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NON PASSA LO STRANIERO

La vera cifra, anche sul piano simbolico e comunicativo, del pacchetto sicurezza è l’accanimento contro lo straniero. In un percorso verso il diritto penale del comportamento che si manifesta appieno nel nuovo reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato. Anche in un confronto superficiale con gli altri paesi d’Europa, si nota che le sanzioni per lo più previste sono pene pecuniarie e sanzioni amministrative. Diverse, dunque, da quelle detentive che il governo italiano intende adottare. E che oltretutto si riveleranno un’arma spuntata per l’impossibilità di applicarle.

Il “pacchetto sicurezza” approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio si articola in diversi provvedimenti. (1)
La nozione di “sicurezza” che il legislatore adotta, per identificare il tratto unificante dell’intervento, è molto ampia e disomogenea.

UN ESERCIZIO DI LEGGE E ORDINE

Prevale l’attenzione al fenomeno dell’immigrazione clandestina, ma si affiancano interventi sulla guida in stato di ebbrezza, si ampliano i casi di giudizio direttissimo, si rafforzano i poteri dei sindaci, specie in materia di controllo del territorio; si interviene sul sistema delle misure di prevenzione, in particolare sul versante processuale.
La “sicurezza” risulta quindi definita più quale “rassicurazione”, ovvero un’asserita risposta alle paure diffuse nella popolazione rispetto alla micro-criminalità, quella “da strada”, senza un reale filo rosso che possa legare le misure di contenimento dei diversissimi fenomeni considerati. Una serie di provvedimenti tampone, che si innestano sulla legislazione previgente, con più che prevedibili problemi di raccordo. E tutti segnati dalla distribuzione a piene mani di nuovi reati, inasprimenti di pene, restrizione dei poteri discrezionali del giudice.
Un esercizio di “legge e ordine”, insomma.
L’accanimento nei confronti dello straniero è la vera cifra, anche sul piano simbolico e comunicativo, dei provvedimenti. E nella visione di uno Stato che manifesta la sua sovranità nell’esclusione, “straniero” è opposto a cittadino: comprende dunque anche le persone appartenenti a paesi della Unione Europea, anch’essi barbari.
Non vi è solo l’abbassamento della pena inflitta (da dieci si scende a due anni) per l’espulsione di uno straniero condannato, nell’articolo 235 cp; o senza limiti di pena per alcuni delitti (articolo 321 cp). Vi è anche l’introduzione del nuovo reato di “trasgressione all’ordine di espulsione”, punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Difficile poi dubitare dell’illegittimità costituzionale della nuova aggravante di carattere generale (articolo 61 n. 11-bis, cp) “se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale”. Appare in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e, soprattutto, non esprime alcun disvalore, né appare carica di qualsivoglia maggiore offensività o pericolosità, rispetto allo stesso fatto commesso dal cittadino.
Questo sotterraneo, inarrestabile percorso verso il diritto penale del “comportamento” si manifesta appieno nel nuovo reato di “ingresso illegale nel territorio dello Stato”, contenuto nel disegno di legge all’articolo 9, e punito con la pena da sei mesi a quattro anni. Si sanziona anche con la revoca dell’autorizzazione chi trasferisce denaro per conto di soggetti “privi di un titolo di soggiorno” (articolo 17). E si punisce ancora chi affitta alloggi a stranieri irregolari (articolo 5 del Dl n. 92/2008).
Alle obiezioni si risponde sprezzantemente che anche altri paesi prevedono come reato la condotta di ingresso illegale.

CLANDESTINI NEGLI ALTRI PAESI

I confronti sono sempre troppo sbrigativi per una risposta esauriente: occorrerebbe valutare il complesso della legislazione considerata, non la singola norma. Né poi ha mai costituito una giustificazione quella di rilevare che altri “fanno lo stesso”.
E tuttavia, anche a un raffronto superficiale, i conti non tornano.
inglese Immigration Act del 1971 prevede una serie di condotte che si possono apparentare, in ben diversa articolazione, al nostro caso: ma si prevede solo la pena della multa o l’imprisonment for not more than six months, mentre pene maggiori sono riservate a chi facilita il transito, la tratta delle persone.
La Francia sanziona con la reclusione di un anno e la multa di 3.750 euro la condotta di ingresso e permanenza in assenza dei documenti previsti e stabilisce la possibilità di vietare al condannato l’ingresso e il soggiorno in Francia per una durata non superiore a tre anni. (2)
Anche la Spagna, che ha subito un’ondata di immigrazione violenta, con la Ley Organica 4/2000, e successive modifiche, ha foggiato uno strumento punitivo: ma lo ha fatto impiegando solo sanzioni amministrative e graduando un ventaglio di condotte a seconda della loro gravità .
In Germania la normativa sull’immigrazione del 30 luglio 2004 è composta da due atti a seconda della loro applicazione a cittadini di paesi dell’Unione o extracomunitari. Per questi ultimi sono previste pene pecuniarie in alternativa alla reclusione fino a un anno, rispetto a un ventaglio di ipotesi differenziate.
La Grecia, con la legge 2910 del 2001, ha previsto un reato per l’introduzione clandestina, ma con una pena alternativa, pecuniaria o detentiva, quest’ultima prevista nella misura di tre mesi nel minimo (3)
E si potrebbe proseguire, trovando puntuali conferme della grave distonia delle norme che ora si progettano.
Distonie che aumentano considerando l’effettività delle norme. Nonostante la difficile comparabilità delle statistiche giudiziarie, qualche dato è significativo e sembra dimostrare un’applicazione molto limitata della fattispecie di immigrazione clandestina a favore dei provvedimenti di espulsione.
In Inghilterra, secondo le statistiche dell’Home Office, nel periodo gennaio – ottobre 2006 sono stati processati davanti a una Magistrates’ Court 868 soggetti; di questi, 676 individui sono stati dichiarati colpevoli. La normativa inglese è però ricca di fattispecie differenziate e i numeri si riducono notevolmente considerando solo l’ipotesi di Illegal entry in breach of a deportation order or without leave: 90 persone processate e 71 dichiarate colpevoli. (4)
Per la Germania le statistiche ufficiali del Bundeskriminalamt riportano solo i dati di persone sottoposte a investigazioni per il reato di “Smuggling of foreigns into federal territory” e indicano 3.820 soggetti coinvolti nel 2005.
Per la Francia l’“Annuaire statistique de la Justice” del ministero della Giustiziariporta 4.186 condanne nel 2005; anche in questo caso però i dati non riguardano solo il reato di immigrazione clandestina ma comprendono diverse altre violazioni. (5)

COSTI ED EFFICACIA

Altre perplessità collegate all’introduzione di un reato di “ingresso illegale nel territorio dello Stato” concernono i costi, sostanziali e processuali, per la concreta applicazione della norma e la sua effettiva portata deterrente. Basti considerare i numeri relativi ai soggetti clandestini nel nostro paese: avere dati ufficiali è sostanzialmente impossibile, ma la stima più recente indica in 760mila la quota di stranieri irregolari presenti sul territorio italiano. (6) Ancora più interessante la valutazione effettuata nella relazione tecnica del disegno di legge n. 733/2008, secondo cui il numero di stranieri entrati illegalmente in Italia nell’anno 2007 ammonta a circa 54.500.
Il fenomeno dell’immigrazione clandestina, come ha ricordato la Commissione europea, è assai complesso e richiede attenzione e molteplicità di interventi, con informazione, razionalità e “valutazione degli effetti dei provvedimenti”, assunti sempre nel pieno rispetto dei diritti umani. (7)
Se il governo italiano intende invece dare “un segnale”, come è stato detto, a parte la sostanziale immoralità e incostituzionalità di usare lo strumento penale, si tratta di un segnale affidato a un’arma spuntata per la pratica impossibilità di applicare la norma, che porterebbe un enorme aggravio del carico processuale; per l’impossibilità di stabilire la data di ingresso, se non in flagranza alla frontiera; per la scriminante dello stato di necessità per chi arriva su barche in pericolo di affondare; e via dicendo.
Nel contempo ogni persona percepita come “straniero” diverrà un sospetto criminale.

(1) Si tratta rispettivamente del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, in Gazz. Uff. n. 122 del 26/5/2008, per cui è stato presentato al Senato il d.d.l. di conversione n. 692; del disegno di legge n. 733/2008 comunicato alla Presidenza del Senato il 3 giugno 2008; e di altri tre decreti legislativi .
(2)Article 621-1 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(3)Siprevede la possibilità per l’ufficio del pubblico ministero di astenersi dall’esercizio dell’azione penale a favore di una immediata espulsione.

(4) Sulla base di Section 24 (1)(a) Immigration Act 1971.

(5)Code 7 dell’ « Annuaire », sezione Justice pénale.

(6) “Primo rapporto sugli immigrati in Italia” del ministero dell’Interno, dicembre 2007.

(7)Comunicazione della Commissione, Com(2006) 402.

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11 commenti

  1. Claudio Resentini

    Non essendo un giurista non esprimo pareri sulla presunta manifesta incostituzionalità della nuova aggravante, ma quando si diffuse la notizia di tale ipotesi aberrante anch’io pensai immediatamente che sarebbe stata una norma incostituzionale e anche ingiusta dal punto di vista del senso comune. Se ad una persona viene impedito di svolgere una qualsiasi attività lavorativa legale perchè sprovvisto di un pezzo di carta che attesti la regolarità della sua permanenza sul suolo italiano non verrebbe, casomai, al contrario a chiunque non sia obnubilato da pregiudizi razzisti e xenofobi, la tentazione di considerare lo status di "irregolare" come un’attenuante, piuttosto che un’aggravante? Non è così strano sentire dai disoccupati italiani la frase: "Cosa devo fare per campare? Andare a rubare?" Insomma, sarebbe come considerare la disoccupazione un’aggravante: "Sei ladro e per di più disoccupato! Qualche mese in più di galera ti farà venire la voglia di lavorare"…

  2. Marco Bandini

    Ho letto con interesse l’articolo, anche se in disaccordo con le vostre opinioni. Mi sono reso conto di aver perso del tempo davanti alla parola "immorale" da Voi citata come definizione del provvedimento del governo. Da "Lavoce.info" mi sarei aspettato una critica più scientifica. Non spiegate bene perché in altre Nazioni con provvedimaneti simili la morale nel loro caso non c’entri. Per inciso, la Spagna socialista a voi così vicina come decreto di espulsione ha usato la guardia civil armata e qualche fucilata.

  3. stefano monni

    Ritengo criticabili i provvedimenti ricompresi nel pacchetto sicurezza per una duplice motivazione: da una parte questi provvedimenti si scontrano con una mentalità governativa che a parole si dichiara in favore della globalizzazione, mentre nei fatti si mostra in contrasto con essa; dall’altra ritengo che il problema possa essere risolto attraverso una nuova visione di globalizzazione più attenta ai problemi economici e sociali dei Paesi più poveri. Solo migliorando le condizioni di quei Paesi dai quali gli immigrati clandestini provengono sarà possibili quanto meno contenere i flussi provenienti nel nostro Paese. Per far ciò è necessario però una politica condivisa a livello sovranazionale. Politiche nazionali non solo non risolvono il problema, ma in taluni casi lo potrebbero acuire.

  4. Giacomo

    Scorro da qualche giorno con interesse le vostre riflessioni. Quanto sopra riportato nelle vostre conclusioni pare facilmente confutabile. Lo stato di necessità non è tanto funzione del mezzo utilizzato per varcare illegalmente le frontiere (il barcone del vostro esempio), quanto delle motivazioni del profugo. L’impossibilità (da voi presunta) di inibire altro che la flagranza di reato puo’ essere superata da adeguate azioni collaterali di informazione sul territorio. L’aggravio del carico processuale è sicuro, ma è prerogativa del governo riallocare risorse secondo le priorità che esso si da. In ogni caso non esiste nulla che sia impossibile a farsi, purché lo si desideri. La vostra analisi è purtroppo superficialmente analogica e miscela argomenti vagamente sociologici a tesi moralistiche che hanno molto poco di scientifico e di razionale. Mi auguro di vedere qualche cifra in più e qualche "latinorum" in meno nel prosieguo delle mie letture sull’argomento.

  5. laura benigni

    Colpisce molto ogni provvedimento che evita di fronteggiare la complessità delle società contemporanee con informazione, conoscenza, formazione continua e punta direttamente nella direzione dei pregiudizi basati su ignoranza e mancati adempimenti di misure già previste a livello istituzionale. Sarebbe importante riuscire a valutare come vengono attuati o elusi i paini per l’immigrazione in ogni singola regione italiana. Dove stanno i mediatori culturali? E i protocolli di accoglienza nelle scuole? Le politiche attive di immigrazione attraverso la autocostruzione cooperativa delle case? E la diffusione del bilinguismo? E così via..

  6. Gjergj Zefi

    Non sono un esperto tale da poter dire la mia se la clandestinità deve essere considerata un reato o no. Però il buon senso dal quale, in teoria, si deve sempre ispirare il diritto mi porta a dire che uno che gira senza documenti deve essere almeno portato a casa sua. Le statistiche parlano chiaro sui reati commessi in Italia dai clandestini ed irregolari. Premetto che sono uno straniero e vivo e lavoro in Italia da diversi anni. Sarei veramente contento e più sicuro se l’esecutivo di oggi con il ministro Maroni applicassero quelle regole del diritto che assicurano sicurezza e tranquillità ai cittadini. Davanti ai governanti che danno legalità non c’è simpatia politica che tenga. Gjergj Zefi

  7. virginie

    Vi ringrazio per quest’articolo che mi sono permessa di linkare qui http://unduetrestella.splinder.com/post/17503835 perché avevo cercato anch’io di approfondire il tema del reato di immigrazione clandestina. tra l’altro constato con piacere che, a differenza di colleghi di giornali blasonati, non vi limitate a segnalare che l’esame è superficiale ma citate la legge cui fate riferimento. grazie e complimenti.

  8. Claudio Resentini

    Mentre Barroso bacchetta Berlusconi per la questione dell’aggravante di pena ricordandogli che nella maggior parte dei casi gli immigrati irregolari sono vittime di datori di lavoro senza scrupoli, da punire, Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera di oggi loda le proposte di workfare "meritocratico" dell’intesa Sarkozy-Merkel sull’immigrazione. Tra i "meriti" che gli immigrati irregolari potrebbero vantare per ottenere un permesso di soggiorno ci sono la permanenza nel paese per più di tre anni e un lavoro stabile, ovviamente in nero. Come dire: “se vuoi il permesso di soggiorno devi lavorare in nero per almeno tre anni, poi si vedrà”. In questo caso i datori di lavoro in nero più che criminali sembrerebbero dei veri e propri benefattori… ps Se non mi ricordo male, tre anni è anche il periodo di prova (con relativa sospensione di alcuni fondamentali diritti dei lavoratori) previsto in alcune proposte di riforma del mercato del lavoro italiano. Ed è anche, a grandi linee, il periodo massimo di possibile iterazione di contratti a termine e di somministrazione. Sarò un po’ malizioso a fare certi accostamenti? Vedete voi…

  9. virginia

    Con buona pace del lettore che detesta i latinorum, io sono contenta che finalmente un penalista si unisca alla voce solitaria del Pres. Onida per parlare, con competenza, di immigrazione, diritto penale, tutela dei diritti fondamentali ed efficienza della macchina giudiziaria proprio nei giorni dell’approvazione della discutibile Direttiva sull’immigrazione da parte del Europarlamento e della polemica sulla norma sulla sospensione dei giudizi. Mi preoccupa la nascita dell’ennesima branca del diritto penale e forse di un nuovo, sospetto, bene giuridico: la mobilità personale transfrontaliera legale (?). Aspetto – e spero – ancora di vedere un legislatore razionale e non condiscendente nei confronti degli umori contraddittori della “ggente” che, questa volta, da un lato impiega – in casa e in fabbrica – il lavoro dello straniero (che, se clandestino, è pagato poco e, va da se, in nero) condividendo con lui anche la propria intimità (e non solo con riferimento ai numerosi clienti italiani delle prostitute) e dall’altro, non ne vuole riconoscere l’esistenza. Tocca sperare nell’influenza della Chiesa…sui politici perchè su quella delle coscienze…

  10. Marco

    Condivido ogni singola parola di questo articolo. Non si può dire che l’Italia sia un Paese civile con questa legge.

  11. jetmir dinosnhi

    Questo governo sta facendo un grosso errore. Considera gli immigrati un optional, pensando che anche se non ci fossero la macchina marcerebbe lo stesso. Pero come marcia è il problema…..? E poi gli immigrati non sonno un optional, caso mai sono una leva in più per un governo. Ma poi lo sano gli Italiani che cosa è la demografia…..? Dove vanno se l’immigrato non ce l’hanno? Infatti io e tanti amici miei una volta finita l’università andiamo via(chi in Canada, chi in UK, e chi in Norvegia). Ovvio chi se ne frega tanto un 4-5 in meno, non è la fine del mondo, però 4-5 oggi poterbbero saranno 4 mila domani. Caro Gjergj Zefi mi aspetterei da lei meno populismo e più compressione. Anche perché siccome (penso che sia albanese come me ) adesso quel pezzo di carta ce l’ha domani non si sa.(le auguro che non le capiti mai).

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