Cerco di fornire alcune risposte agli spunti più interessanti proposti dai gentili lettori. L’azzeccata metafora dell’ISEE nel sistema italiano
come una scala a pioli su una barca a vela mi consente di dire che il messaggio che intendo proporre è proprio quello di fare in modo che
sulla barca della politica sociale italiana l’ISEE sia non un attrezzo inutile, se non addirittura pericoloso, ma l’albero maestro
dell’imbarcazione (non sono un uomo di mare, ma spero che il senso del discorso sia chiaro).

1. Sulla veridicità dei dati e sui controlli. Uno dei limiti dell’ISEE è la scarsa deterrenza dei controlli e l’impossibilità tecnica per l’ente
gestore della dichiarazione (l’INPS) di verificare la veridicità delle dichiarazioni. La Finanziaria 2008 ha tentato di ovviare a questo limite
prevedendo che d’ora in poi sia l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’ISEE, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto richiedente e dei
dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Tale innovazione permetterà, mediante incrocio dei dati, di rilevare
eventuali omissioni o difformità in relazione a quanto dichiarato dal richiedente. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate rilevasse
specifiche omissioni o differenze relativamente ai dati del patrimonio mobiliare, potrà formulare richieste di notizie al richiedente e invierà
alla Guardia di Finanza gli elenchi dei soggetti che presenteranno divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare. La Guardia di
Finanza, tra l’altro, sarà tenuta a destinare, nell’ambito della propria programmazione di contrasto all’evasione, una quota di risorse per
effettuare verifiche sui nuclei familiari di chi richiede prestazioni agevolate. Queste innovazioni potrebbero ridurre – il condizionale è
d’obbligo – i problemi di scarsa veridicità dello strumento ISEE.

2. Sulla possibilità di lasciare alle singole amministrazioni la possibilità di modificare gli algoritmi di calcolo: la prima versione
dell’ISEE lasciava ampi spazi di manovra su questo; dal 2000 si è provveduto però ad eliminare la possibilità di "personalizzazioni".
Anche se l’impianto legislativo su cui si sorreggono le poltiche sociali e quindi l’ISEE (essenzialmente gli articoli 9 e 25 della legge 328/00 e il nuovo articolo 117 della Costituzione) induce a interpretazioni divergenti sulla natura nazionale o locale dell’ISEE, personalmente propendo per un unico metodo di calcolo nazionale, in quanto l’ISEE è di ausilio alle politiche assistenziali, le quali sono una componente fondamentale del disegno redistributivo operato in uno Stato. E la redistribuzione – su questo la teoria economica è quasi unanime – rientra tra le competenze del governo centrale.

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3. Sui livelli di compartecipazione ai costi dei servizi determinati dall’ISEE. Può accadere, come ci descrive un lettore, che il livello di
tariffazione richiesto a seguito di dichiarazione ISEE venga percepito come socialmente iniquo. Ma in questo caso il problema non è l’ISEE e come viene calcolato, bensì come viene utilizzato (e con quali vincoli di bilancio) dagli enti erogatori delle prestazioni sociali.

4. Il problema delle scelte di risparmio e di consumo dei singoli cittadini, sollevato da un lettore con un esempio efficace è di non poco
conto. Affrontare il problema nella sua interezza ci porterebbe lontano. Brevemente però, porre maggiore attenzione sul risparmio pone problemi enormi nella gestione del flusso delle informazioni; inoltre ciò penalizzerebbe maggiormente quegli individui il cui risparmio è una
quota ridotta del reddito: per esempio gli anziani, o le persone a basso reddito, cioè quelle che dovrebbero essere maggiormente tutelate da una prova dei mezzi come l’ISEE.

5. Sulla relazione tra ISEE e imposte sul reddito personale, animatamente sollevata da un altro lettore, occorre sottolineare come
l’ISEE abbia la finalità di selezionare i beneficiari delle prestazioni sociali o determinare la loro compartecipazione al costo dei servizi. Le
imposte sul reddito hanno lo scopo principale di ripartire il carico fiscale sulla base del principio della capacità contributiva, oltre che
tutelare situazioni e incentivare comportamenti ritenuti meritevoli dal legislatore. Il riordino della disciplina IRPEF è quindi
indipendentemente dal funzionamento dell’ISEE: a generare fantasmi e mostri, più che l’inesperienza dell’autore e la sua presunta voglia di resuscitare morti, è l’incapacità di distinguere tra due strumenti diversi e senza alcuna relazione l’uno con l’altro.

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