprietà intellettuale (Wipo), agenzia delle Nazioni Unite, che pure è preposta allo sviluppo del sistema internazionale di salvaguardia su queste materie, non se ne è mai occupata come possibile area di applicazione di norme e principi universalmente validi. E la stessa espressione “format” in riferimento a un programma radio-televisivo è stata usata per la prima volta a livello istituzionale soltanto nel 2001, in una sentenza della Corte Suprema ungherese.

La giurisprudenza

Il copyright non salvaguarda l’originalità dell’idea, ma l’espressione del pensiero esercitata in “modalità permanente”, dobbiamo perciò escludere, per analogia, che sull’idea sottostante a un format televisivo (1) possa essere rivendicata una qualche forma di proprietà intellettuale. Deve trattarsi di qualcosa di più, e di diverso, per quanto riguarda tanto i contenuti che la struttura. Anche se non sembra essere ancora emersa a livello internazionale una prassi giurisprudenziale omogenea e coerente. (2)
Partiamo dalla sentenza emessa nel 2004 dalla Corte suprema olandese. Il caso era la presunta violazione da parte di Endemol, titolare del format del Grande Fratello, del format di Survivor di Castaway Television Productions. Mentre le parti in causa concordavano nel ritenere il format di Survivor un’originale combinazione di dodici elementi distinti, Castaway sosteneva anche che proprio per questa ragione dovesse essere tutelato dal copyright. Endemol negava invece sia che Survivor potesse fregiarsi di copyright sia che il proprio format rappresentasse una copia di quello di Castaway. La sentenza ha riconosciuto a Castaway la tutela del diritto d’autore per il proprio format, escludendo tuttavia che Endemol lo avesse violato, perché gli elementi comuni ai due format erano troppo pochi.
Un secondo esempio è la decisione, sempre del 2004, della Corte di giustizia brasiliana sul contenzioso tra Endemol e Tv Sbt. Il caso nasceva da contatti tra il produttore e la rete televisiva in merito all’acquisto di una licenza per il Grande Fratello. Durante la negoziazione, Endemol aveva fornito a Tv Sbt informazioni dettagliate sul format, i cui diritti per il Brasile, però, erano stati poi ceduti a Tv Globo. Tv Sbt decise di mandarne comunque in onda una propria versione, intitolata La Casa degli Artisti. Affermava infatti che il format del Grande Fratello non era ammissibile alla tutela del copyright perché non era nient’altro che un manuale con le istruzioni su come un gruppo di persone può essere rinchiuso in un luogo inaccessibile e tenuto sotto costante osservazione attraverso un sistema di telecamere. Una situazione, sostenne la difesa di Tv Sbt, oltre tutto già ben descritta nel romanzo 1984 di George Orwell. Nel respingere questa tesi difensiva, la Corte obiettò che un format televisivo è altro e più della semplice idea di un programma: comprende un insieme dettagliato di informazioni di carattere tecnico, artistico, economico e affaristico che lo rendono ammissibile alla tutela del diritto d’autore. Tv Sbt fu dunque condannata a pagare un indennizzo sia a Endemol che a Tv Globo.
Alla luce delle due sentenze, i format televisivi paiono identificare una fattispecie per la quale il diritto di proprietà è incerto e sostanzialmente debole.

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Brevetti deboli

Due economisti dell’Università della California a Berkeley, Joseph Farrell e Carl Shapiro, hanno analizzato un caso sotto molti aspetti analogo: quello dei brevetti “deboli”. (3) Sono brevetti che hanno una elevata probabilità di essere annullati o fortemente limitati in caso di controversia giudiziaria. Farrell e Shapiro utilizzano un modello di teoria dei giochi per analizzare le modalità attraverso le quali il titolare di un brevetto “debole” lo concede in licenza a utilizzatori che operano a valle del suo ciclo produttivo. Considerano un mercato a valle nel quale gli operatori non competono tra di loro e uno nel quale essi invece competono e ottengono due risultati opposti. Nel mercato non concorrenziale, le royalties estratte dal titolare del brevetto “debole” sono basse in virtù della debolezza del brevetto stesso. Nel mercato concorrenziale, al contrario, le royalties pagate sono molto più alte, proprio per effetto della competizione tra le imprese che vogliono diventare licenziatarie del brevetto “debole”. Più che natura e intensità della tutela sono dunque natura e intensità della concorrenza tra gli utilizzatori a determinare la redditività di un brevetto “debole”.
Il risultato teorico sembra applicabile anche al caso concreto delle royalties pagate sui (giuridicamente deboli) diritti dei format televisivi. Soprattutto negli Stati Uniti, un numero relativamente esiguo di format di grande successo cattura l’interesse di gran parte dei network televisivi, che operano appunto in un mercato a valle molto concorrenziale, generando così royalties elevatissime e in costante crescita. È necessaria naturalmente ulteriore evidenza empirica per poter dire che in qualunque luogo e in ogni tempo un’industria dei format televisivi dominata da pochi produttori con un elevato grado di potere di mercato massimizza i profitti servendo preferibilmente mercati concorrenziali. Qualora fosse così, darebbe un argomento a sostegno dell’ipotesi secondo la quale la tendenza dei network televisivi (mercato a valle) a esternalizzare l’ideazione dei programmi a produttori specializzati di format (mercato a monte) promuove la concorrenza, e dunque il pluralismo, nello stesso mercato a valle.
Resta invece aperto, e meritevole di approfondimento, il caso di un operatore del segmento concorrenziale a valle che si integra verticalmente con un operatore del segmento a monte specializzato nella produzione di format.

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(1) L’idea del format può essere descritta come, ad esempio, “un programma condotto da un presentatore di sesso maschile che intervista su temi sia frivoli che impegnati personaggi dell’attualità, della cultura, della politica, dello sport e dello spettacolo”.
(2) Coad, J. (2006), “Passing Off, Format Rights and TV Programme Titles”, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 1, pp. 638-639.
(3) Farrell, J. e C. Shapiro (2007), “How Strong are Weak Patents?”, University of California Berkeley, Haas School of Business, Working paper, http://faculty.haas.bereley.edu/shapiro

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